Bitcoin Forum
June 21, 2024, 08:55:22 PM *
News: Voting for pizza day contest
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1] 2 »
1  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 25, 2018, 09:39:55 AM
AUTOREVOLE COMMENTO DA PARTE DI BANCASELLA , CONFERMATA LA NON TASSABILITà DELLA VENDITA DI  BITCOIN

come risulta dalla Risoluzione n. 72/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che "la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”, se non nei casi in cui la valuta estera sia prelevata da depositi o conti correnti (denominati in tale valuta).
Non ci risulta che i bitcoin, per quanto ormai equiparabili a valuta, siano registrati su depositi o conti correnti. Nel quadro RW, inoltre, ti confermiamo che vanno dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero; non rilevano, a tal fine, le attività detenute in cassette di sicurezza che si trovino fisicamente in Italia.

Elena - Team GBS


https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/15/135802.page#top


"in base a quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrata risultava che la "valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” e che la stessa viene registrata in un "wallet"; non si rientrerebbe, quindi, nella definizione civilistica di "deposito o conto corrente”.

"il documento dell'agenzia delle entrate evidenzia che per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa. Questo significa che tali guadagni rientrano tra quelli esenti da imposizione diretta, e non devono, pertanto, confluire in dichiarazione dei redditi."

Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998 ).

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse. Esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 40.000 euro formano una posizione complessiva di 70.000 euro. L’importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.

Nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accesi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari. Pertanto è necessariamente a carico del Cliente verificare il raggiungimento di tale condizione.

Se ricorrono quindi i presupposti indicati dalla norma, cioè che la giacenza sia superiore a 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, la normativa pone in carico al Cliente l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate.

https://forum.sella.it/spazioaperto/posts/list/135802.page



2  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 25, 2018, 09:33:39 AM
La tassazione come invocata da questa risoluzione è altamente discutibile.

Assimila un wallet personale ad un deposito o conto corrente, cosa che non è come ho già evidenziato in precedenza.

Vedere l'art. 67, comma 1, lett. c-ter) del D.P.R. n. 917/1986 secondo cui sono redditualmente rilevanti solo talune specifiche fattispecie, per le quali è presunta ex lege una finalità d’investimento finanziario, e cioè le cessioni a titolo oneroso di valute estere:

-       oggetto di cessione a termine; ovvero

-       rinvenienti da depositi  o  conti  correnti


http://citywire.it/news/bitcoin-alla-ricerca-di-regole-fiscali-che-non-ci-sono/a1095010/print
3  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: April 24, 2018, 10:38:43 PM
risposta ad interpello  https://pastebin.com/aE9B6aDN
ora è tutto chiaro

E' molto poco chiaro invece.... la forzatura e' evidente.
"le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine
a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito
diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici
(wallet)..."

Non sta scritto da nessuna parte che un wallet privato abbia una qualunque possibilità di essere equiparato a deposito o conto corrente...
L'interpretazione data dalla circolare ministeriale riguardo alle valute estere parla di "prelievo dal conto corrente o dal deposito" (Circ. 98/165E punto 2.2.3).

Un deposito è definito dal codice civile art. 1766:
"Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura."

Il conto corrente è definito dal codice civile art. 1823:
"Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse...."

Ditemi chi è l'"altra parte" in wallet privato...
4  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: January 05, 2018, 10:31:37 AM

Io comunque a maggior tutela intendo inviare interpello... ho provato a buttarlo giù.. secondo voi può andare?
Nuark tu che mi sembri esperto... come lo vedi? Thanks!


Sei comunque sotto il limite e quindi non tassabile. Ti aggiusto un po’ il testo durante il weekend.

