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Author Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin  (Read 258710 times)
Metalcore
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June 15, 2017, 08:08:33 PM
 #1241

Buonasera a tutti,

ho letto alcune pagine del thread, naturlamente non tutte e ho ancora qualche dubbio.

1. Non ho capito bene, se ho acquistato bitcoin o un altra criptovaluta e un giorno la cambio in euro, pago il 26% di tasse sulla plusvalenza?

2. In merito al monitoraggio fiscale, da quello che ho capito, vanno dichiarati conti correnti esteri se giacenza media superiore a 5k/anno. Un exchange secondo me non è classificato come conto corrente estero, ma più come conto investimento. Parlando tempo fa con il mio commercialista lui sosteneva che l'eventual IVAFE va pagata sui conto correnti esteri, quindi una roba tipo portafoglio elettronico estero oppure conto corrente vero e proprio. Se poi si deve pagare il 2 per mille sul valore dell' investimento sull' exchange sinceramente non lo so... che dite voi?

3. Se ho investito alcuni bitcoins in un azienda/programma che fa investimenti e l'azienda ogni giorno mi paga una percentuale in bitcoin, questi guadagni vanno tassati? Sempre solo quando cambio i bitcoin in euro o già nel momento dell' effettivo accredito dei bitcoin sul mio wallet? Ho fatto la stessa domanda anche al mio commercialista che mi ha detto "consideri i bitcoin come valuta estera a tutti gli effetti, come se fossero dollari". In questo caso dovrei tenere traccia di ogni accredito in bitcoin, segnarmi il cambio EUR/BTC per ogni data di accredito e poi pagare le tasse su quell' importo anche se i BTC magari non li ho mai cambiati in EURO e magari si trovano ancora sul mio wallet. Qual' è la vostra opinione in merito?

4. Non ho capito bene la questione dei 51k? Di che cosa si tratta?

Grazie mille in anticipo Smiley




Pablo89_89
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June 19, 2017, 02:30:53 PM
 #1242

Ragazzo qualcuno puó aiutare a chiarirmi una situazione...

Io faccio daytrade e guadagno un tot al giorno... Poi vendo btc tramite privati che mi accreditano € su postepay o altro conto. Devo dichiarare qualcosa a qualcuno? Devo pagare tasse?

Grazie
dvi
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June 22, 2017, 07:42:01 AM
 #1243

answered your pm

Ciao Dave, potresti gentilmente inviare i contatti del tuo commercialista anche a me? Thanks!
zerocom
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June 22, 2017, 05:39:08 PM
 #1244

answered your pm

Ciao dave00 posso averlo pure io? Grazie

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GGCC
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June 22, 2017, 06:26:31 PM
 #1245

leggete la circolare 72/E/2016 disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate chiarirà i vostri dubbi.
questo è l'unico documento pubblicato al momento che tratta l'argomento criptovalute.
icio
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June 22, 2017, 06:34:37 PM
 #1246

io chiederei in generale al mio commercialista e imposterei una gestione come valuta estera prevista nel TUIR

direi che vada ben distinta la provenienza..se da lavoro o acquisto..sia privatamente che a livello azienda

attenzione 100 mil vecchie lire privatamente e minus e plus a riserve per aziende

chiedo scusa ho letto poco sopra
korman
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June 23, 2017, 12:16:15 PM
 #1247

Ma i 51k su exchange estero non vanno comunque dichiarati a meno che non li abbiamo già convertiti in euro sull'exchange a quanto ho capito.
Comunque in ogni caso avere le storico di tutte le transazioni di tutti gli exchange/wallet sarà molto importante, a prescindere da come poi l'Italia legifererà in materia di tassazione di criptovalute (sempre che ci arrivino, prima o poi Grin).
icio
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June 23, 2017, 12:58:13 PM
 #1248

i 51k sono da dichiarare plusvalenze se si tengono per oltre 7 gg lavorativi...verificare gg, vado a memoria

direi inoltre che il decreto del 04-07 che entrerà in vigore...nella sua terminologia e definizione di valuta virtuale chiarisce ulteriormente

se vi erano interpretazioni su cosa fosse una cripto...merce, valuta o un parafango, ora è chiaro

legislazione fiscale mancante sulle valute?Huh?...direi proprio di no......cmq commercialista
jkoin
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June 27, 2017, 02:57:00 PM
 #1249

Ma se gli exchanger non sono (ancora) figure finanziarie regolamentate, tenere delle cifre parcheggiate su un exchager non è equiparabile ad averle in un conto corrente.

