Bitcoin Forum
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Author Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin  (Read 258709 times)
pompatore
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March 29, 2017, 02:48:22 PM
 #1061

Cioè pompatore tu hai ricevuto somme di 30k convertendo da Bitcoin e non hai mai pagato tasse?

esatto

Ma le hai trasferite in FIAT sul tuo conto corrente?

da bitstamp con bonifico
corvins
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March 29, 2017, 03:07:40 PM
 #1062

Cioè pompatore tu hai ricevuto somme di 30k convertendo da Bitcoin e non hai mai pagato tasse?

esatto

Ma le hai trasferite in FIAT sul tuo conto corrente?

da bitstamp con bonifico

in teoria se effettuano controlli su quanto hai ricevuto dovresti dimostrare che quella cifra non è un capital gain da tassare....è questo come riusciresti a dimostrarlo?

pompatore
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March 30, 2017, 04:10:25 PM
 #1063

Cioè pompatore tu hai ricevuto somme di 30k convertendo da Bitcoin e non hai mai pagato tasse?

esatto

Ma le hai trasferite in FIAT sul tuo conto corrente?

da bitstamp con bonifico

in teoria se effettuano controlli su quanto hai ricevuto dovresti dimostrare che quella cifra non è un capital gain da tassare....è questo come riusciresti a dimostrarlo?

certo, ho inviato interpello, e la loro risposta o la loro non risposta vale eccome
corvins
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March 31, 2017, 12:51:11 PM
 #1064

Cioè pompatore tu hai ricevuto somme di 30k convertendo da Bitcoin e non hai mai pagato tasse?

esatto

Ma le hai trasferite in FIAT sul tuo conto corrente?

da bitstamp con bonifico

in teoria se effettuano controlli su quanto hai ricevuto dovresti dimostrare che quella cifra non è un capital gain da tassare....è questo come riusciresti a dimostrarlo?

certo, ho inviato interpello, e la loro risposta o la loro non risposta vale eccome

Quindi allo scadere dell'interpello se non forniscono la risposta c'è la presunzione di non tassabilità? Però se un giorno dovessero fare degli accertamenti la mancata risposta ti mette al riparo da una anche futura richiesta di Tasse?

picchio
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March 31, 2017, 02:15:27 PM
 #1065

Cioè pompatore tu hai ricevuto somme di 30k convertendo da Bitcoin e non hai mai pagato tasse?

esatto

Ma le hai trasferite in FIAT sul tuo conto corrente?

da bitstamp con bonifico

in teoria se effettuano controlli su quanto hai ricevuto dovresti dimostrare che quella cifra non è un capital gain da tassare....è questo come riusciresti a dimostrarlo?

certo, ho inviato interpello, e la loro risposta o la loro non risposta vale eccome

Quindi allo scadere dell'interpello se non forniscono la risposta c'è la presunzione di non tassabilità? Però se un giorno dovessero fare degli accertamenti la mancata risposta ti mette al riparo da una anche futura richiesta di Tasse?
Da quello che ho capito nell'interpello proponi una soluzione, se non rispondono vale la tua soluzione.
A tal proposito, sarebbe interessante avere il testo dell'interpello anche anonimizzato al fine di poter valutare se fare la stesa cosa in caso di bisogno.
Grazie.

Waves mi piaceva ora non più.
corvins
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March 31, 2017, 02:23:18 PM
 #1066


A tal proposito, sarebbe interessante avere il testo dell'interpello anche anonimizzato al fine di poter valutare se fare la stesa cosa in caso di bisogno.
Grazie.

