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2261  Local / Italiano (Italian) / Re: BENVENUTO ! on: November 16, 2015, 02:07:06 PM
siccome alla fine dovremo cercare di trarre delle conclusioni, proviamo a fare cosi':

ognuno sergnala cosa proporrebbe lui, pero' anche indicando per quali motivi.
cosi' poi riusciamo (forse) a tirare le somme Smiley



Io propongo di elencare le varie scelte in ordine crescente di difficoltà, un po' come quando sui siti o riviste di informatica si vuole spiegare come risolvere un problema e si illustrano le varie procedure con accanto un indice di difficoltà: ognuno sceglie quindi la strada che crede in base alle proprie competenze. Si potrebbe quindi iniziare coi wallet web-based e procedere pian piano verso quelli che richiedono competenze maggiori.

alla fine ne voglio proporre uno o due, altrimenti il post diventa troppo lungo (gia' comincia ad essere piu' lungo
di quello che vorrei)   lo spirito e' che quello deve essere un punto di partenza, poi se il tipo si appassiona
avra' tempo e modo di approfondire.

il problema e' non farli scappare subito, sommersi da migliaia di info, opinioni contrastanti,
segnalazioni di potenziali problemi ecc....  dobbiamo fare in modo che questo POI esista...
se scappa subito non ci sara'  nessun poi Wink


2262  Local / Italiano (Italian) / Re: BENVENUTO ! on: November 16, 2015, 01:57:30 PM
siccome alla fine dovremo cercare di trarre delle conclusioni, proviamo a fare cosi':

ognuno sergnala cosa proporrebbe lui, pero' anche indicando per quali motivi.
cosi' poi riusciamo (forse) a tirare le somme Smiley

2263  Local / Italiano (Italian) / Re: BENVENUTO ! on: November 16, 2015, 01:23:56 PM


So che molti saranno contrari, ma secondo me la migliore scelta per chi inizia sono i wallet web-based, come b.info, vuoi perché sono molto pratici e semplici, vuoi perché sono molto simili al conto bancario online a cui tutti siamo abituati.

infatti non voglio scrivere cose di testa mia perche' e' un argomento delicato e molto importante,
e voglio sentire molte opinioni.

ricordiamoci che deve essere il consiglio a un novizio, quindi poche funzioni e indispensabili,
semplice, veloce, intuitivo.

Poi avra' tempo per fare le robe fighe.

2264  Local / Italiano (Italian) / Re: BENVENUTO ! on: November 16, 2015, 01:10:21 PM
una info importante da mettere nel post di Benvenuto e' che wallet usare, ho letto veramente tanti
post di gente che si mette su il core e poi si incasina (perche' e' lento e vuole un sacco di risorse)
e questo puo' dare un imprinting veramente pessimo sulla vicenda bitcoin...

siccome io uso core, non sono molto bravo a consigliare, di solito dico electrum,
ma sinceramente non sono certo un esperto dei vari client.

cosa possiamo scrivere ?


2265  Local / Italiano (Italian) / Re: Pagina unica dei traders on: November 16, 2015, 12:22:51 AM
Comunque lo diceva 3 anni fa  Grin

ahahah vero Smiley dici che arrivo leggermente in ritardo ?
2266  Local / Italiano (Italian) / Re: Pagina unica dei traders on: November 16, 2015, 12:05:15 AM
Non credo che nessuno qui metta in dubbio la validità di localbitcoin, ma quello di avere una pagina con tutti i venditori italiani ed i prezzi applicati la trovo un idea ottima


certo certo, lo segnalavo solo perche' paci diceva: ma alla fine e' la stessa cosa che fa localbitcoins,
e host diceva: effettivamente si (spiegando bene come funziona) pero' localbitcoin vuole in piu' un 1%.

secondo me quell 1% li vale tutti, visto la qualita' del servizio , che e' geolocalizzato molto bene, che pero' e' anche internazionale
che prevede gia' una marea di modalita' di pagamento, che prevede anche un escrow "automatica" .

io tutti gli ultimi acquisti che ho fatto li ho fatti da localbitcoins.

ma ovviamente va benissimo anche fare una cosa parallela, non vorrei dare l'impressione di essere contrario Smiley

2267  Local / Italiano (Italian) / Re: Pagina unica on: November 15, 2015, 09:00:17 PM
Beh puntavo a qualcosa di ben più semplice, oltre che in italiano, completamente dedicato al mercato online.
Però è anche vero che mettendo istruzioni dettagliate anche localbitcoins diventa "usabile", il punto è quel costo aggiuntivo di 1% che si potrebbe sempre evitare.
Diciamo che localbitcoins non mi sembra nato e adatto a quello che pensavo.

