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581  Alternate cryptocurrencies / Tokens (Altcoins) / Re: [ANN][ICO] The NAGA ICO - SMART CRYPTOCURRENCY FOR STOCK TRADING & GAMING. on: January 21, 2018, 09:48:22 PM
Have we got news related to the release of the Naga wallet? Time ago, I was reading in the telegram group that it could be delivered at the end of january / beginning of february??? Does anyone know something?
582  Local / Italiano (Italian) / Re: GDAX - bonifico SEPA, AIUTO! on: January 21, 2018, 09:30:52 PM
Io ho solo fatto bonifici a coinbase, per poi trasferirli a Gdax per evitare la salate commissioni di coinbase e un prezzo più favorevole (su coinbase il prezzo è leggermente più alto rispetto alla quotazione Gdax). Mandandoli direttamente a Gdax penso sia la stessa cosa.

In ogni caso i trasferimenti Coinbase e Gdax sono immediati e gratuiti. Io ho notato finora che non ho mai pagato alcuna fee per i withdrawals da Coinbase o Gdax verso altri exchange, e sono pure molto veloci (almeno finora).

Se hai inserito il reference number non c'è nessun problema, anche se non hai inserito il conto su coinbase. Io una volta l'ho dimenticato, e il bonifico mi è tornato indietro dopo una settimana  Wink
583  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: January 21, 2018, 09:23:05 PM
Io però mi pongo una domanda lecita: ormai le cripto sono nate da molti anni, è possibile che nessuno in Italia abbia guadagnato somme consistenti (diciamo superiori ai sempre detti € 51.000 di cui si parla, per esempio) e abbia fatto il cash out in fiat??? Non credo che tutti abbiano ancora i soldi solo ed esclusivamente in cripto...

Sarebbe interessante sentire l'esperienza diretta di qualcuno, se ha dovuto pagare o meno la tassazione sul capital gain del 26% sopra i 51k e anche se qualcuno ha dovuto / voluto pagarla anche al di sotto, perchè così gli ha consigliato il suo commercialista. E come si è dovuto comportare per gli adempimenti fiscali. In assenza di normativa chiara e con solo la risoluzione 72 del 2006 dell'ADE a dire qualcosa in merito, sarebbe interessante sentire l'esperienza personale di qualcuno. Certo, se uno non ha dichiarato nulla, difficilmente lo scriverà qui!  Cheesy
584  Economy / Trading Discussion / Re: Trading on CRYPTOS.COM on: January 16, 2018, 08:06:59 PM
Qryptos is a very nice exchange, but the problem, at the moment, are the low volumes for trading. I'm waiting that more people starts using this exchange (it's the same Company of Quoinex). Another problem for now is that withdrawals are slow, but it's because they keep everything in cold storage. I like this thing, because security it's the most important thing in my opinion...
585  Alternate cryptocurrencies / Altcoin Discussion / Re: Still believe in ICO ? on: January 16, 2018, 07:59:53 PM
Well, if you invest in a good ICO you can have returns much higher than just trading. So in my opinion, investing in ICO's is an excellent idea. Of course, you must have time and will to analyze the projects in depth before investing...
586  Local / Alt-Currencies (Italiano) / Re: Transazione sul mio myetherwallet non autorizzata on: January 16, 2018, 07:55:02 PM
Su quel sito ci stavo per finire anch'io per il discorso del fork ethereum, ma per fortuna EtherAddressLookup me l'ha subito bloccato... A volte le estensioni che controllano i siti servono  Wink
587  Alternate cryptocurrencies / Tokens (Altcoins) / Re: [ANN][ICO] The NAGA ICO - SMART CRYPTOCURRENCY FOR STOCK TRADING & GAMING. on: January 16, 2018, 07:33:45 PM
How's your experience withdrawing Naga coin from HitBTC? There are still problems?
588  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: January 16, 2018, 07:30:03 PM
E come la mettiamo con il fatte che BCE e Corte di Giustizia europea (e in generale la normativa comunitaria e le istituzioni eu) hanno escluso che le crypto possano essere assimilabili a valute?


La mettiamo che BCE, che è una banca, non ha potere legislativo, può dire quello che le pare.
Le sentenze della CdG dell'UE idem, che a sua volta non ha nemmeno il potere di "correzione legislativa" quale quello che avrebbe la Corte Costituzionale in Italia.

