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221  Local / Alt-Currencies (Italiano) / Re: 2017 su quale ALTCOIN investire e perchè? on: April 18, 2017, 03:20:20 PM
https://coinmarketcap.com/currencies/torcoin-tor/

su coinmarketcap da oggi
222  Local / Italiano (Italian) / Re: [TOPIC UFFICIALE] Cancoin.co - P2P Exchange - No AML/KYC! on: April 17, 2017, 08:19:25 AM
diffidate
qualsiasi hacker potrebbe inviarvi denaro appena rubato da qualche conto bancario hackerato.
223  Local / Alt-Currencies (Italiano) / Re: 2017 su quale ALTCOIN investire e perchè? on: April 16, 2017, 07:15:36 AM
nasce la nuova Torcoin http://tornews.com/torcoin-brand-new-completely-anonymous-cryptocurrency-launches/

224  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 14, 2017, 06:17:29 PM


Dopo i chiarimenti ai fini IVA forniti di recente dai giudici europei sul tema, con la Risoluzione 72 dello scorso 2 settembre, per la prima volta l’Agenzia delle Entrate ha toccato il tema degli aspetti fiscali (imposte dirette e IVA) dei bitcoin. Oggetto di analisi è, in particolare, il trattamento fiscale delle transazioni di cambio valuta tra moneta virtuale e moneta nazionale avente valore legale.
1. Le transazioni aventi a oggetto bitcoin sono esenti dall’IVA

La Risoluzione in esame nasce da un’istanza di interpello presentata da una società che intende svolgere l’attività di cambio valute tra bitcoin ed euro. Il documento ha il pregio di rappresentare il primo tentativo da parte dell’Agenzia delle Entrate di dare un inquadramento nel sistema fiscale italiano alle monete virtuali:

a. il bitcoin è un mezzo di pagamento alternativo alle monete aventi corso legale, operante esclusivamente per accettazione volontaria degli operatori, ovvero sul vincolo di fiducia tra soggetti che operano peer-to-peer, senza alcuna regolamentazione specifica né Autorità centrale;

b. il bitcoin è, in particolare, una criptovaluta, in quanto ha natura digitale e si fonda su un sistema di crittografia algoritmica.

Quanto al regime fiscale, la Risoluzione riprende le conclusioni rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza Hedqvist, causa C-264/14, del 22 ottobre 2015.

Il caso oggetto della pronuncia europea riguardava un cittadino svedese che svolgeva l’attività professionale di cambio valuta tra bitcoin e corone svedesi. La Risoluzione sposa il contenuto della sentenza della Corte europea, confermando che le transazioni aventi a oggetto monete virtuali sono esenti da IVA. In dettaglio:

    in primo luogo, è affermato il principio che i bitcoin non sono “beni materiali“, in quanto non svolgono finalità diverse da quella di mezzo di pagamento;

    se la moneta virtuale non è un bene, ne consegue che le transazioni bi-direzionali di scambio di bitcoin contro monete legali sono prestazioni di servizi che, se svolte a titolo oneroso, rientrano nel campo oggettivo di applicazione dell’IVA;

    la Direttiva IVA (art. 135, par. 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE) prevede che le transazioni aventi a oggetto divise, banconote e monete aventi valore legale beneficiano dall’esenzione dall’IVA. La ragione va individuata nell’esigenza di preservare il funzionamento efficiente del mercato interno, che risulterebbe ostacolato dall’applicazione dell’imposta alle transazioni monetarie;

    le monete virtuali hanno la medesima funzione di meri mezzi di pagamento, sicché anche le transazioni in bitcoin devono essere assoggettate al regime di esenzione ai fini IVA.

Come da noi segnalato nel nostro precedente intervento, la notizia (in sé positiva) dell’esenzione dall’IVA delle transazioni di scambio di bitcoin in moneta legale si porta dietro l’ineludibile conseguenza della indetraibilità dell’IVA sostenuta sugli acquisti. Per le società che svolgono tale attività di scambio valute, quindi, se è vero che non addebiteranno ai clienti l’importo dell’IVA, le stesse non potranno dedurre l’IVA sostenuta sull’acquisto di beni e servizi strumentali all’attività d’impresa. Si pensi a canoni pagati per la concessioni in licenza di software (ad esempio, software per l’accesso alle piattaforme di pagamento online), al costo di acquisto di componenti hardware o ai canoni di locazione degli uffici ed alle spese generali.