Si, capisco e ripeto - se viene fuori qualcosa, male non fa. Certo richiede tempo, fatica e risorse,
percui quell'1% che chiede localbitcoins è decisamente onesto: qualcuno dovrà pur pagare spese
come l'hosting, o il tempo dedicato alla sola manutenzione (mica il sito gira da solo per grazie ricevuta).

/paci

ricordo anche che localbitcoins comprende sempre n''1% un servizio escrow efficentissimo:

mi e' capitato che uno che mi vendeva bitcoin e' sparito, ho aspettato un po', poi ho inoltrato una richiesta
al support: questi si sono attivati, l'hanno cercato (immagino con i contatti che solo loro hanno, mi pare che
quando mi iscrissi lasciai un cellulare e loro provarono se funzionava) insomma, siccome questo
non ha risposto nel giro di 24 ore, hanno risolto la disputa a mio favore e mi hanno rilasciato i bitcoin.

(avevo pagato eh... ho dovuto anche inoltrare le ricevute dei bonifici)

insomma una roba mai vista, mi ricordo che ne ero rimasto cosi' entusiasta che avevo fatto un post nel forum !
2268  Local / Off-Topic (Italiano) / Re: Super OT: un drone VERO. on: November 15, 2015, 01:44:31 PM
Temo tu debba fare una scelta tra autonomia e capacità di carico, purtroppo i droni ad ala rotante richiedono un notevole utilizzo di corrente (e l'impossibilità di utilizzare motori termici) e per tanto se vuoi un autonomia decente devi sacrificare gran parte della capacità di carico per portare con te diversi battery pack.


si vero.... infatti sto studiando, comunque ho visto che:

in una prima fase, per imparare a farlo volare e a non distruggerlo subito, mi conviene costruire qualcosa di piccolo
e maneggevole, pilotabile a vista, e con molti pezzi di ricambio per gli inevitabili errori.

Poi nel tempo posso costruire qualcosa di piu' pesante, capace di carico e magari anche
che possa uscire dal raggio visivo... sara' un lavoro bello lungo e divertente Smiley

ho visto che tutta la parte radio e telemetrie la posso riciclare (a meno che non perda totalmente il mezzo,
cosa che puo' capitare Smiley

comunque ho quasi messo a punto la prima lista delle cose da comprare, direi che sono attorno
a un migliaio di euro, per un drone piccolo di categoria 250 e ci ho messo anche una mare di pezzi di ricambio,
so di non essere un gran pilota Wink


2269  Local / Italiano (Italian) / Re: MMM ... il ponzi del momento. on: November 15, 2015, 10:04:43 AM
l'avevo segnalato io qui.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1222395.0

comunque sempre piedi di piombo con le certezze di cosa e' e cosa non e' stato eh....
2270  Local / Italiano (Italian) / Re: BENVENUTO ! on: November 14, 2015, 09:06:48 PM
suggerimenti per migliorare il messaggio di benvenuto ?
C'e' qualche "a capo" errato e magari fare un cenno al tasto cerca anche se i nuovi utenti non e' che possano cercare molto ...

ho aggiunto un riferimento al tasto search e alla ricerca avanzata.

ho anche provato a sistemare un pochino gli a capo, ma magari dimmi
come sistemare meglio che non sono un gran impaginatore  Smiley
2271  Local / Italiano (Italian) / Re: Prezzo del bitcoin molto diverso tra i diversi exchange on: November 14, 2015, 01:45:43 PM
Io quello che ho sempre notato è che btc-e di base ha un prezzo più basso rispetto agli altri, con volumi accettabili. L'altro giorno poi è stato eclatante, avevo un po' di soldi su btc-e, ho comprato lì, ho venduto su okcoin e poi ho aspettato che i prezzi si riallineassero, era ovvio che succedesse perchè quando poi c'è un periodo di calma si pareggiano tutti! E così ho ricomprato da okcoin, venduto su btc-e e adesso sono tornato in fiat con 40 dollari in più per singolo btc! Certo, se poi domani btc-e sparisce siamo tutti fregati, ma in questo modo ho spostato solo btc e non fiat perciò sono riuscito a fare tutto abbastanza velocemente!