Il problema fiscale lo avrete quando li bonificherete su un vostro conto corrente (le tasse le pagherete su queste entrate reali). Fino a quel momento non sono soldi regolamentati e ufficialmente riconosciuti: sono solo numeri sul db di un sito, non sono nemmeno in vostro vero possesso e in vostra disposizione il sito può fallire domani e voi perdete tutto. Potete acquistare una scamcoin oggi e perdere tutto domani perchè crolla di valore. Potete perdere la password e non essere in grado di dimostrare la paternità di un account o altri motivi. Insomma, il problema tasse credo sia ad ogni reale bonifico con il quale incassate veri soldi su un vero conto corrente.

Voi come la vedete?
pompatore
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June 27, 2017, 03:25:10 PM
 #1250

https://news.bitcoin.com/eu-to-consider-adopting-new-italian-anti-money-laundering-laws-that-directly-address-bitcoin-exchanges/
pompatore
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June 27, 2017, 03:26:48 PM
 #1251

i 51k sono da dichiarare plusvalenze se si tengono per oltre 7 gg lavorativi...verificare gg, vado a memoria

direi inoltre che il decreto del 04-07 che entrerà in vigore...nella sua terminologia e definizione di valuta virtuale chiarisce ulteriormente

se vi erano interpretazioni su cosa fosse una cripto...merce, valuta o un parafango, ora è chiaro

legislazione fiscale mancante sulle valute?Huh?...direi proprio di no......cmq commercialista

cmq anche questa dei 51k non è chiara.
servirebbe un interpello per un caso specifico
rigel
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Thank God I'm an atheist


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June 27, 2017, 04:03:18 PM
 #1252

direi inoltre che il decreto del 04-07 che entrerà in vigore...nella sua terminologia e definizione di valuta virtuale chiarisce ulteriormente

se vi erano interpretazioni su cosa fosse una cripto...merce, valuta o un parafango, ora è chiaro

Scusate, mi sono perso... un riferimento al decreto del 04-07 ?
goemon888
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June 30, 2017, 09:11:33 AM
 #1253

La tassazione dei redditi prodotti in bitcoin

https://coinlexit.wordpress.com/2017/06/30/la-tassazione-dei-redditi-prodotti-in-bitcoin/

http://www.mysolution.it/fisco/approfondimenti/commenti/2017/06/commento-30-giugno-2017-n.-1220/
corvins
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June 30, 2017, 11:17:05 AM
 #1254

Dico una banalità:
Ma aspettare il prossimo scudo fiscale e far rientrare tutti i profitti con una tassazione agevolata al 5% o 10% può essere una idea fattibile?

icio
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June 30, 2017, 02:59:42 PM
 #1255


interessante, ben approfondito, io invece vado un po a memoria, ma magari da spunti di ulteriori approfondimenti.
in merito al passaggio sul reddito d'impresa non mi preoccuperei della volatilità o differenze tra un exchange o altro, in quanto la tassazione (plusvalenza o minusvalenza)
si applica sempre il giorno dell'avvenuta operazione di conversione e non del 31-12.
per cui il giorno dell'avvenuta conversione in euro ho il valore esatto che determina la plus o minus.
il 31-12 si prende il valore e lo si utilizza ai fini della trasparenza di bilancio e in contropartita si usa il conto riserve..sottoconto non me ricordo il nome xdxdxd
utili non divisibili mi sembra
inoltre fare attenzione al fifo
Signori sempre commercialista cmq la materia è delicata


selekkta
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June 30, 2017, 07:39:29 PM
Last edit: June 30, 2017, 08:11:11 PM by selekkta
 #1256

Ciao a tutti

Mi scusi per aver scritto in inglese.

