Salve. Per questo ho scritto che gli exchange non hanno nulla da temere, perchè il sito chiuso non faceva exchange ma altro. Poi sono d'accordo che nell'attuale vuoto normativo nessuno può essere completamente tranquillo su niente.
Salve Amit2007gunjan,
Dirti che concordo con quanto detto, ovvero che si trattava di due cose distinte e separate, non equivale a dire che sono d'accordo sulla tua interpretazione.
Anzi, ribadisco, non sono affatto d'accordo su quanto da te affermato riguardo la presunta "tranquillita'" di cui potrebbero godere gli exchange.
Premetto che quanto sto per dirti, non vuole affatto essere una reprimenda ma solo un approfondimento che ritengo possa essere utile non solo ad inquadrare il problema del sito posto sotto sequestro, ma anche dare una risposta definitiva alla domanda origine di questo thread.
Come abbiamo visto, sulla base di una querela/denuncia di Consob l'AG e' intervenuta ed ha sequestrato il sito di cui in esame imputando ai suoi amministratori/gestori l'illecita offerta di prodotti finanziari.
Questa, infatti, prevede specifiche attribuzioni/licenze ergo se non le hai aspettati la GdF, come di fatto avvenuto, e qualche problemino penale.
Ora, come citavo in precedente post, ammesso e non concesso le indagini dell'AG non sfocino in un rinvio a giudizio, leggi gli amministratori/gestori di cui sopra siano in grado di provare che i soldini che hanno eventualmente ricevuto siano stati utilizzati in buona fede e che ai risparmiatori sia stato effettivamente pagato quanto promesso o, se non conseguito il risultato, dimostrino che sempre in buona fede e per eventi estranei alla loro volonta' quanto promesso non e' stato pagato e riescano a scongiurare un 641 c.p.p., il problema lato exchange, non scompare.
E come non scompare per loro, resta il problema per tutti quelli, come il ns. amico autore del post iniziale di questo thread.
Il vulnus legislativo a cui fai riferimento, purtroppo, ha originato una paio di "invasioni di campo" da parte dell'AdE.
La quale, nel tentativo di assicurarsi i proventi impositivi derivanti dalle plusvalenze realizzate attraverso il trading di cripto sugli exchange e, sopratutto, che questi non fossero sottratti ai proventi all'erario, ha emanato, nel settembre del 2016, una risoluzione, la n.72/E con cui da una propria interpretazione ed assimila, per motivi tributari, le cripto alle valute estere!!
Questa risoluzione, pero', non nasce orfana perche' a sua volta figlia di una sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Ora, se da un lato questa interpretazione ha incontrato il favore di molti perche' il lato pratico implica un regime impositivo di facile comprensione ed applicazione, dal lato exchange, crea non pochi problemini.
La seconda invasione di campo perpetrata dall'AdE in assenza del giurista, e' stata, infatti, dal lato antiriciclaggio, in questo caso di competenza Banca d'Italia.
L'assimilazione alle valute estere, infatti, ha molteplici ricadute.
Tra queste, l'assimilazione degli exchange ai cambiavalute per cui devono possedere adeguata licenza ed essere soggetti a tutte quelle procedure di KYC, AML e di segnalazione obbligatoria a cui questi ultimi sono soggetti.
Da qui....se l'exchange non ha almeno una licenza come cambiavalute, allo stato attuale ed in attesa di future implementazioni normative, quanto meno in Europa, sono tutti "abusivi" e passibili di denuncia penale.
Se sono tutti attivi in altre giurisdizioni....ci sara' pure un motivo?
Tutto cio' premesso, comprenderai che non posso essere d'accordo con la tua affermazione.