si certo, mtgox ci ha giocato tantissimo su questa cosa.

verso la fine aveva uno spread che era assolutamente insostenibile
(se vai a ricercare qualche mio post PRIMA che crollasse te ne renderai conto)

insomma va tutto bene, ma metti in conto i rischi... quelli che poi
su MTGOX ci hanno lasciato le penne, dovrebbero fare da monito.

non vorrei ri-vedere la scena di gente che per avidita'
ha poi dovuto piangere lacrime amare.

tieni sempre conto che non sei l'unico che fa questi conti,
e che quindi per far funzionare queste cose btc-e avra' un flusso continuo
di questi capitali ... e tutti gli altri e quindi sono abbastanza consequenziali....

ovviamente tu pensi "si ma io sono il piu' furbo e quando sara' il momento
di uscire me ne accorgero'" peccato che poi scopri che c'e' gente piu' furba di te Smiley



2272  Local / Italiano (Italian) / Re: BENVENUTO ! on: November 14, 2015, 01:06:19 PM
suggerimenti per migliorare il messaggio di benvenuto ?
2273  Local / Italiano (Italian) / Re: tutte le private keys in un sito on: November 13, 2015, 07:23:15 PM
Se non sbaglio c'era qualcuno che era riuscito a trovare qualche brain wallet

si: tutti quelli che hanno chiavi idiote.


tempo fa l'ho fatto anche io un programma che lavora associato ad un dizionario
delle password piu' usate.... qualcosina si pescava... ma ora e' veramente difficile,
ci sono dei pescatori che hanno software molto potenti per fare questo
genere di attivita'
2274  Local / Off-Topic (Italiano) / Re: Nickname e diritto alla privacy on: November 13, 2015, 02:52:16 PM
sempre come approfondendo l'argomento, consiglio di leggere questo link,
lungo e tedioso, ma con chiari riferimenti a leggi e sanzioni, che non sono
proprio quisquilie, (anche se ancora in lire, ma si fa presto a convertirle in euro)

http://www.diritto.it/articoli/informatica/degrazia2.html

sempre per il principio fate quello che volete, ma con consapevolezza !

(ho scoperto ad esempio che sono forse passibile di una sanzione niente affatto indifferente,
cosa che ignoravo totalmente e nessuno mi ha mai messo in guardia/avvisato/informato)

Quote


ASTE ON LINE

 

Si tratta di un argomento che sicuramente va molto di moda, per cui ritengo sia opportuno fare il punto della situazione, sia da un punto di vista meramente legislativo, sia da un punto di vista tecnico - pratico.

 

Partiamo dalla normativa più recente; la legge n.114 /1998, sulla c.d. "riforma del commercio", all'art. 18 recita:

18. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è  soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (29).

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (30), in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

 


Quote

22. Sanzioni e revoca.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.


2275  Local / Italiano (Italian) / Re: tutte le private keys in un sito on: November 13, 2015, 02:13:43 PM
http://directory.io/2  

basta mettere su un programmino che le testa una ad una , e ti segnala quale è piena di btc e diventi ricco

fallo Wink
2276  Local / Italiano (Italian) / Re: VALORE DEI BITCOIN NEL FUTURO on: November 13, 2015, 02:11:07 PM
Il bitcoin il piu' grande scandalo del secolo! Ci sono due categorie di sotenitori del bitcoin , gli imbecilli e i furboni, i primi son quelli che perderanno tutto e i secondi quelli che faranno un mucchio di soldi sulle spalle degli imbecilli!


pero' c'e' una sola categoria di idioti: gli idioti.
2277  Local / Off-Topic (Italiano) / Re: Nickname e diritto alla privacy on: November 13, 2015, 09:55:36 AM
...
poi magari fra un anno si scopre che c'era una magagna, sara' fra un anno che B vorra' farsi le sue ragioni....


