A breve dovrò ripassare in banca e chiederò esattamente come funziona, pensavo ci fosse una legge ben chiara ma, a quanto pare, non è così (non saprei dire se sia una buona cosa o meno
), vi ringrazio entrambi
le leggi ci sono
http://www.assofiduciaria.it/antiriciclaggio/COMPENDI/ANTIR_G0_005.pdf ma c'è anche un certo margine di discrezionalità.
Individuazione delle Operazioni Sospette
Profili Generali
Costituisce oggetto di segnalazione l'operazione che, ai sensi della
Normativa antiriciclaggio, solleva motivi di sospetto.
E' considerata "operazione" sia una singola transazione sia un
insieme di transazioni che appaiano tra loro funzionalmente ed
economicamente collegate.
Nel corso della normale operatività, dovranno essere oggetto di
segnalazione le operazioni che per caratteristica, entità, natura, o per
qualsivoglia altra circostanza conosciuta, a ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal
soggetto cui è riferita, inducano a ritenere, in base agli elementi a
disposizione, che le utilità oggetto delle operazioni medesime possano
prevenire da attività criminosa, comprese quelle che destino il sospetto di
avere origine da fatti di usura.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura
dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione
delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a
disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta.
La presenza di un sospetto potrà essere rilevata anche quando le
transazioni danno luogo, per caratteristica, durata, complessità, carattere
internazionale, parti coinvolte a dubbi sulla natura e l’origine dei fondi e
fanno presupporre la presenza, alla base di ogni transazione, di un’attività
organizzata finalizzata a comportamenti illeciti.
Ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette devono concorrere
sia le valutazioni effettuate dai destinatari della presente procedura, sia da
idonee procedure di selezione automatica delle operazioni anomale e delle
transazioni di carattere anomalo.
Nello svolgimento delle valutazioni da parte dei destinatari della
presente procedura ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette e
nell'indicazione dei motivi del sospetto, deve, poi, aversi particolare
riguardo al contenuto, nella presente procedura, delle "Indicazioni per la
segnalazione di operazioni sospette".
La Banca d’Italia fornisce infatti alcuni indici di anomalia lasciando,
tuttavia, ampia libertà di integrazione agli Intermediari e ai loro dipendenti
che, con la propria esperienza e sensibilità, dovranno porre massima
attenzione nel segnalare ogni operazione nell’ambito della quale siano
riscontrati gli indicatori di anomalia indicati dalla Banca d’Italia in proprie
specifiche disposizioni o che, comunque, sulla base dei parametri generali
indicati dalla normativa sopra richiamata, possa considerarsi sospetta