Ma come detto la Risoluzione non si limita a confermare il trattamento IVA già dettagliato dai giudici comunitari: il citato documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle transazioni di cambio valuta . La società istante, infatti, realizza un utile che è dato:

    nel caso di ordine alla società di comprare bitcoin, dalla differenza tra costo di acquisto sostenuto e prezzo caricato al cliente;

    nel caso di ordine di vendere bitcoin, dalla differenza tra il corrispettivo ottenuto e il prezzo garantito al cliente.

Tale margine costituisce “materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap)“.

Quanto alla valorizzazione dei bitcoin eventualmente detenuti dalla società a fine anno, questi vanno valutati fiscalmente al valore normale, da indentificarsi nella “media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di bitcoin”.
2. Il cambio di bitcoin in valuta può generare una plusvalenza tassabile?

Un ulteriore chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria riguarda il tema se il cambio di bitcoin in euro possa generare una plusvalenza soggetta a imposta sostitutiva del 26% in capo al cliente persona fisica che detiene bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa. Si pensi al caso in cui un individuo abbia acquistato bitcoin al prezzo x e decida di venderli al prezzo x + 1.

Il differenziale positivo realizzato con la vendita costituisce una plusvalenza tassabile?

La Risoluzione nota come: “le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa“. L’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir), assoggetta a tassazione le sole operazioni di cessione di valute estere “a termine”, quindi realizzate nel contesto di contratti aventi un’indiscutibile natura speculativa, assente nelle cessioni a pronti. Anche a voler assimilare le operazioni in bitcoin a quelle in valuta estera ai fini della tassazione delle plusvalenze, lo scambio di bitcoin in euro non sarebbe tassato in capo al cliente persona fisica.

L’indicazione di prassi sembrerebbe, tuttavia, alla luce di precedenti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzioni n. 67/E del 2010, 102/E del 2011 e 71/E del 2016), soggetta ad eccezione con riferimento alle operazioni di compravendita di valute sul mercato FOREX. Pur trattandosi di vendite a pronti, l’Agenzia ha chiarito che in tali casi l’intento speculativo non può essere disconosciuto e, pertanto, le eventuali plusvalenze realizzate sulla differenza di cambio sono soggette a tassazione in quanto proventi da contatti derivati (art. 67, comma 1, lett. c-quater), Tuir).

Pur nel silenzio della Risoluzione, si potrebbe quindi dedurre che le operazioni di compravendita di bitcoin realizzate sul mercato FOREX potrebbero essere suscettibili di generare plusvalenze tassabili in capo alle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, sebbene sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto.
3. Bitcoin e antiriciclaggio

In chiusura, la Risoluzione tocca un tema di primaria rilevanza, estendendo la portata della normativa antiriciclaggio alle transazioni in bitcoin. L’art. 11, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 231/2007, estende infatti gli obblighi di compliance previsti per la categoria degli intermediari finanziari ai “soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta“.

Per effetto dell’equiparazione tra bitcoin e monete legali, l’Amministrazione finanziaria conclude che anche le società che svolgono attività di cambio bitcoin-Euro dovrebbero soggiacere agli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni rilevanti, segnalazione delle operazioni sospette).

È tutt’altro che pacifico che all’Agenzia delle Entrate spetti la competenza in materia d’interpretazione della normativa antiriciclaggio. Né va dimenticato che le risoluzioni sono documenti di prassi privi di valore vincolante.

Ciò detto, l’assimilazione dei bitcoin alle monete aventi corso legale, che appare validamente supportata in ambito fiscale (soprattutto in tema di imposte indirette), sembra possa reggere anche per le diverse e specifiche finalità di prevenzione criminale che sottendono la normativa antiriciclaggio. Alla base, infatti, resta il principio che il bitcoin non è un bene materiale ma un mero mezzo di pagamento e, in quanto tale, presenta i medesimi rischi di strumento per il perseguimento di condotte criminali presentati dalle valute aventi corso legale.   

Ad ogni modo, la rilevanza del tema bitcoin-antiriciclaggio sembra avere già toccato la sensibilità del legislatore europeo. La proposta di Quarta Direttiva Antiriciclaggio presentata dalla Commissione affronta in maniera diretta il problema dell’anonimato, estendendo gli obblighi di compliance e segnalazione ai soggetti che gestiscono piattaforme di scambio di monete virtuali e paventando l’istituzione di database dei detentori di bitcoins.