Una correzione veloce: “Gli scambi sono sempre avvenuti a pronti essendosi le transazione concluse in X” giorni.
Dovresti anche descrivere come hai scambiato (da wallet privato) e aggiungere qualche info su come hai ottenuto i bitcoin (es. bonifico a exchange, acquisto in contanti su localbitcoin, altro...).
5  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: January 02, 2018, 11:48:39 PM
Domanda: se si usano btc/cripto in genere, per acquistare tramite il sito spectrocoin dei buoni Amazon( diciamo ad esempio 3000€ nel corso di un anno), secondo voi si incorre nel dovere di qualche dichiarazione / tassazione?
È se i buoni sono per un valore totale di 10.000€ o addirittura la famosissima soglia di 51.000€?


Dato che in pratica è un acquisto fatto direttamente tramite cripto, secondo me non va dichiarato né tassato, dato che non si passa mai in fiat. 

Per una singola spesa superiore a 3600 EUR con emissione di fattura, c'e' il monitoraggio automatico da parte del fisco tramite spesometro: https://rinnovamentolivorno.wordpress.com/2017/02/05/nuovo-spesometro-corrispettivi-senza-fattura-fuori/
 
Se fate spese importanti il fisco quindi lo viene a sapere.

Se il fornitore e' estero pero' il problema non sussiste, in quanto sono tracciati solo fatture emesse in Italia.
6  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: January 02, 2018, 11:29:39 PM
In realtà, leggendo tutti i papiri che sono stati scritti, quella famosa soglia dei 51 mila euro sembra sia in realtà presa da operazioni di Forex, a cui qualcuno ha pensato di equiparare le cryptovalute - e non ho ancora capito se è una considerazione degli utenti oppure una risposta univoca data dall'AdE.

Non ci siamo...

Ripassa l'art. 67 TUIR (commi c-ter e 1-ter) https://www.misterfisco.it/normativa-fiscale/i-Testo-Unico-delle-Imposte-sui-Redditi-i-DPR-22-12-1986-n-917-Capo-VII-Redditi-diversi-113/

e la risoluzione 102/E 2011.  https://www.money.it/Tasse-sul-Forex-guida

Le plusvalenze sulle transazioni FOREX sono SEMPRE tassate, indipendentemente dal'ammontare, in base all'art. 67, comma 1, lettera c-quater.
7  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: January 01, 2018, 01:44:40 PM

Buongiono,
mi sono appena iscritto e anche io vorrei fari rientrare una certa somma (sotto i 51K euro) derivante da guadagni con criptovalute.
Vorrei bonificarli sul conto e chiedere interpello all'ADE.

Stando a quanto più volte riportato e da te egregiamente dettagliato e argomentato l'ADE, erroneamente o meno non ha rilevanza, equipara la compravendita di cripto a valuta estera e se:
- non si detiene un controvalore maggiore ai  famosi 51K/rotti euro e per più di 7 gg lavorativi consecutivi
- lo scambio avviene a pronti

L ADE ritiene che non sia applicabile nessuna tassazione.

Vorrei però chiederti un chiarimenti perchè nel mercato forex la tassazione è stata implementata? Mi ricordo che anni fa non era così ed era tax free....



E' vero, le plusvalenze sul forex non sono state tassate fino al 2011, la situazione è cambiata quando poi è uscita la risoluzione 102/E 2011.  https://www.money.it/Tasse-sul-Forex-guida
8  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: January 01, 2018, 01:38:21 PM
Posso aggiungere un’altra variabile?

Compro su eToro, non ho un wallet ed é una piattaforma forex, mi sembra acclarato che mi tocca pagare il 26%....
Sembra che a breve, dato cha da settembre eToro non vende più CFD ma la moneta, eToro dovrebbe fornire la possibilità di spostare la moneta su un wallet. A questo punto li sposto sul wallet e poi sul conto in banca passando per un altro exchange...... Che succede? Mi salvo dal 26%?