I have now been an Italian resident for about 2 years. At the start of this year I started trading with bitcoin and altcoins and now the time has come to withdraw the amount back to my Italian bank account. My question at this moment is how do I proceed with the taxation.
First, in your opinion, should I search for the tax adviser?
Second question is, what is actually taxable and when it is taxable. So for example, what I first want to do is to withdraw the initial amount of money (the amount which was initially invested) from my Kraken account back to my bank account. So whatever is left on all of my exchanges on which I am trading in is basically my profit. When do I report the value of all of my exchange accounts and in what way? This question is very important since, logically, the value of my account varies according to the value of crypto currencies I am currently the owner of and their value. I have 99% of all of the trades logged (except some trade from the shapeshift exchange) so proving the amount of profit shouldn't be a a big issue.

If this is an important information, I am more or less a casual trader (not nearly a day trader chasing for peaks and dips). I only did unleveraged trading and no mining was involved at any point (strictly trading only fiat<->crypto and crypto<->crypto).

If anyone can share his experience and give me some advice I would be highly grateful.

Selekkta
pompatore
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July 08, 2017, 06:03:54 PM
 #1257

Circolari e risoluzioni hanno carattere meramente interpretativo ed indicativo

Terza ed ultima ipotesi, per le persone fisiche non in regime di attività di impresa, resta l’interpretazione letterale della citata Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E: non imponibilità delle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta virutale.

Decisione assai temeraria per le sorti del contribuente che decidesse di aderirvi pedissequamente, soprattutto in considerazione del valore giuridico della risoluzione in esame e, in generale, del valore giuridico delle risoluzioni emanate dall’AdE in risposta ad interpelli posti ai sensi dell’art 11 comma 1a) della L. 27 luglio 2000 n. 212, nei confronti della totalità dei contribuenti. Infatti, è noto che le stesse abbiano potere obbligatorio unicamente per l’amministrazione finanziaria e soltanto nei confronti del soggetto che abbia presentato l’istanza di interpello. Giurisprudenza consolidata conferma come circolari e risoluzioni abbiano carattere interpretativo ed indicativo senza obbligare alcuna parte ad un determinato comportamento (Sent. 2 novembre 2007 n. 23031, Sent. 09 gennaio 2009 n. 237e Sent. 05 marzo 2014 n. 5137).



Riferimenti normativi:

    Dir. 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE
    Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E
    D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90
    D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
    Banca d'Italia - Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali
    D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
    L. 27 luglio 2000 n. 212
    Sent. 2 novembre 2007 n. 23031
    Sent. 09 gennaio 2009 n. 237
    Sent. 05 marzo 2014 n. 5137


zerocom
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July 13, 2017, 09:07:53 AM
 #1258

Circolari e risoluzioni hanno carattere meramente interpretativo ed indicativo

Terza ed ultima ipotesi, per le persone fisiche non in regime di attività di impresa, resta l’interpretazione letterale della citata Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E: non imponibilità delle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta virutale.

Decisione assai temeraria per le sorti del contribuente che decidesse di aderirvi pedissequamente, soprattutto in considerazione del valore giuridico della risoluzione in esame e, in generale, del valore giuridico delle risoluzioni emanate dall’AdE in risposta ad interpelli posti ai sensi dell’art 11 comma 1a) della L. 27 luglio 2000 n. 212, nei confronti della totalità dei contribuenti. Infatti, è noto che le stesse abbiano potere obbligatorio unicamente per l’amministrazione finanziaria e soltanto nei confronti del soggetto che abbia presentato l’istanza di interpello. Giurisprudenza consolidata conferma come circolari e risoluzioni abbiano carattere interpretativo ed indicativo senza obbligare alcuna parte ad un determinato comportamento (Sent. 2 novembre 2007 n. 23031, Sent. 09 gennaio 2009 n. 237e Sent. 05 marzo 2014 n. 5137).