Nemmeno l'AdE ha potere legislativo.

Con l'AdE però si può fare interpello, se del caso adeguarsi alla risposta confidando di non essere sanzionato (principio del Legittimo Affidamento), ma senza la certezza di aver pagato "il giusto" (es.: perfezionamenti all'interpello potrebbero definire un fixing valutario da usare per le cryptovalute, quando ad oggi non esiste nulla che assomigli a un fixing). La soluzione proposta nella risposta al singolo interpello varrà solo per quel caso singolo.


Considerando che a Bruxelles fanno un po' il cazzo che gli pare "perché Dio vuole il tecnicismo", non ho grande fiducia.
Qui da noi però non sono tanto sicuro che un interpello su cifre importanti (dai famosi cinquantamila in su) ti dia garanzia anche nel singolo caso.


In teoria, la risposta all'interpello, almeno per la persona che l'ha fatto, è come se fosse legge. Per cui l'ADE non può più tornare indietro, cambiando idea... Chiaramente se uno viene accusato di riciclaggio di denaro dalla Guardia di Finanza (non dall'ADE, che non si occupa di questo), è un altro paio di maniche... Ma per quanto è dovuto al fisco, con l'interpello uno dovrebbe essere a posto (sempre che quanto dichiarato in sede di interpello sia veritiero).
589  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: January 16, 2018, 07:26:12 PM
Mah... in teoria il punto 3 equivarrebbe al punto 1.

E' per questo che mi sembra strano tutto il discorso fino ai 51.000 euro... Se non si pagano tasse fino a quella soglia, uno potrebbe bonificarsi € 50.000 / anno senza mai pagare nulla. D'altronde come farebbe l'ADE a sapere che tu hai altre criptovalute su un paper wallet o un cold storage?

Nelle discussioni precedenti infatti era pacifico che le tasse si pagano, se dovute, solo quando si converte in fiat. Infatti non sono tanto convinto che non vadano pagate, per me si deve pagare su qualunque cifra, almeno se si fa trading. Se poi si fa semplice compravendita di una moneta, holdandola a lungo e poi si converte in euro, al limite con un interpello all'ADE si risolve il problema sul da farsi... A breve secondo me faranno delle leggi e alla fine si pagheranno le tasse su qualunque cifra (d'altronde in alcuni paesi come il Giappone la materia è già stata normata).
590  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 14, 2017, 04:55:50 PM
Sto cercando informazioni sulla situazione TASSE e BITCOIN... ho letto questo post e sono più confusa che mai.

secondo me piu si dilunga il thread e piu si allungano le ipotesi e i costrutti.... ma alla fine la cosa non è chiara.... tipo io ho 1 btc che da circa 4 anni ... andava dichiarato??? e non avendolo fatto come andrebbe risolta la questione?

E niente, aspetti ancora qualche anno che l'evasione fiscale che ti sarà imputata andrà nel penale di 6 anni senza riduzione della pena, e in carcere ti prenderai 1 laurea (forse anche 2).
Attento solo nelle docce.


Le criptovalute, a mio parere e per quanto possiamo saperne ora senza leggi a riguardo, tenute all'estero in Exchange o in casa propria in un paper wallet (penso cambi poco), non vanno dichiarate. Non sono ancora strumenti finanziari riconosciuti, non sono riconosciute ufficialmente come valuta estera, non sono tenute in strumenti assimilabili ai conti correnti. Tra l'altro tenerli in un paper wallet non sono neanche all'estero, ma in casa propria (per esempio l'oro tenuto all'estero va dichiarato, perchè strumento finanziario (lo sono i bitcoin? non credo proprio fino a quando non verranno regolati), l'oro tenuto in Italia non va dichiarato in nessun quantitativo, ma andrà dichiarata solo la plusvalenza al momento della vendita).

