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Author Topic: Ci sono problemi a vendere su Localbitcoins?  (Read 209 times)
AlteregoX (OP)
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June 20, 2019, 07:16:54 PM
 #1

Stavo pensando di vendere BTC su Localbitcoins, magari anche ricevendo pagamenti via bonifico

C'è possibilità di avere problemi dal punto di vista legale / commerciale?
Paolo.Demidov
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June 20, 2019, 10:54:31 PM
 #2

Stavo pensando di vendere BTC su Localbitcoins, magari anche ricevendo pagamenti via bonifico

C'è possibilità di avere problemi dal punto di vista legale / commerciale?


Intanto dipende quanti ne vuoi vendere, se una modesta quantità o rilevante quantità,
se è una operazione occasionale o continuativa, per non dire attività professionale.

Nel caso nell'aggiornamento del decreto legge nr.231 del 2007 ( aggiornamento: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg );
è stata introdotta la definizione specifica:


ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale:
ogni persona fisica o  giuridica  che  fornisce  a  terzi,  a  titolo
professionale, servizi funzionali all'utilizzo,  allo  scambio,  alla
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in
valute aventi corso legale;



Con tutto quello che ne consegue.


Se cedi Bitcoin accettando pagamenti non in contanti ma tramite bonifico,
già c'è una identificazione della controparte e contemporaneamente la traccia del pagamento.
Sei a metà strada.

Se ne vuoi fare un'attività professionale, devi sottostare agli obblighi di altri operatori finanziari e non.
Una traccia da cui partire, per cercare di capire, è nello stesso testo del decreto di aggiornamento, segno i passi più importanti
da cui si possono capire alcuni principi:

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  presente  decreto  detta
misure  volte  a  tutelare  l'integrita'  del  sistema  economico   e
finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti
alla loro osservanza
.
Tali misure sono proporzionate  al  rischio  in
relazione  al  tipo  di  cliente
,  al  rapporto  continuativo,   alla
prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e  la  loro
applicazione tiene conto  della  peculiarita'  dell'attivita',  delle
dimensioni e della complessita' proprie dei  soggetti  obbligati  che
adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal  presente  decreto
tenendo conto dei dati e delle  informazioni  acquisiti  o  posseduti
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale o professionale.
  3. L'azione di  prevenzione  e'  svolta  in  coordinamento  con  le
attivita' di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad  esso
presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

