Paolo.Demidov
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June 20, 2019, 10:54:31 PM |
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Stavo pensando di vendere BTC su Localbitcoins, magari anche ricevendo pagamenti via bonifico
C'è possibilità di avere problemi dal punto di vista legale / commerciale?
Intanto dipende quanti ne vuoi vendere, se una modesta quantità o rilevante quantità, se è una operazione occasionale o continuativa, per non dire attività professionale. Nel caso nell'aggiornamento del decreto legge nr.231 del 2007 ( aggiornamento: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg ); è stata introdotta la definizione specifica: ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;Con tutto quello che ne consegue. Se cedi Bitcoin accettando pagamenti non in contanti ma tramite bonifico, già c'è una identificazione della controparte e contemporaneamente la traccia del pagamento. Sei a metà strada. Se ne vuoi fare un'attività professionale, devi sottostare agli obblighi di altri operatori finanziari e non. Una traccia da cui partire, per cercare di capire, è nello stesso testo del decreto di aggiornamento, segno i passi più importanti da cui si possono capire alcuni principi: 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarita' dell'attivita', delle dimensioni e della complessita' proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attivita' istituzionale o professionale. 3. L'azione di prevenzione e' svolta in coordinamento con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 5. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attivita' diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o piu' condotte, con finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette. Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); e) le societa' di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); f) le societa' di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); g) le societa' di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV); h) le societa' di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF); i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB; m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB; q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge; s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF. 3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB; c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB; d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i revisori legali e le societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio. 5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: a) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo; b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche in virtu' della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS; c) i soggetti che esercitano l'attivita' di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS; d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS; g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB; i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.
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In conformità ai principi del bipensiero, non ha importanza che la guerra ci sia davvero o che essendoci, la vittoria, sia impossibile. Lo scopo della guerra non è la vittoria ma la continuità. ...|... ...۞...|...òǥ778Ⱦ877ǥó...|...۞... ...|...
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Paolo.Demidov
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June 20, 2019, 11:02:17 PM |
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Lascio anche questo: Concludendo, sembra che la deregulation sia tra le principali cause dell’impiego della criptomoneta a fini delittuosi[28]. A tal proposito si è parlato del sistema Bitcoin come un vero e proprio “cyber-heaven”[29] non solo per il crimine organizzato, ma anche per tutte quelle società alla ricerca di un locus amoenus per realizzare operazioni di riciclaggio. Sul punto basti pensare che, fino all’emanazione del D. Lgs. 90/2017, le disposizioni del D. Lgs. 231/2007 non contemplavano, fra i soggetti obbligati di cui all’art. 10, gli operatori professionali nel settore delle criptovalute; pertanto, tutti coloro che, professionalmente, svolgevano attività di emissione, scambio, conservazione, o conversione di valute virtuali non erano tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati e alla segnalazione delle operazioni sospette alla Unità d’informazione finanziaria (UIF)[30].
Lo svolgimento delle suddette attività al di fuori di qualunque cornice autorizzatoria ha sollevato il il dubbio che le stesse contravvenissero alle prerogative pubbliche di gestione della ricchezza e del risparmio, risolvendosi in una elusione del divieto di esercizio abusivo di attività finanziaria. Si tratta di una eventualità che la Banca D’Italia[31] dimostra di aver preso in considerazione nell’effettuare una ben precisa distinzione tra gli utilizzatori a “a scopo privato” e i soggetti che invece esercitano un’attività di intermediazione professionale[32]. Con riferimento a questi ultimi, viene richiamata l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, di conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa, e la gestione dei relativi schemi operativi “potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)”[33].
In realtà, guardando all’ordinamento previgente, si poteva affermare in modo soltanto surrettizio che alcuni limiti fossero fissati da norme a tutela dell’ordine pubblico, prime fra tutte quelle che sanzionano l’esercizio abusivo dell’attività bancaria e finanziaria.
Ad un esame più approfondito, l’estensione delle fattispecie di abusivismo previste dal D. Lgs. 385/18993 ed dal D. Lgs. 58/1995 ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo delle valute virtuali risultava estremamente problematica – per non dire da escludere – a causa dei limiti imposti dal principio di tassatività e dal divieto di applicazione analogica della legge penale.
A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 90/2017, la questione rimane di estrema attualità, nell’attesa che vengano emanati i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze recanti la disciplina dei termini e le modalità per la “messa in regola” delle attività dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo delle valute virtuali[34]. Tenuto conto che, nel nuovo assetto normativo, “la comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori”[35], si tratta di comprendere se la violazione del relativo obbligo possa essere sanzionata ai sensi degli artt. 130 ss. TUB oppure ai sensi dell’art. 166 TUF[36].
Dopo aver sinteticamente descritto l’attività esercitata dalle principali “figure” di professionista, e aver esaminato i contorni delle fattispecie penali a tutela del legittimo esercizio dell’attività bancaria e finanziaria, si rifletterà sulla possibilità di inquadrare le attività di intermediazione nel settore delle valute virtuali tra quelle oggetto di tutela penale.
Si rivolgerà infine lo sguardo oltre i confini nazionali, per mettere a confronto le prime esperienze regolatorie in materia.
articolo completo: http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/mercati-finanziari-e-regole-di-sistema/operazioni-emissione-cambio-e-trasferimento-criptovaluta-considerazioni
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