Per il momento, tuttavia, occorre salutare con favore gli sforzi profusi dall’Amministrazione Finanziaria in un settore di grande attualità e in costante espansione.   
Giovanni Iaselli

Giovanni Iaselli

Avvocato specializzato nelle tematiche fiscali connesse al settore technology & gaming, lavora a Milano nel dipartimento tax dello studio legale internazionale DLA Piper.
Autore di diverse pubblicazioni, ha maturato una significativa esperienza nel settore dell’IVA e imposte indirette.
Si occupa inoltre di operazioni di M&A e di fiscalità internazionale.
225  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 14, 2017, 06:07:12 PM
quindi fatemi capire se ho capito bene: chi fa compravendita di bitcoin non deve pagare tasse in merito a meno che non supera i 51K di Euro sul conto o 51k di deposito settimanale(dovuto a conversione)?

pare di si.
quindi, se volessi comprare una casa da 200 k dovrei prelevare max 51k a settimana, e bonificarli subito al venditore in 4 tranches.
e poi per essere in una botte di ferro fare interpello .
226  Local / Trading, analisi e speculazione / cryptoforecast.com on: April 13, 2017, 12:12:37 PM
segnalo cryptoforecast.com
fanno delle previsioni di lungo periodo con un algoritmo , se vi registrate avete tempo fino al 30 per vedere le previsioni gratis
per ora sembrano buone
227  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 12, 2017, 05:51:23 PM
edited and uploaded:



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228  Local / Italiano (Italian) / Re: Vendita BTC vi chiedo consigli,pls help on: April 12, 2017, 02:31:45 PM
e dove li pigli 1-2 btc al mese da vendere?
229  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 12, 2017, 11:08:59 AM
immagino che anche per il mining non ci sia da dichiarare è esatto? anche perché sarebbe assurdo considerarlo attività di impresa, perché chiunque può avere accesso oggigiorno a 1-2 rig di gpu e scaricare altcoin per bitcoin...

forse la cosa cambia se uno si fa una farm grossa...


E' possibile avere una scansione della risposta all'interpello o un sito link o qualcosa che non sia solo il testo. Vorrei riportarlo in un mio prossimo articolo sul mio blog.
Grazie

no, contiene dati personali, ho provato anche a censurare questi dati ma dalla agenzia delle entrate mi hanno mandato un file pdf-3 , mai sentito prima e non editabile con i normali pdf editors online
230  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 11, 2017, 11:14:36 AM
al prossimo interpello gli dico quanto ho pagato un btc  a quanto lo ho venduto, così vediamo se mi fanno pagare la plusvalenza

Infatti nella risposta non viene trattata una plusvalenza generata dagli scambi; sarebbe più preciso fare un interpello mirato a questa tematica. La risoluzione di Banca d'Italia ha dato la regola generale su come trattare bitcoin e le altre cripto valute ma le plusvalenze generate da privati non esercitanti attività d'impresa è una particolarità che andrebbe definita con precisione.

Va trattata come ogni plusvalenza generata da transazioni finanziare. Idem per le minus. Se fai così stai certo che non sbagli, anche se tuttavia è oggettivamente difficile dimostrare  e certificare il PMP di carico di un BTC

Magari facendo un interpello mirato indicheranno loro un metodo di calcolo, magari con il PM di acquisto oppure con la differenza (dico ad esempio) tra bonifici ricevuti da un exchange e bonifici inviati....è sempre meglio chiedere all'ente che effettua gli accertamenti perchè in sede di controllo un interpello può essere fatto valere nei limiti del possibile.

Si, ma se hai acquistato in più soluzioni, magari anche da altri privati con postepay , come la mettiamo? E' un casino totale

aggiungi anche qualche btc minato e sei apposto.
secondo me non ci vogliono mettere becco perchè troppo complesso, preferiscono lavarsene le mani
231  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 11, 2017, 11:13:02 AM
Quoto, anche perchè per cambio loro intendono le classiche posizioni "hold", quindi trader e miner vanno a farsi benedire . E aggiungo che anche io non è che mi senta tanto tranquillo, pur avendo intenzione di dichiarare , perchè come dice Ghibly79 con gli interpelli purtroppo si ci puliscono le scarpe

Scusate domanda da completo ignorante in materia, correggettemi se sbaglio qualcosa:

Se fai l'interpello e ti rispondono che non sono da dichiarare, e poi in un secondo momento si accorgono che erano da dichiarare, rischi solo che ti vengano chiesti i soldi dovuti vero?

Se invece ti bonifici i soldi senza dichiarare e senza interpello, potenzialmente rischieresti pure una denuncia per evasione fiscale ?