Corretto. E' per quello che pensavo ad un nuovo servizio che potesse compensare la cosa con un meccanismo di tipo assicurarivo che potesse risolvere anche questo problema.

pero' il valore di queste ragioni e' difficilmente quantificabile: magari il prodotto e' esploso e gli ha sterminato la famiglia...non e' che puoi preventivamente
versare un importo X a futura garanzia....
Le compagnie assicurative fanno questo di mestiere, ritengo molto probabile che qualcuno stia lavorando per risolvere questo problema nell'ambito blockchain ...
Osservo che se si tratta di prodotti allora c'è un mittente e un destinatario che saranno comunque raggiungibili ... l'anonimato vero si puo' ottenere con prodotti software o multimediali, per prodotti fisici si puo' avere la stessa "conoscenza" che si puo' avere attualmente (salvo il caso di casella postale? non saprei).

beh insomma la questione e' complicata:

inanazitutto ci sono una varieta' di prodotti e servizi enormi, poi le diatribe non si risolvono sempre ed esclusicamente con i soldi, ci sono i
casi dove il problema e' di natura penale, e quindi implica tutte altre pene e iter giuridici... e nei casi estremi ci deve essere una persona
da mettere in galera (fino anche da ammazzare se si e' in uno stato con la pena di morte...)

insomma, sicuramente e' argomento da approfondire con cura e attenzione.

Per ora, gia' sono contento di essermi "reso conto" che c'e' tutta questo tema di cui tenere conto Smiley

 
2278  Local / Off-Topic (Italiano) / Re: Nickname e diritto alla privacy on: November 13, 2015, 09:17:22 AM
...
poi magari fra un anno si scopre che c'era una magagna, sara' fra un anno che B vorra' farsi le sue ragioni....


Corretto. E' per quello che pensavo ad un nuovo servizio che potesse compensare la cosa con un meccanismo di tipo assicurarivo che potesse risolvere anche questo problema.

pero' il valore di queste ragioni e' difficilmente quantificabile: magari il prodotto e' esploso e gli ha sterminato la famiglia...non e' che puoi preventivamente
versare un importo X a futura garanzia....
2279  Local / Off-Topic (Italiano) / Re: Nickname e diritto alla privacy on: November 13, 2015, 09:13:21 AM
pubblico questo articolo di Andrea Monti.
...
Quote
di Andrea Monti – PC Professionale n. 254
Per la Cassazione è reato intestare un account di posta elettronica ad un’altra persona inconsapevole del fatto

...
Fu subito evidente, occupandosi del tema, che la soluzione a questo problema apparentemente irrisolvibile era mutuare dai sistemi di crittografia a chiave pubblica il concetto di “terza parte fidata”. Dunque, chi voleva legittimamente “girare” per la rete in modo anonimo doveva poterlo fare, a condizione che qualcuno – tipicamente, il provider – fosse a conoscenza della sua reale identità, che sarebbe stata resa nota solo alla magistratura.
...


Questo paragrafo mi pare significativo e forse si potrà applicare il concetto di escrow che però non sarebbe in grado di segnalare identità alla magistratura ma potrebbe coprire comunque le spese con la "caparra" rilasciata dalle parti.
Se non ci sono problemi penali direi che non dovrebbero esserci particolari problemi. Potrebbe nascere un nuovo servizio ...

attenzione, il concetto di "escrow" che usiamo qui nello scambio di bitcoin e' diverso: l'escrow bitcoin termina nal momento in cui si finalizza
la transazione, qui parliamo di una garanzia nel tempo, il prodotto che A vende a B puo' sembrare inizialmente a posto,
poi magari fra un anno si scopre che c'era una magagna, sara' fra un anno che B vorra' farsi le sue ragioni....

2280  Local / Off-Topic (Italiano) / Re: Nickname e diritto alla privacy on: November 13, 2015, 08:28:44 AM
pubblico questo articolo di Andrea Monti.

Lo conosco da anni, e' uno dei pochi avvocati veramente esperti di diritto
applicato alle nuove tecnologie, credo che sia una autorita' in questo settore.

mi raccomando di leggere interamente l'articolo, perche' parte esaminando un caso di
falsa identita', che quindi e' ben altra cosa, ma poi prosegue invece discernendo
anche sulle identita' anonime.

emerge in modo direi chiaro quallo di cui stiamo discutendo, ossia che
per comprare e vendere, bisogna in qualche modo rendere nota l'identita' reale,
proprio perche' in caso di dispute il diritto possa intervenire.