Riferimenti normativi:

    Dir. 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE
    Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E
    D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90
    D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
    Banca d'Italia - Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali
    D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
    L. 27 luglio 2000 n. 212
    Sent. 2 novembre 2007 n. 23031
    Sent. 09 gennaio 2009 n. 237
    Sent. 05 marzo 2014 n. 5137




Ciao pompatore vorrei fare interpello ma vorrei sapere se devo scrivere quello che hai scritto tu nella raccomandata o devo aggiungere qualcosa.

Code:
RACCOMANDATA A/R

Mitt: xxxxxxxxx
via xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
tel. 3xxxxxxxx
pxxxxxxxxx@gmail.com


Oggetto:                                     INTERPELLO ORDINARIO


Spett.le Agenzia delle Entrate
sono il Sig. xxxxxxx nato il xxxxxx a xxxxxxx e residente in via xxxxxxx , 21050  xxxxxx , codice fiscale Gxxxxxxxxxxxxx , lavoratore dipendente
In data xx dicembre 2016 ho scambiato xxxxx  BITCOIN in xxxxxx  EURO utilizzando il sito di scambio https://www.bitstamp.net  , che risulta essere regolamentato secondo le norme Europee come riportato da ANSA :
 http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/2016-04-25_1251311625.html
Ho quindi disposto il prelievo di xxxxxx euro verso il mio conto corrente personale IBAN xxxxxxxxxxxxxx  presso Banca  xxxxxxxx sede di xxxxxxxx
Desidero sapere se questa operazione è soggetta a tassazione e come devo dichiararla.
La mia ipotesi è che non sia soggetta a tassazione , come indicato nella Risoluzione n.72/E emessa dalla Direzione Centrale Normativa della Agenzia delle Entrate di Roma in data 02/09/2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016/RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf
 ove si legge:
 “...Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei
clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori
dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di
valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa... “.

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newbbo
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July 15, 2017, 11:19:15 AM
 #1259

RISPOSTA ALL'INTERPELLO DA ME INOLTRATO , CONFERMATA LA NON TASSABILITà :


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I bitcoin sono una tipologia di moneta "virtuale", o meglio "criptovaluta",
utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa
da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si
fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base
della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi,
riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di
legge. Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una
rete di soggetti paritari (peer-to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare
specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le
criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo,
non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su
supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali
vengono conservate in "portafogli elettronici" (cd. wallet) e sono pertanto liberamente
accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in
qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin
vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli
algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi
matematici, tramite un processo di mining (letteralmente "estrazione") e i soggetti che
creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici
criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di
una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in
possesso:
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
Pagina 2 di 3
Interpello : 904 - 4/2017
 - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali
principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma
anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di
bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è
possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). La risoluzione n. 72 del 2
settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle
imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che
detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa. Nello specifico, il documento di
prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale
non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel
presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione effettuata, consistente
nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata
sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo
all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia
facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di
intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche
anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE

(firmato digitalmente

Ho letto le ultime 20 pagine ma mi rimangono dei dubbi. Per esempio, se io possiedo x BTC sul mio wallet privato (e non su un exchange) e decido di holdarli per il lungo periodo, vanno o no dichiarati (a prescindere dal controvalore in Euro, che sicuramente cambiera' negli anni)?
Inoltre, nel testo dell'interpello quotato non si parla del limite dei 51k Euro: perche' invece tutti qui nel forum considerano questo valore vincolante?