Sarebbe l'ideale, per iniziare a capire come agire

dave00
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March 31, 2017, 02:36:14 PM
 #1067

lo trovate qualche pag più indietro

To the moon!!! ┗(°0°)┛
Lightao
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March 31, 2017, 02:59:23 PM
 #1068

Secondo me è bene andarci cauti con il fisco, difficilmente si faranno scappare un'occasione ghiotta come bitcoin (sempre che il progetto non collassi prima). In ogni caso vorrei ricordare e sottolineare che le risoluzioni dell'agenzia delle entrate si applicano unicamente ai quesiti esposti nell'interpello e non sono generalizzabili, possono al massimo essere presi come indicazione della interpretazione preferibile. Le leggi le fa qualcun altro e possono rubaltare completamente il verdetto di una risoluzione!
corvins
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March 31, 2017, 03:00:23 PM
 #1069

a breve presenterò questo interpello:


RACCOMANDATA A/R

Mitt: xxxxxxxxx
via xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
tel. 3xxxxxxxx
pxxxxxxxxx@gmail.com


Oggetto:                                     INTERPELLO ORDINARIO


Spett.le Agenzia delle Entrate
sono il Sig. xxxxxxx nato il xxxxxx a xxxxxxx e residente in via xxxxxxx , 21050  xxxxxx , codice fiscale Gxxxxxxxxxxxxx , lavoratore dipendente
In data xx dicembre 2016 ho scambiato xxxxx  BITCOIN in xxxxxx  EURO utilizzando il sito di scambio https://www.bitstamp.net  , che risulta essere regolamentato secondo le norme Europee come riportato da ANSA :
 http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/2016-04-25_1251311625.html
Ho quindi disposto il prelievo di xxxxxx euro verso il mio conto corrente personale IBAN xxxxxxxxxxxxxx  presso Banca  xxxxxxxx sede di xxxxxxxx
Desidero sapere se questa operazione è soggetta a tassazione e come devo dichiararla.
La mia ipotesi è che non sia soggetta a tassazione , come indicato nella Risoluzione n.72/E emessa dalla Direzione Centrale Normativa della Agenzia delle Entrate di Roma in data 02/09/2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016/RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf
 ove si legge:
 “...Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei
clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori
dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di
valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa... “.


La riposto, ricordo che l'AdE per rispondere all'interpello ha 90 gg di tempo

pompatore
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March 31, 2017, 03:27:53 PM
 #1070

Cioè pompatore tu hai ricevuto somme di 30k convertendo da Bitcoin e non hai mai pagato tasse?

esatto

Ma le hai trasferite in FIAT sul tuo conto corrente?

da bitstamp con bonifico

in teoria se effettuano controlli su quanto hai ricevuto dovresti dimostrare che quella cifra non è un capital gain da tassare....è questo come riusciresti a dimostrarlo?

certo, ho inviato interpello, e la loro risposta o la loro non risposta vale eccome

Quindi allo scadere dell'interpello se non forniscono la risposta c'è la presunzione di non tassabilità? Però se un giorno dovessero fare degli accertamenti la mancata risposta ti mette al riparo da una anche futura richiesta di Tasse?

alla fine dei 90 giorni vale l'ipotesi di tassazione da te scritta nell'interpello
picchio
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March 31, 2017, 03:35:53 PM
 #1071

a breve presenterò questo interpello:
...
Grazie, ora che l'ho visto me lo sono anche ricordato ...

Waves mi piaceva ora non più.
giammangiato
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April 01, 2017, 11:01:21 AM
 #1072


La riposto, ricordo che l'AdE per rispondere all'interpello ha 90 gg di tempo

Fateci sapere, penso sia importante per tutti.Grazie per aver fatto questa domanda all'Agenzia.

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 2UP.io 
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CASINO & SPORTSBOOK

 

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...PLAY NOW...
ghibly79_temp
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April 02, 2017, 01:45:57 PM
 #1073

a breve presenterò questo interpello:


RACCOMANDATA A/R

Mitt: xxxxxxxxx
via xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
tel. 3xxxxxxxx
pxxxxxxxxx@gmail.com