Le monete, devo dichiararle come possesso sul 730, io ho investito esattamente 10.000 Euro....

bella domanda ^^ Non credo che vi siano posizioni certe al momento, riguardo casi come questi. Beh in realtà non ci sono posizioni certe per NESSUN caso in cui si parla di criptomonete. In ogni caso, credo che al massimo entro fine 2018 avremo la legge, quindi aspettiamo un po' e vedremo

L'AdE applica le norme sulle valute estere attualmente, poiché' a livello di tassazione, compara le criptovalute a valuta estera.

Non ti salvi dal 26% che e' dovuto come da normativa SPECIFICA sulle transazioni FOREX, che non hanno nulla a che vedere con l'acquisto/vendita vero e proprio di bitcoin. Quindi devi pagare il 26% su tutte le plusvalenze che hai realizzato su eToro.
Se eToro ti darà' la possibilità' di inviare veri e propri bitcoin sul tuo wallet privato, da quel momento tu possiedi VALUTA detenuta personalmente e le operazioni che andrai a fare molto probabilmente ricadranno in una casistica di OPERAZIONI A PRONTI e non saranno tassabili (nei limiti di quanto ho illustrato nei post precedenti). 

Leggete le norme, mettetevi in testa la definizione di OPERAZIONE a PRONTI e considerate i BITCOIN alla stregua di DOLLARI, STERLINE, RUBLI... che se detenete su un wallet privato installato sul vs. pc o smartphone sono equivalenti a BANCONOTE CARTACEE.

9  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 30, 2017, 06:31:04 PM
Ma, in pratica, io ho dei btc su un sito (es.: Bittrex) e decido di convertirli in euro.
Se li vendo ad un privato (es.: qui sul forum) e mi fa un bonifico sul mio conto corrente, devo pagare tasse ?
Se li converto in euro, ad esempio tramite Coinbase, e ricevo un bonifico sul mio conto corrente da parte di Coinbase, devo pagare le tasse?
Entrambi i casi a prescindere che l'importo sia inferiore o superiore ai 50 e passa mila euro.

Bittrex e' un exchange, quindi hai un CONTO su un exchange. Come sono arrivati i bitcoin sull'exchange?
Vedi gli esempi da 5) a 9) del mio post precedente, e prova ad inquadrare la tua casistica in uno di questi.
10  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 30, 2017, 06:22:13 PM

Etoro è una piattaforma forex ma da settembre 2017 chi compra una crypto possiede l’asset sottostante e non un CFD. Non ho un portafoglio ma ho la moneta, praticamente la tengono loro per me. Sembra che in futuro organizzaranno un wallet, a quel punto avrei risolto.....
Quindi mi converrebbe vendere da e etoro e comprare su una piattaforma diversa con un portafoglio?
Tipo quale?

Piattaforme che permettano di inviare la criptovaluta ad un wallet personale installato sul proprio PC.

Esempi wallet: https://www.cryptocompare.com/wallets/
Esempi exchanger: https://www.cryptocompare.com/exchanges/
11  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 30, 2017, 06:08:48 PM
Abbiamo però un problema di cui si discute molto su vari gruppi dedicati all'argomento :

Prendiamo anche i 2 semplici casi 1 e 2 (che però penso siano quelli in cui molti utenti si identificano)

1 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA, la banca mi accredita in CONTO “X” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

2 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA, la banca mi accredita in CONTO “Y” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

Immagino che in entrambi i casi (facciamo che nel caso 1 incassiamo 10K, e nel caso 2 ne incassiamo 200K) la banca, se ci fa passare un bonifico di tale entità proveniente da un exchange senza fare domande già siamo fortunati. Indipendentemente da questo potrebbe poi partire un accertamento da parte della GDF. Giusto?