Grazie mille
IdiDiMarzo2016
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July 16, 2017, 08:04:34 AM
Last edit: July 16, 2017, 08:34:34 AM by IdiDiMarzo2016
 #1260

Mi hanno risposto all'interpello, lo posto in maniera integrale

Quote
QUESITO
L'istante, xxx nata a xxx e
residente in xxx, C.F.
xxx tel. xxx, pec xxx espone il
seguente caso concreto e personale: il giorno x ho acquistato x Bitcoin
presso il sito bitstamp.net per corrispettivi x Dollari Americani, successivamente,
il giorno x, ne ho rivenduti x presso lo stesso intermediario per
corrispettivi x Euro, richiedendone il pagamento tramite bonifico bancario,
accreditato, al netto di 0,90 EUR di commissioni, il giorno x sul conto
corrente intestato a me medesima presso banca x, IBAN
x. Tanto premesso, l'istante chiede se l'operazione effettuata sia oggetto di tassazione e dichiarazione.

 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In base a quanto affermato nella risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 emessa
dall'Agenzia delle entrate, l'istante ritiene che l'operazione effettuata, mancando la
finalità speculativa, non sia soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte sul
reddito; qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. L. 212/2000 l'istante
si atterrà all'interpretazione sopra esposta.

 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione ritiene che l'istanza di interpello in esame si presti ad essere
considerata tout court inammissibile poiché da un lato non presenta una circostanziata
descrizione della fattispecie esaminata mentre, per altri versi, non rappresenta, per
quanto è possibile comprendere dal tenore del quesito posto, specifiche incertezze di
natura tributaria. In base a quanto previsto dall'art. 11, comma primo, della legge n.
212 del 2000, infatti, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere
una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione
delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie
alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza. Il comma quarto della medesima disposizione
prevede, inoltre, che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti
a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5,
comma 2 della medesima legge n. 212 del 2000.
Sotto il primo profilo si rileva che nell'istanza in esame non risulta
adeguatamente rappresentata la natura ed il tipo di operazioni effettuate in via
telematica relative alla negoziazione dei bitcoin, e che, in particolare, non risulta
specificato se il contribuente abbia effettuato operazioni a pronti o a termine ovvero se
abbia stipulato contratti per differenza. Sotto il secondo profilo questa Direzione
evidenzia che, una volta accertata la concreta natura dell'operazione realizzata è
possibile fare affidamento sui chiarimenti resi con la risoluzione n. 72 del 2 settembre
2016 (richiamata dallo stesso contribuente istante), con la quale l'Agenzia delle entrate
ha reso precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle imposte sul reddito, delle
operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che detengono i bitcoin al di
fuori dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni a pronti (acquisti e vendite)
di tale valuta virtuale non generano redditi imponibili, mancando la finalità
speculativa.
Pertanto, nel presupposto che lo scambio in valuta dei Bitcoin detenuti dal
contribuente sia stato posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione
effettuata, consistente nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito
della somma scambiata sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle
imposte dirette
. Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non
sussiste in capo all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria
ha tuttavia facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle
società di intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune
verifiche anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. I documenti
citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Si evidenzia, infine, per completezza, che il trattamento fiscale dei redditi diversi
di natura finanziaria è disciplinato dall'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies)
del Tuir. La lettera c-ter) dell'articolo 67 annovera tra i redditi diversi le plusvalenze
realizzate mediante le cessioni a titolo oneroso di valute estere, a cui sono equiparati i
prelevamenti delle valute estere dal deposito o dal conto corrente (di seguito c/c). Ai
sensi del comma 1-ter della stessa norma, le plusvalenze derivanti da tali cessioni (e
quindi anche dai prelevamenti) concorrono alla formazione del reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente
intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a Euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi
continuativi. Ai fini della tassazione dei suddetti redditi devono essere sottratte
eventuali minusvalenze realizzate. Con l'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato disposto che i
redditi diversi di natura finanziaria di cui alle citate lettere da c-bis) a c-quinquies),
realizzati a partire dal 1° luglio 2014, sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura
del 26 per cento.


Io sono stato poco preciso (ho dimenticato di specificare che non ho acquistato cfd) e quindi tecnicamente non avrebbero dovuto rispondermi, ma l'hanno fatto. Altri interpelli non gliene faccio a questo punto, hanno già risposto, non ha senso fargliene uno per ogni transazione Wink
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