  4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:
  a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo  a
conoscenza che essi provengono da un'attivita'  criminosa  o  da  una
partecipazione  a  tale  attivita',  allo  scopo   di   occultare   o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
  b)  l'occultamento  o  la  dissimulazione   della   reale   natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita';
  c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di  beni  essendo  a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
  d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e
c)  l'associazione  per  commettere  tale  atto,  il   tentativo   di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
  5. Il riciclaggio e' considerato tale anche  se  le  attivita'  che
hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori  dai  confini
nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la  finalita',  che  debbono
costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono  essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive.
  6. Ai fini di cui al  comma  1,  s'intende  per  finanziamento  del
terrorismo  qualsiasi  attivita'  diretta,  con  ogni   mezzo,   alla
fornitura, alla raccolta,  alla  provvista,  all'intermediazione,  al
deposito,  alla  custodia  o  all'erogazione,   in   qualunque   modo
realizzate,  di  fondi   e   risorse   economiche,   direttamente   o
indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per  il  compimento
di una o piu' condotte, con finalita' di  terrorismo  secondo  quanto
previsto dalle leggi  penali  cio'  indipendentemente  dall'effettivo
utilizzo dei fondi e delle  risorse  economiche  per  la  commissione
delle condotte anzidette.
  Art. 3 (Soggetti  obbligati).  -  1.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto si applicano alle categorie di soggetti  individuati
nel presente articolo, siano  esse  persone  fisiche  ovvero  persone
giuridiche
.
  2.  Rientrano  nella  categoria  degli   intermediari   bancari   e
finanziari:
  a) le banche;
  b) Poste italiane S.p.a.;
  c) gli istituti di moneta elettronica come  definiti  dall'articolo
1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
  d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo  1,  comma
2, lettera h-sexies),TUB (IP);
  e)  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare,   come   definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
  f)  le  societa'  di  gestione   del   risparmio,   come   definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
  g) le societa' di investimento a capitale variabile, come  definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
  h) le societa'  di  investimento  a  capitale  fisso,  mobiliare  e
immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera  i-bis),
TUF (SICAF);
  i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
  l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106
TUB;
  m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
  n) le imprese  di  assicurazione,  che  operano  nei  rami  di  cui
all'articolo 2, comma 1, CAP;
  o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma  2,
lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, CAP
;
  p) i soggetti eroganti micro-credito, ai  sensi  dell'articolo  111
TUB;
  q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
  r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile
1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di
crediti disciplinate dalla medesima legge;
  s) le societa' fiduciarie  iscritte  nell'albo  previsto  ai  sensi
dell'articolo 106 TUB;
  t) le succursali insediate di intermediari bancari e  finanziari  e
di  imprese  assicurative,  aventi  sede  legale  e   amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
;
  u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese  assicurative
aventi sede legale e  amministrazione  centrale  in  un  altro  Stato
membro, stabiliti senza succursale sul  territorio  della  Repubblica
italiana;
  v) i consulenti finanziari di cui  all'articolo  18-bis  TUF  e  le
societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.
  3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
  a) le societa' fiduciarie, diverse  da  quelle  iscritte  nell'albo
previsto ai sensi  dell'articolo  106  TUB,  di  cui  alla  legge  23
novembre 1939, n. 1966;
  b)   i   mediatori   creditizi   iscritti   nell'elenco    previsto
dall'articolo 128-sexies TUB;
  c)  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti   nell'elenco
previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
  d) i  soggetti  che  esercitano  professionalmente  l'attivita'  di
cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti  di  mezzi  di
pagamento  in  valuta,  iscritti  in  un  apposito  registro   tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
 
4. Rientrano nella  categoria  dei  professionisti,  nell'esercizio
della professione in forma individuale, associata o societaria:
  a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
  b) ogni altro soggetto che  rende  i  servizi  forniti  da  periti,
consulenti e altri soggetti che svolgono  in  maniera  professionale,
anche nei confronti dei propri associati  o  iscritti,  attivita'  in
materia di contabilita'  e  tributi,  ivi  compresi  associazioni  di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
  c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per  conto  dei  propri
clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  1) il trasferimento a qualsiasi titolo di  diritti  reali  su  beni
immobili o attivita' economiche;
  2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di  deposito
e conti di titoli;
  4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di societa';
  5) la costituzione, la gestione o  l'amministrazione  di  societa',
enti, trust o soggetti giuridici analoghi
;
  d) i  revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione  legale  con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regimi intermedio;
  e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi  di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio.
  5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
  a) i prestatori di servizi relativi a societa'  e  trust,  ove  non
obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2  e  4,  lettere
a), b) e c), del presente articolo;
  b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche
in virtu' della dichiarazione preventiva prevista  dall'articolo  126
TULPS;
  c) i soggetti che esercitano l'attivita' di case d'asta o  galleria
d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;
  d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17  gennaio
2000, n. 7;
  e) gli agenti  in  affari  che  svolgono  attivita'  in  mediazione
immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai
sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
  f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo di  guardie  particolari
giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
  g) i soggetti che esercitano attivita'  di  mediazione  civile,  ai
sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei
crediti per  conto  di  terzi,  in  presenza  della  licenza  di  cui
all'articolo  115  TULPS,  fuori  dall'ipotesi  di  cui  all'articolo
128-quaterdecies TUB;
  i)  i  prestatori  di  servizi  relativi  all'utilizzo  di   valuta
virtuale
,   limitatamente   allo   svolgimento   dell'attivita'    di
conversione di valute virtuali  da  ovvero  in  valute  aventi  corso
forzoso
.