Nessuno ha ancora determinato come un controllo AML (Antiriciclaggio) andrebbe ad operare in tal senso.
Per quanto una persona possa salvarsi delle prove più o meno discutibili essere rimangono prove difficili da dimostrare. Potrei avere delle TX, degli screenshot, delle pagine html salvate.
Ma tu alla GDF come glielo spieghi che ti sei fatto 2000 ETH con 1 BTC (600 euro) nel 2014 partecipando alla ico e hai tutto il diritto di instascarti il tuo ammontare di ben 1'500'000 Euro (Ad oggi, chissà a domani).
Ma soprattutto, la GDF avrebbe ad oggi gli strumenti tecnici per poter valutare tali prove?
E se poi uno si trova nella merda e senza soldi? Dalla padella alla brace.......

E' questo il tema "caldo", l'AML.
Poi magari la spiegazione è semplicemente che tu ti becchi il controllo, inevitabile, ma in termini di AML è la GDF che deve dimostrare che ci sono dei reati.
In tal caso, anche fossero 100 milioni e tu non avessi prove solide il tutto finirebbe in un nulla di fatto in quanto l'indagine AML NON porterebbe al nulla più assoluto nei tuoi confronti.
Fortunatamente non mi intendo di questo tema e il dubbio è lecito, però davvero, tutti hanno paura di quello, non tanto delle tasse......ili

Prendiamo 2 notizie :

https://ilmattino.it/economia/vende_bitcoin_migliaia_di_dollari_viene_arrestato_29_ottobre_2017-3332869.html
e
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/denaro-riciclaggio-bitcoin-1.3462193

Cioè queste casistiche non solo evidenziano un'attività di intelligence eseguita sul sospettato, ma anche un effettivo evento che ha dovuto coglierli sul fatto.
Ora, se l'AML funziona così, allora dovremmo stare tutti tranquilli.......

Opinioni?

Infatti come illustravo in un post precedente, il discorso tassazione è chiaro. Lo scoglio più duro sono le norme sul riciclaggio. Immaginate di recarvi in banca per cambiare 100.000 USD in banconote… è la stessa cosa.
Alla fine anche nel caso la plusvalenza ricadesse in una casistica di non imponibilità ma non si puo' dimostrare la provenienza dei bitcoin, si potrebbe essere considerati degli evasori.
Tenete presente che le norme AML non riguardano solo le attivita' criminali ma anche l'evasione fiscale.   

Dulcis in fundo se il vostro c/c dovesse lievitare di molto:  http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/controllo-fiscale-conti-correnti/9777/

"nel caso in cui l’accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili"
12  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 29, 2017, 11:02:29 PM
Provo un po’ a semplificare per i non addetti:

/// DEFINIZIONI ///

VALUTA A CORSO LEGALE in ITALIA = EUR
VALUTA = valuta estera FIAT (banconote, monete es. USD, GBP, CHF) o valuta virtuale (BTC e CRIPTOVALUTE) detenuta privatamente
CAMBIO A PRONTI (o SPOT FX) = quando la transazione è immediata o quando avviene in un lasso di tempo breve, di norma uno o due giorni. L’Art. 67 c. 1-ter del TUIR ci concede qualcosa in più, cioè entro 6 giorni.
CAMBIO A TERMINE (o FORWARD FX) = quando le parti concordano subito la quantità di valuta ed il prezzo di negoziazione ma ne differiscono l'esecuzione ad una determinata epoca futura (es. FUTURES)
PORTAFOGLIO = portafoglio fisico, cassetta di sicurezza, wallet privato
CONTO = conto corrente, deposito presso terzi, wallet presso un exchange
BANCA = banca, cambiavalute, cambiavalute che opera online (exchange)
Valore “X” = valore inferiore a EUR 51.645,69
Valore “Y” = valore superiore a EUR 51.645,69

/// ESEMPI REALI ///

1 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA, la banca mi accredita in CONTO “X” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

2 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA, la banca mi accredita in CONTO “Y” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

3 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA1, la banca bonifica un mio CONTO presso un'altra BANCA2 “X” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

4 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA1, la banca bonifica un mio CONTO presso un'altra BANCA2 “Y” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