Questa garanzia puo' anche essere data da una "terza parte" che conosca le identita'
e che possano essere utilizzate in caso di disputa (e quindi spiega il discorso di perche' e-bay
riesce a fare le aste on-line in modo legale)

ha anche un nome tecnico: si chiama "anonimato protetto"


Quote
di Andrea Monti – PC Professionale n. 254
Per la Cassazione è reato intestare un account di posta elettronica ad un’altra persona inconsapevole del fatto

Con la sentenza n. 12479/2012 la terza sezione penale della Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese”.
Il caso riguardava un soggetto che partecipava ad aste online dopo essersi attivato un account basato su indirizzo di posta elettronica creato con i dati di un’altra persona (non a conoscenza del fatto). Man mano che il soggetto in questione non pagava i beni acquistati, accumulava feedback negativi. Ma siccome la sua identità era mascherata con quella dell’ignara vittima, il colpevole non “macchiava” la sua reputazione e poteva quindi continuare a ingannare gli altri utenti.
L’autore del reato si era difeso sostenendo che – citazione testuale dalla sentenza – “non vi sarebbe, in linea di principio, alcuna necessità di servirsi di una vera identità per comprare oggetti on-line, ben potendo utilizzarsi uno pseudonimo” e che non sarebbe “normale comportamento di un soggetto fruitore del servizio di aste on-line quello di voler conoscere le generalità dell’altro contraente nel momento in cui il pagamento dell’oggetto venduto non è stato effettuato”. Come a dire: dopo aver “preso il pacco” nessuno vorrebbe sapere chi è l’autore della frode.
Correttamente la Cassazione rigetta questa linea difensiva, recependo il principio dell’anonimato protetto “la partecipazione ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con ì quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti.” In altri termini, dice la Cassazione, è del tutto legittimo usare uno pseudonimo per le proprie attività online. Ma allo pseudonimo deve corrispondere una identità effettiva ed effettivamente identificabile per consentire a chi si “imbatte” nell’utente anonimo di poter tutelare i propri diritti.
Questa sentenza è estremamente importante perchè, implicitamente, raggiunge una mediazione su un tema discusso da quando esiste la telematica: il diritto all’anonimato. Fin dai tempi delle prime BBS, infatti, usare nickname e dare false generalità ai Sysop era praticamente la regola e – spesso – un pragmatico strumento di autodifesa non sapendo con chi si avesse a che fare quando ci si iscriveva a una nuova board. Con l’avvento dell’internet sono poi arrivati i primi servizi di anonimizzazione come quelli che giravano sul celeberrimo server anon.penet.fi, poi costretto alla chiusura, i mixmaster e infine TOR. Significativamente, nel corso del tempo l’anonimizzazione si è spostata dalla mail alla navigazione. Segno che gli utenti cominciavano ad attribuire maggior valore più ai loro comportamenti che alle loro comunicazioni.
Ora, in tutto questo, le posizioni contrapposte vedevano – da un lato – chi sosteneva il diritto all’anonimato assoluto e dall’altro chi invocava la metafora del “pesce nell’acquario”. Il massimo della libertà contro il massimo del controllo.
Entrambe le posizioni – perlomeno in una democrazia occidentale – sono difficilmente sostenibili. L’anonimato assoluto si trasforma – come dimostra la strategia difensiva dell’autore dei reati di cui alla sentenza – in una pretesa di impunità. L’identificazione totale, a sua volta, diventa la scorciatoia per censurare e violare i diritti della persona.
Fu subito evidente, occupandosi del tema, che la soluzione a questo problema apparentemente irrisolvibile era mutuare dai sistemi di crittografia a chiave pubblica il concetto di “terza parte fidata”. Dunque, chi voleva legittimamente “girare” per la rete in modo anonimo doveva poterlo fare, a condizione che qualcuno – tipicamente, il provider – fosse a conoscenza della sua reale identità, che sarebbe stata resa nota solo alla magistratura.
Prima di questa sentenza, in Italia solo un internet provider ha applicato concretamente fin dal 1995 questa policy, in un’epoca nella quale il mercato degli account anonimi era veramente selvaggio e i concorrenti erano molto meno rigorosi nel cercare di tutelare gli utenti rispettando la legge.
Ora, grazie al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, internet provider e utenti hanno un punto di riferimento per regolare i propri interessi applicando il metodo dell’anonimato protetto, e senza che il Codice dei dati personali possa essere invocato come strumento per rivendicare, appunto, l’illiceità di clausole contrattuali che vanno in questa direzione.
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