Oggetto:                                     INTERPELLO ORDINARIO


Spett.le Agenzia delle Entrate
sono il Sig. xxxxxxx nato il xxxxxx a xxxxxxx e residente in via xxxxxxx , 21050  xxxxxx , codice fiscale Gxxxxxxxxxxxxx , lavoratore dipendente
In data xx dicembre 2016 ho scambiato xxxxx  BITCOIN in xxxxxx  EURO utilizzando il sito di scambio https://www.bitstamp.net  , che risulta essere regolamentato secondo le norme Europee come riportato da ANSA :
 http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/2016-04-25_1251311625.html
Ho quindi disposto il prelievo di xxxxxx euro verso il mio conto corrente personale IBAN xxxxxxxxxxxxxx  presso Banca  xxxxxxxx sede di xxxxxxxx
Desidero sapere se questa operazione è soggetta a tassazione e come devo dichiararla.
La mia ipotesi è che non sia soggetta a tassazione , come indicato nella Risoluzione n.72/E emessa dalla Direzione Centrale Normativa della Agenzia delle Entrate di Roma in data 02/09/2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016/RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf
 ove si legge:
 “...Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei
clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori
dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di
valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa... “.


La riposto, ricordo che l'AdE per rispondere all'interpello ha 90 gg di tempo

Secondo me è mal posto il quesito: è ovvio che l'operazione di cambio di per sè non è soggetta a tassazione. Dovrebbe essere soggetta a tassazione l'eventuale plusvalenza (se avevi acquistato quei bitcoin per meno euro di quelli per cui li hai rivenduti) o tutta la somma se l'hai ricevuta in pagamento per qualcosa. Infine se li hai ricevuti in pagamento, tenuti in bitcoin e poi convertiti in euro dopo che sono aumentati di valore, i due punti di cui sopra si dovrebbero combinare (tassazione sulla somma base, al valore di quando li hai ricevuti, in base alla categoria di reddito che rappresentano più tassazione sulla parte che rappresenta la plusvalenza).

Il solo fatto di convertirli in euro non è operazione soggetta a tassazione (esempio li ricevi in pagamento per il tuo lavoro, ma dichiari già a parte il reddito equivalente in euro e li converti subito. Pagherai le normali tasse su quel reddito ma non paghi una seconda volta la mera conversione).

Il tutto ovviamente in teoria e a rigor di logica.
pompatore
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April 02, 2017, 07:54:57 PM
 #1074

AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN

come risulta dalla Risoluzione n. 72/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che "la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”, se non nei casi in cui la valuta estera sia prelevata da depositi o conti correnti (denominati in tale valuta).
Non ci risulta che i bitcoin, per quanto ormai equiparabili a valuta, siano registrati su depositi o conti correnti. Nel quadro RW, inoltre, ti confermiamo che vanno dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero; non rilevano, a tal fine, le attività detenute in cassette di sicurezza che si trovino fisicamente in Italia.

Elena - Team GBS


https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/15/135802.page#top


"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.

"il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."

Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998 ).

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse. Esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 40.000 euro formano una posizione complessiva di 70.000 euro. L’importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.

Nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accesi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari. Pertanto è necessariamente a carico del Cliente verificare il raggiungimento di tale condizione.

Se ricorrono quindi i presupposti indicati dalla norma, cioè che la giacenza sia superiore a 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, la normativa pone in carico al Cliente l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate.

https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/135802.page


korman
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April 03, 2017, 08:32:09 AM
 #1075

AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN

come risulta dalla Risoluzione n. 72/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che "la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”, se non nei casi in cui la valuta estera sia prelevata da depositi o conti correnti (denominati in tale valuta).
Non ci risulta che i bitcoin, per quanto ormai equiparabili a valuta, siano registrati su depositi o conti correnti. Nel quadro RW, inoltre, ti confermiamo che vanno dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero; non rilevano, a tal fine, le attività detenute in cassette di sicurezza che si trovino fisicamente in Italia.

Elena - Team GBS


https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/15/135802.page#top


"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.

"il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."

Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998 ).

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse. Esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 40.000 euro formano una posizione complessiva di 70.000 euro. L’importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.

Nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accesi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari. Pertanto è necessariamente a carico del Cliente verificare il raggiungimento di tale condizione.