5 ) Prelevo “X” VALUTA dal PORTAFOGLIO e la immetto su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 30 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o accredito su un CONTO in EUR
(operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, ma sotto la soglia minima, non tassabile, non va dichiarata)
 
6 ) Prelevo “Y” VALUTA dal PORTAFOGLIO e la immetto su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 30 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o bonifico su un CONTO in EUR
(operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, sopra la soglia minima, plusvalenza tassabile al 26%, va dichiarata)

7 ) Prelevo “X” VALUTA dal PORTAFOGLIO e la immetto su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 1-6 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o bonifico su un CONTO in EUR
(operazione a PRONTI o operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, ma sotto la soglia minima, non tassabile, non va dichiarata)

8 ) Prelevo “Y” VALUTA dal PORTAFOGLIO e la immetto su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 1-6 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o bonifico su un CONTO in EUR
(operazione a PRONTI o operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, ma sotto la soglia minima, non tassabile, non va dichiarata)

9 ) Bonifico “Y” da un CONTO in EUR su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 30 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o bonifico su un CONTO in EUR
(operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, sopra la soglia minima, plusvalenza tassabile al 26%, va dichiarata)

13  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 29, 2017, 10:52:56 PM
Grazie per la risposta, ma non essendo un commercialista ( e non capendo la differenza tra operazione a pronti ed operazione a termine, anche se mi sembra che comprare bitcoin su eToro e lasciarli lì a vedere se crescono sia una operazione a pronti) ti faccio un esempio pratico:

Compro 10k di bitcoin, li tengo un bel pò, qualche mese, li rivendo e ci faccio 100k. Che succede?
Devo pagare il 26% o no?

I 7 giorni di permanenza sopra ai 51k a cosa si riferiscono? Sono i giorni in cui ho posseduto i bitcoin su eToro (con valore superiore a 51k) oppure sono i giorni in cui tengo i 100k in euro su eToro prima di trasferirli su un normale conto?

Se fai trading su una piattaforma FOREX, sei soggetto a tassazione del 26% sulle plusvalenze, art. 67 c-quater TUIR: http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fiscalita-finanziaria/il-regime-fiscale-delle-operazioni-valuta-e-delle-differenze-di-cambio (vedi punto 3.)

Non ho mai usato eToro, ma se non erro, su eToro non compri fisicamente criptovalute, cioè' non puoi prelevare e depositare su wallet privato.
14  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 29, 2017, 10:44:44 PM
Ma infatti vorrei anch'io che si chiarisse una volta per tutte la definizione di operazioni a pronti vs a termine, nel contesto cripto. Se le tengo nel wallet per mesi/anni, e le trasferisco su exchange giusto per il tempo di venderle, e poi prelevo Euro verso il mio conto in banca, tutto entro pochi giorni, è un'operazione a pronti, quindi non tassabile indipendentemente dall'importo? Huh
Una volta che li ho convertiti in Euro depositati in banca, non mi devo preoccupare più di niente (a parte della banca stessa)?
Un esempio di operazione a termine quale sarebbe?

Si esatto. Un'operazione a termine ad esempio sono i FUTURES.
15  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 29, 2017, 02:50:43 PM

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I bitcoin sono una tipologia di moneta "virtuale", o meglio "criptovaluta",
utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa
da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si
fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base
della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi,
riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di
legge. Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una
rete di soggetti paritari (peer-to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare
specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le
criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo,
non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su
supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali
vengono conservate in "portafogli elettronici" (cd. wallet) e sono pertanto liberamente
accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in
qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin
vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli
algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi
matematici, tramite un processo di mining (letteralmente "estrazione") e i soggetti che
creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici
criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di
una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in
possesso:
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
Pagina 2 di 3
Interpello : 904 - 4/2017
 - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali
principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma
anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di
bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è
possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). La risoluzione n. 72 del 2
settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle
imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che
detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa. Nello specifico, il documento di
prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale
non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel
presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione effettuata, consistente
nello scambio
tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata
sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo
all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia
facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di
intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche
anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE

(firmato digitalmente

Uno scambio attuato in tempi brevi (uno o due giorni secondo la prassi o comunque non oltre 6 gg. secondo l'art. 67 c. 1-ter del TUIR) e' sempre un'operazione a PRONTI, quindi non tassabile.
16  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 29, 2017, 02:31:33 PM

Quote
QUESITO
L'istante, xxx nata a xxx e
residente in xxx, C.F.
xxx tel. xxx, pec xxx espone il
seguente caso concreto e personale: il giorno x ho acquistato x Bitcoin
presso il sito bitstamp.net per corrispettivi x Dollari Americani, successivamente,
il giorno x, ne ho rivenduti x presso lo stesso intermediario per
corrispettivi x Euro, richiedendone il pagamento tramite bonifico bancario,
accreditato, al netto di 0,90 EUR di commissioni, il giorno x sul conto
corrente intestato a me medesima presso banca x, IBAN
x. Tanto premesso, l'istante chiede se l'operazione effettuata sia oggetto di tassazione e dichiarazione.

 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In base a quanto affermato nella risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 emessa
dall'Agenzia delle entrate, l'istante ritiene che l'operazione effettuata, mancando la
finalità speculativa, non sia soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte sul
reddito; qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. L. 212/2000 l'istante
si atterrà all'interpretazione sopra esposta.

 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione ritiene che l'istanza di interpello in esame si presti ad essere
considerata tout court inammissibile poiché da un lato non presenta una circostanziata
descrizione della fattispecie esaminata mentre, per altri versi, non rappresenta, per
quanto è possibile comprendere dal tenore del quesito posto, specifiche incertezze di
natura tributaria. In base a quanto previsto dall'art. 11, comma primo, della legge n.
212 del 2000, infatti, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere
una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione
delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie
alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza. Il comma quarto della medesima disposizione
prevede, inoltre, che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti
a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5,
comma 2 della medesima legge n. 212 del 2000.
Sotto il primo profilo si rileva che nell'istanza in esame non risulta
adeguatamente rappresentata la natura ed il tipo di operazioni effettuate in via
telematica relative alla negoziazione dei bitcoin, e che, in particolare, non risulta
specificato se il contribuente abbia effettuato operazioni a pronti o a termine ovvero se
abbia stipulato contratti per differenza
. Sotto il secondo profilo questa Direzione
evidenzia che, una volta accertata la concreta natura dell'operazione realizzata è
possibile fare affidamento sui chiarimenti resi con la risoluzione n. 72 del 2 settembre
2016
(richiamata dallo stesso contribuente istante), con la quale l'Agenzia delle entrate
ha reso precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle imposte sul reddito, delle
operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che detengono i bitcoin al di
fuori dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni a pronti (acquisti e vendite)
di tale valuta virtuale non generano redditi imponibili
, mancando la finalità
speculativa.
Pertanto, nel presupposto che lo scambio in valuta dei Bitcoin detenuti dal
contribuente sia stato posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione
effettuata, consistente nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito
della somma scambiata sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle
imposte dirette
. Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non
sussiste in capo all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria
ha tuttavia facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle
società di intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune
verifiche anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. I documenti
citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Si evidenzia, infine, per completezza, che il trattamento fiscale dei redditi diversi
di natura finanziaria è disciplinato dall'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies)
del Tuir. La lettera c-ter) dell'articolo 67 annovera tra i redditi diversi le plusvalenze
realizzate mediante le cessioni a titolo oneroso di valute estere, a cui sono equiparati i
prelevamenti delle valute estere dal deposito o dal conto corrente (di seguito c/c). Ai
sensi del comma 1-ter della stessa norma, le plusvalenze derivanti da tali cessioni (e
quindi anche dai prelevamenti) concorrono alla formazione del reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente
intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a Euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi
continuativi. Ai fini della tassazione dei suddetti redditi devono essere sottratte
eventuali minusvalenze realizzate. Con l'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato disposto che i
redditi diversi di natura finanziaria di cui alle citate lettere da c-bis) a c-quinquies),
realizzati a partire dal 1° luglio 2014, sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura
del 26 per cento.