(il mio ragionamento è che facendo interpello non si sta cercando di nascondere nulla, quindi l'evasione fiscale non può essere imputata..)

no, la risposta all'interpello vale sempre, e solo riguardo alla transazione indicata in esso.
232  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 11, 2017, 11:12:04 AM
Quoto, anche perchè per cambio loro intendono le classiche posizioni "hold", quindi trader e miner vanno a farsi benedire . E aggiungo che anche io non è che mi senta tanto tranquillo, pur avendo intenzione di dichiarare , perchè come dice Ghibly79 con gli interpelli purtroppo si ci puliscono le scarpe

Scusate domanda da completo ignorante in materia, correggettemi se sbaglio qualcosa:

Se fai l'interpello e ti rispondono che non sono da dichiarare, e poi in un secondo momento si accorgono che erano da dichiarare, rischi solo che ti vengano chiesti i soldi dovuti vero?

Se invece ti bonifici i soldi senza dichiarare e senza interpello, potenzialmente rischieresti pure una denuncia per evasione fiscale ?

(il mio ragionamento è che facendo interpello non si sta cercando di nascondere nulla, quindi l'evasione fiscale non può essere imputata..)

Tecnicamente non lo sanno neanche loro cosa bisogna fare (come già detto). Anche perchè si tratta di una materia molto complessa in cui non è facile distinguere speculatori da semplici detentori di valuta (i primi dovrebbero pagare , i secondi no)

nel dubbio, pro reo
233  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 10, 2017, 05:56:27 PM
al prossimo interpello gli dico quanto ho pagato un btc  a quanto lo ho venduto, così vediamo se mi fanno pagare la plusvalenza
234  Local / Italiano (Italian) / Re: Uphold e trasferimento bancario on: April 10, 2017, 05:50:06 PM
GLI HACKER QUANDO RUBANO le password egli account bancari poi fanno bonifici verso gli exchanger per poi comprarsi btc e farli sparire nell'anonimato.
si vede che ad ing hanno hackerato per bene
235  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 09, 2017, 08:48:50 AM
RISPOSTA ALL'INTERPELLO DA ME INOLTRATO , CONFERMATA LA NON TASSABILITà :


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I bitcoin sono una tipologia di moneta "virtuale", o meglio "criptovaluta",
utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa
da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si
fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base
della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi,
riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di
legge. Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una
rete di soggetti paritari (peer-to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare
specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le
criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo,
non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su
supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali
vengono conservate in "portafogli elettronici" (cd. wallet) e sono pertanto liberamente
accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in
qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin
vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli
algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi
matematici, tramite un processo di mining (letteralmente "estrazione") e i soggetti che
creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici
criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di
una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in
possesso:
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
Pagina 2 di 3
Interpello : 904 - 4/2017
 - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali
principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma
anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di
bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è
possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). La risoluzione n. 72 del 2
settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle
imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che
detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa. Nello specifico, il documento di
prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale
non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel
presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione effettuata, consistente
nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata
sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo
all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia
facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di
intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche
anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE

(firmato digitalmente
236  Bitcoin / Bitcoin Discussion / Re: John Nash created bitcoin on: April 09, 2017, 07:41:01 AM
satoshi was allready busted
https://www.wired.com/2015/12/bitcoins-creator-satoshi-nakamoto-is-probably-this-unknown-australian-genius/
237  Local / Mining (Italiano) / Re: Mining in Cina on: April 05, 2017, 07:10:48 AM
http://www.finanzaonline.com/forum/criptovalute/1803050-sviluppo-di-software-per-creare-mining-bitcoin-con-ritorni-molto-interessanti.html
238  Local / Mining (Italiano) / cerco soci per Sviluppo di software per creare (Mining) Bitcoin on: April 03, 2017, 06:07:17 AM
da questa discussione:
http://www.finanzaonline.com/forum/criptovalute/1803050-sviluppo-di-software-per-creare-mining-bitcoin-con-ritorni-molto-interessanti.html

in sostanza io sono interessato ma se c'è qualche altra persona che vuole dividere con me i 12k da investire è meglio, il programmatore accetta anche che noi ci dividiamo le quote

    Essendo un programmatore informatico da tempo ho cercato di realizzare un software che minasse i Bitcoin tramite le Farm pools cercando di selezionare in modo automatico
    tra quelle che durante le varie sessioni offrissero una potenza di calcolo a prezzi minori e che nello stesso tempo variasse l'hash Rate in base a determinati valori che cambiano nel giro di pochi minuti.