Se ricorrono quindi i presupposti indicati dalla norma, cioè che la giacenza sia superiore a 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, la normativa pone in carico al Cliente l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate.

https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/135802.page




Ma, a titolo esemplificativo, se io i BTC/ETH/etc li tengo su wallet locale, dovrei anche in quel caso dichiarare qualcosa una volta che il loro valore complessivo supera i 51.645,69 Euro per 7 giorni consecutivi? O questo vale solo per gli exchange?
TRF
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April 03, 2017, 08:40:07 AM
 #1076

AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN

come risulta dalla Risoluzione n. 72/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che "la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”, se non nei casi in cui la valuta estera sia prelevata da depositi o conti correnti (denominati in tale valuta).
Non ci risulta che i bitcoin, per quanto ormai equiparabili a valuta, siano registrati su depositi o conti correnti. Nel quadro RW, inoltre, ti confermiamo che vanno dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero; non rilevano, a tal fine, le attività detenute in cassette di sicurezza che si trovino fisicamente in Italia.

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"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.

"il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."

Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998 ).

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse. Esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 40.000 euro formano una posizione complessiva di 70.000 euro. L’importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.

Nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accesi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari. Pertanto è necessariamente a carico del Cliente verificare il raggiungimento di tale condizione.

Se ricorrono quindi i presupposti indicati dalla norma, cioè che la giacenza sia superiore a 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, la normativa pone in carico al Cliente l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate.

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Ma, a titolo esemplificativo, se io i BTC/ETH/etc li tengo su wallet locale, dovrei anche in quel caso dichiarare qualcosa una volta che il loro valore complessivo supera i 51.645,69 Euro per 7 giorni consecutivi? O questo vale solo per gli exchange?

Non penso proprio.

picchio
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April 03, 2017, 10:48:21 AM
 #1077

AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN
...
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"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.
..

Ma, a titolo esemplificativo, se io i BTC/ETH/etc li tengo su wallet locale, dovrei anche in quel caso dichiarare qualcosa una volta che il loro valore complessivo supera i 51.645,69 Euro per 7 giorni consecutivi? O questo vale solo per gli exchange?

Non penso proprio.
Credo sia quel pezzo a dire che non contano ma questa è una interpretazione di sella....

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April 03, 2017, 12:29:47 PM
 #1078

AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN
...
https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/15/135802.page#top


"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.
..

Ma, a titolo esemplificativo, se io i BTC/ETH/etc li tengo su wallet locale, dovrei anche in quel caso dichiarare qualcosa una volta che il loro valore complessivo supera i 51.645,69 Euro per 7 giorni consecutivi? O questo vale solo per gli exchange?

Non penso proprio.
Credo sia quel pezzo a dire che non contano ma questa è una interpretazione di sella....

Fintantochè non vengono trasferiti su un conto \ broker Italiano o EU regolamentato, rimangono sempre fondi anonimi e quindi all'oscuro del fisco. Semmai dovrà poi giustificare l'eventuale conversione in valuta (euro) dimostrando l'ammontare dei profitti o delle perdite generate dell'operazione.

pompatore
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April 09, 2017, 08:48:50 AM
 #1079

RISPOSTA ALL'INTERPELLO DA ME INOLTRATO , CONFERMATA LA NON TASSABILITà :


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I bitcoin sono una tipologia di moneta "virtuale", o meglio "criptovaluta",
utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa
da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si
fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base
della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi,
riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di
legge. Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una
rete di soggetti paritari (peer-to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare
specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le
criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo,
non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su
supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali
vengono conservate in "portafogli elettronici" (cd. wallet) e sono pertanto liberamente
accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in
qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin
vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli
algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi
matematici, tramite un processo di mining (letteralmente "estrazione") e i soggetti che
creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici
criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di
una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in
possesso:
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
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Interpello : 904 - 4/2017
 - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali
principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma
anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di
bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è
possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). La risoluzione n. 72 del 2
settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle
imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che
detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa. Nello specifico, il documento di
prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale
non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel
presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione effettuata, consistente
nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata
sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo
all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia
facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di
intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche
anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE

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April 09, 2017, 09:55:09 AM
 #1080

immagino che anche per il mining non ci sia da dichiarare è esatto? anche perché sarebbe assurdo considerarlo attività di impresa, perché chiunque può avere accesso oggigiorno a 1-2 rig di gpu e scaricare altcoin per bitcoin...

forse la cosa cambia se uno si fa una farm grossa...
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