Perché’ all’AdE interessa sapere se l’operazione è a PRONTI o a TERMINE? Semplicemente perché’ se è pronti non si applica nessuna tassazione (indipendentemente dall'entità della transazione). Se è a termine invece la plusvalenza è tassabile (solo per gli importi superiori a 51.645,69 euro depositati per almeno 7 giorni). Nel quesito di questo interpello si fa riferimento anche a somme in USD (bitcoin cambiati in USD), quindi se poi cambiamo USD in EUR, vale lo stesso discorso, vedere l’art. 67 c. 1-ter.
17  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 29, 2017, 02:18:52 PM

Mi sembra che nel caso la plusvalenza sia inferiore ai famosi 51000 euro sia chiaro che non c’è tassazione, ma che succede per cifre superiori.

C’è tassazione solo sulle operazioni a TERMINE.

La risoluzione 72 non ne parla, dice solo che la cripto non è speculazione.

E’ speculativa se si compiono operazioni a TERMINE.

Alcuni siti ed alcuni autorevoli commercialisti scrivono che sopra ai 51000 si paga il 26%, ma anche qui sono solo loro supposizioni e deduzioni.

Giustamente, supposizioni e interpretazioni soggettive.

Alcuni hanno mandato degli interpelli all’ADE e hanno risposto che non c’è tassazione, mi pare che la richiesta di “Pompatore” e la successiva risposta siano molto chiare.... MA CHE CIFRE HA DICHIARATO POMPATORE???
Mi sembra evidente che se ha ipotizzato una plus di 100000 euro siamo a posto, ma se la risposta si riferisce a meno di 51000 euro, mi sembra evidente che ancora non è chiaro nulla?

Perdonatemi se la mia analisi è già stat fatta, ma non ne ho trovato risposta.....

La risposta la trovate leggendo le norme, di cui ho dato ampio risalto nei miei post precedenti.
18  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 27, 2017, 09:38:32 PM
ho scritto presunta evasione fiscale, visto che dopo quasi 90 pagine di discussione ancora non si è arrivati a una risposta certa sulla tassabilità o meno delle plusvalenze da vendita di bitcoin. Riporto un dibattito interessante con la partecipazione di Stefano Capaccioli, considerato un esperto piuttosto autorevole in materia, in cui si sollevano dubbi interpretativi e si sottolineano incoerenze nella posizione dell'AdE espressa con la più volte citata risoluzione 72/E del 02.09.2016: https://www.facebook.com/lucaferrini.dt/videos/1991178827797969/
Poi se ti senti così tranquillo a commettere un reato perché sei sicuro di non essere scoperto, fai come vuoi, la decisione è tua.

Le risoluzioni dell'AdE hanno valenza, in caso di contenzioso, esclusivamente nei confronti di chi ha posto il quesito: "La risposta deve essere scritta e motivata, e vincola “ogni organo della amministrazione”, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza, e limitatamente al richiedente".

Consultate un professionista, inquadrate per bene il vostro caso e fate interpello. Sarei curioso di sapere quale quesito porrebbe e quale condotta proporrebbe di adottare il Dr. Capaccioli.