    Ho creato un prototipo scritto in Python, perfettamente funzionante, che si collega contemporaneamente a più mining pools del Bitcoin e in modo autonomo seleziona la mining pools che ha un determinato vantaggio, imposta automaticamente lo HashRate ed esegue un'operazione probabilistica stocastica. Il risultato è la creazione di Bitcoin con una plusvalenza che va dal 1,5% al 9% giornaliera sul capitale investito, mediamente stiamo parlando di una curva che si attesta sul 145% mensile. Attenzione: si tratta di valori matematici e non di previsioni.

    Adesso voglio scriverlo definitivamente in Swift, linguaggio che si utilizza su Mac e, a mio avviso, più idoneo e più solido per questa tipologia di operatività, e vorrei iniziare a testarlo. Se c'è qualcuno disposto a finanziare lo sviluppo del software in Swift sono disponibile a prendere in considerazione di condividere le potenzialità dello stesso.

    Nel caso rispondo a tutti.

239  Local / Alt-Currencies (Italiano) / Dogecoin e la Fondazione Ethereum si Uniscono, Nasce Dogereum on: April 02, 2017, 07:58:21 PM
Ecco un'altra grande notizia per Ethereum
Moneta Digitale: Il Team di Dogecoin e la Fondazione Ethereum si Uniscono, Nasce Dogereum

Era da mesi che c’erano voci su l’unione del progetto Dogecoin e di Ethereum, all’Edcon di Parigi il CEO di Dogcoin con il “Doge” al guinzaglio aveva infatti fatto un saluto ufficiale facendo presagire “qualcosa”.


Da domani il ticker ETH e il tiker DOGE sugli exchange cambieranno in DTH, le coin verranno concambiate ad un rapporto di 1:1, 1 Dogecoin per 1 Ethereum e viceversa.

I vantaggi sono evidenti e non vale la pena di aggiungere molto, il nuovo progetto ha la massa critica e l’autorevolezza per sostituire bitcoin in cima a Coin Market Cap in meno di 24 ore.

Vitalik Buterin pe

Nel frattempo RIPPLE (dopo DASH nelle settimane scorse) è letteralmente esplosa al rialzo.. riuscendo a raggiungere un +150 in uno/due giorni.

E sia RIPPLE che DASH non hanno tutta la potenzialità di ETH... fate voi

Ethereum da solo già sarebbe stato in grado di inglobare Bitcoin. Con questa mossa le cose diventano brutte per BTC. Ethereum è stato progettato per essere anche una cripto moneta con capacità di transazioni molto superiori a BTC che, dall'inizio, era solo un esperimento. Nonostante sia l'aspetto di moneta di Ethereum a catturare le attenzioni (e gli speculatori) la cosa più importante e rivoluzionaria è la sua capacità di eseguire programmi nativi e arbitrari in modo distribuito (e possibilmente anonimo). Oggi, se vuoi fare girare una procedura software devi avere un computer specifico programmato e la possibilità di divulgare il risultato dell'elaborazione cosa che, nel nostro mondo, può essere impossibile o proibito. Con Ethereum un programma potrebbe essere eseguito senza la possibilità di averlo bloccato arbitrariamente da qualcuno e il risultato potrebbe facilmente diventare pubblico. Non so se l'importanza di questo è percepita, ma secondo me questa è la vera rivoluzione: avere un computer universale non attaccabile e di pubblico dominio. Con lo sviluppo della capacità di elaborazione di Ethereum si potrà eseguire analisi impensabili e ottenere informazioni in grado di destabilizzare molte istituzioni con la divulgazione di dati o il semplice controllo delle "verità" proposte dall'alto.
240  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 02, 2017, 07:54:57 PM
AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN

come risulta dalla Risoluzione n. 72/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che "la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”, se non nei casi in cui la valuta estera sia prelevata da depositi o conti correnti (denominati in tale valuta).
Non ci risulta che i bitcoin, per quanto ormai equiparabili a valuta, siano registrati su depositi o conti correnti. Nel quadro RW, inoltre, ti confermiamo che vanno dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero; non rilevano, a tal fine, le attività detenute in cassette di sicurezza che si trovino fisicamente in Italia.

Elena - Team GBS


https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/15/135802.page#top


"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.

"il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."

Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998 ).

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse. Esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 40.000 euro formano una posizione complessiva di 70.000 euro. L’importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.

Nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accesi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari. Pertanto è necessariamente a carico del Cliente verificare il raggiungimento di tale condizione.

Se ricorrono quindi i presupposti indicati dalla norma, cioè che la giacenza sia superiore a 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, la normativa pone in carico al Cliente l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate.

https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/135802.page


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