In conformità ai principi del bipensiero, non ha importanza che la guerra ci sia davvero o che essendoci, la vittoria, sia impossibile. Lo scopo della guerra non è la vittoria ma la continuità.  Cool
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Paolo.Demidov
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June 20, 2019, 11:02:17 PM
 #3

Lascio anche questo:


Concludendo, sembra che la deregulation sia tra le principali cause dell’impiego della criptomoneta a fini delittuosi[28]. A tal proposito si è parlato del sistema Bitcoin come un vero e proprio “cyber-heaven”[29] non solo per il crimine organizzato, ma anche per tutte quelle società alla ricerca di un locus amoenus per realizzare operazioni di riciclaggio. Sul punto basti pensare che, fino all’emanazione del D. Lgs. 90/2017, le disposizioni del D. Lgs. 231/2007 non contemplavano, fra i soggetti obbligati di cui all’art. 10, gli operatori professionali nel settore delle criptovalute; pertanto, tutti coloro che, professionalmente, svolgevano attività di emissione, scambio, conservazione, o conversione di valute virtuali non erano tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati e alla segnalazione delle operazioni sospette alla Unità d’informazione finanziaria (UIF)[30].

Lo svolgimento delle suddette attività al di fuori di qualunque cornice autorizzatoria ha sollevato il il dubbio che le stesse contravvenissero alle prerogative pubbliche di gestione della ricchezza e del risparmio, risolvendosi in una elusione del divieto di esercizio abusivo di attività finanziaria. Si tratta di una eventualità che la Banca D’Italia[31] dimostra di aver preso in considerazione nell’effettuare una ben precisa distinzione tra gli utilizzatori a “a scopo privato” e i soggetti che invece esercitano un’attività di intermediazione professionale[32].
Con riferimento a questi ultimi, viene richiamata l’attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, di conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa, e la gestione dei relativi schemi operativi “potrebbero invece concretizzare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)”[33].

In realtà, guardando all’ordinamento previgente, si poteva affermare in modo soltanto surrettizio che alcuni limiti fossero fissati da norme a tutela dell’ordine pubblico, prime fra tutte quelle che sanzionano l’esercizio abusivo dell’attività bancaria e finanziaria.

Ad un esame più approfondito, l’estensione delle fattispecie di abusivismo previste dal D. Lgs. 385/18993 ed dal D. Lgs. 58/1995 ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo delle valute virtuali risultava estremamente problematica – per non dire da escludere – a causa dei limiti imposti dal principio di tassatività e dal divieto di applicazione analogica della legge penale.

A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 90/2017, la questione rimane di estrema attualità, nell’attesa che vengano emanati i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze recanti la disciplina dei termini e le modalità per la “messa in regola” delle attività dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo delle valute virtuali[34]. Tenuto conto che, nel nuovo assetto normativo, “la comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori”[35], si tratta di comprendere se la violazione del relativo obbligo possa essere sanzionata ai sensi degli artt. 130 ss. TUB oppure ai sensi dell’art. 166 TUF[36].

Dopo aver sinteticamente descritto l’attività esercitata dalle principali “figure” di professionista, e aver esaminato i contorni delle fattispecie penali a tutela del legittimo esercizio dell’attività bancaria e finanziaria, si rifletterà sulla possibilità di inquadrare le attività di intermediazione nel settore delle valute virtuali tra quelle oggetto di tutela penale.

Si rivolgerà infine lo sguardo oltre i confini nazionali, per mettere a confronto le prime esperienze regolatorie in materia.



articolo completo: http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/mercati-finanziari-e-regole-di-sistema/operazioni-emissione-cambio-e-trasferimento-criptovaluta-considerazioni

In conformità ai principi del bipensiero, non ha importanza che la guerra ci sia davvero o che essendoci, la vittoria, sia impossibile. Lo scopo della guerra non è la vittoria ma la continuità.  Cool
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blu.storm
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free space pm if interessed


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June 21, 2019, 03:43:58 PM
 #4

ultimamente localbitcoin sta spingendo per far fare il kyc a tutti i suoi utilizzatori e limitare i scambi in contanti/a mano pare che gia non sia più possibile fare questo(mettere annunci con pagamenti contanti) per i bitcoin

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