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12230-nuova-disciplina-degli-interpelli-il-vademecum-delle-entrate.html

https://www.tuttocamere.it/files/camcom/Interpello_Istanza.pdf
19  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 27, 2017, 09:05:25 PM

ma quindi la soglia di controvalore di 51.645,69 euro si applicherebbe solo su bitcoin depositati su exchange, e non su quelli tenuti in un wallet personale, ho capito bene?
Ma allora anche se si avesse un milione in bitcoin, basterebbe trasferirli su exchange in tranche da 50k alla volta (edit: anzi neanche, perché sotto i 7 giorni non sia applica alcuna soglia!) e ogni volta prelevarli subito dopo la vendita, per non incorrere in tassazione? Possibile una scappatoia così facile? Huh

Esatto, però non vediamola come una scappatoia. E’ così per legge. Leggetevi le norme o almeno questo articolo del Sole 24 Ore con cui mi trovo abbastanza d’accordo: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-09-06/le-operazioni-bitcoin-non-tassabili-come--banconote--215301.shtml?uuid=ADjn9vFB

In definitiva una chiave di lettura importante (mi ripeto nuovamente) la da la circolare 165/E del 1998, paragrafo 2.2.3 ci dice che: “Considerato tuttavia che sarebbe stato alquanto problematico accertare di volta  in volta quando la disponibilità della valuta sia stata acquisita è mantenuta per finalità d'investimento finanziario, il legislatore ha stabilito che tale finalità deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge in due diverse ipotesi e cioè nelle ipotesi in cui la valuta sia stata CEDUTA A TERMINE ovvero immessa su DEPOSITI o conti correnti”.
20  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 26, 2017, 04:16:36 PM

Un cambio di valuta configura una CESSIONE A PRONTI (o SPOT FX) quando la transazione è immediata o quando avviene in un lasso di tempo breve, di norma uno o due giorni. L’Art. 67 c. 1-ter del TUIR ci concede qualcosa in più, cioè i famosi 7 giorni, se si opera oltre il limite dei 51.645,69 euro.

Il cambio di bitcoin (preciserei: quando inviati da un wallet personale) in euro è chiaramente equiparato dalla risoluzione 72/E del 02.09.2016 ad un cambio di banconote, infatti cito testualmente: “vengono conservate in ''portafogli elettronici" (es. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi”, inoltre : “tali operazioni rientrano tra le operazioni relative a DIVISE, BANCONOTE e MONETE con valore liberatorio".

Quindi quando viene effettuata tramite un cambiavalute (exchange) una operazione a pronti, cioè invio da wallet personale e cambio in tempi brevi in euro, non ricorre tassazione MAI, indipendentemente dall’importo. Infatti la circolare 165/E del 1998, paragrafo 2.2.3 ci dice che: “Considerato tuttavia che sarebbe stato alquanto problematico accertare di volta  in volta quando la disponibilità della valuta sia stata acquisita è mantenuta per finalità d'investimento finanziario, il legislatore ha stabilito che tale finalità deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge in due diverse ipotesi e cioè nelle ipotesi in cui la valuta sia stata CEDUTA A TERMINE ovvero immessa su DEPOSITI o conti correnti”.

Se invece si mantengono su uno o più depositi (exchange) bitcoin per un equivalente superiore a 51.645,69 euro e per almeno di 7 giorni, la plusvalenza realizzata la momento del cambio, è tassabile. Se rileggiamo la risoluzione 72/E del 02.09.2016, cita: “l'Amministrazione Finanziaria ha facoltà, in sede di CONTROLLO, di acquisire le liste della CLIENTELA al fine di porre in essere le opportune VERIFICHE”. In pratica prima dice che le operazioni a pronti non sono tassate e allora perché si riserva di verificare? Principalmente per appurare se veramente si tratta di operazioni a pronti.

Non si hanno le prove e la documentazione dell’origine dei bitcoin? Mi ripeto, cito di nuovo la risoluzione 72/E: “… l'istante sarà tenuta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 …”, cioè a segnalare le operazioni specie quelle di importi rilevanti (es. superiori a 15.000 euro – ma non solo) previste dalla normativa ANTIRICICLAGGIO (da notare che il DLGS 231 del 2007 è stato poi superato dal recente DLGS 90/2017: http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/06/20/antiriciclaggio ).

Pages: [1] 2 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!