Per cui il problema secondo me sorge solo al momento in cui si cambiano i bitcoin con valuta fiat, come l'euro, quindi una valuta ufficiale e riconosciuta. Lì andrà:

1. pagata la plusvalenza, come è giusto che sia se il guadagno c'è stato, probabilmente secondo la tassazione del 26% per le plusvalenza (resta da capire se per sola compravendita, c'è la soglia dei € 51.000, un interpello all'ADE può sempre risolvere il problema);

2. Se richiesto per qualsiasi motivo, bisognerà anche sapere spiegare l'origine dei fondi (non si sa mai che la Finanza possa sospettare riciclaggio e alto) e, tra l'altro, l'onere della prova spetta sempre al contribuente. Non sono loro a dover dimostrare ciò di cui ti accusano, ma tu a dover dimostrare il contrario (sembrerà paradossale, ma è così che funziona in Italia). Vabbè, di questo secondo aspetto, mi preoccuperei solo per importi grossi: certo se uno ha comprato 100 bitcoin in un mercatino in contanti nel 2011,  li rivende ora e ci fa milioni, sarà meglio farsi assistere da un commercialista con i controca..zi per far andare bene tutta l'operazione in porto, aparte per le tasse, anche per il fatto che non si può dimostare la provenienza dei fondi.

Vabbè quest'ultima cosa non è un mio problema (anche se non direi di no ad avere il problema di avere 100 bitcoin!  Wink). In ogni caso, visto che nel mondo delle criptovalute ci sono entrato da poco, ho deciso che farò solo pagamenti tracciabili che possono dimostrare cosa ho fatto (niente pagamenti in contanti da privati), non si sa mai che diventi milionario e debba fare cash out!!!  Grin Grin Grin
591  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 13, 2017, 07:25:56 PM
Dopo decine di pagine e mille interpretazioni di ogni genere all’atto pratico non si è ancora capito niente.
Se io dal nulla faccio arrivare al mio conto un bonifico di XXX euro da un exchange qualsiasi, come si può dimostrare effettivamente la mia plusvalenza?
Posso aver prelevato tranquillamente in perdita.
In sostanza non conviene piuttosto evitare completamente i bonifici in entrata sui nostri conti ed affidarci ad altri sistemi come localbitcoins (contanti) o usare vari exchange con prepagate e fare prelievi mirati di tanto in tanto?
Non mi stupirei se ad oggi fino a 5 anni ci possa andare tutto bene e poi un bel giorno BAM tutti sotto un inchiesta di proporzioni bibliche.
Io sono un PPP e so di cosa parlo, nei primi anni 2000 molti professionisti hanno giocato e vinto in siti .com o in casino Esteri senza dichiarare nulla (anche  perché non c’erano leggi o regolamentazioni)
Un bel giorno si sono trovati tutti dentro alla cosiddetta “operazione allin” dove lo stato chiedeva milioni di tasse a caso mandando in rovina tante persone anche perché chiaramente le tasse richieste erano solo sugli importi vinti senza contare plusvalenze o minusvalenze, per dire, potevano aver giocato 9 tornei da 10mila euro e averli persi tutti  e aver vinto in un solo torneo 50mila euro. Chiaramente la perdita era netta, ma nonostante questo lo stato chiedeva le tasse sui 50mila euro vinti.
Quindi mi immagino che se un bel giorno partono i controlli, le tasse verranno richieste solo sui bonifici in entrata!
Io sinceramente non mi fiderei a farmi bonificare sul mio conto così come leggo che fate in molti in questa discussione.
Poi non so, sono abbastanza nuovo di questo mondo, purtroppo non ho ancora avuto necessità di prelevare importi consistenti, ma se mai dovesse capitare, il bonifico sul conto sarebbe probabilmente la mia ultimissima opzione.


Proprio per questo secondo me è meglio farsi assistere da un commercialista dichiarando ogni anno la corretta tassazione sulle plusvalenze, per evitare problematiche dopo. Poi se non si fa speculazione, ma semplice compravendita si può valutare un interpello all'ADE per il discorso dei € 51.000...
592  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 12, 2017, 05:05:11 PM

@trader34 : le minus scordatele, non so darti a memoria il riferimento preciso ma avevo letto proprio su questioni attinenti le criptovalute che anche nelle interpretazioni più "benevole" le minusvalenze non sarebbero state riconosciute in ogni caso.


Assolutamente impossibile una cosa del genere, non sarebbe nè equo nè fattibile.

Poniamo che io abbia fatto solo 4 operazioni in un anno: 3 in gain e 1 in loss. 3 gain da € 10.000 l'uno e un loss da € 50.000 (per esempio in una situazione come il crack di MT GOX  Cheesy). A fine anno sono sotto di € 20.000, Ti pare che uno debba pagare anche le tasse sui 3 gain da 10.000???
Cos' oltre ad essere sotto di 20.000, deve pure pagarne altri € 7.800 di tasse???

L'ADE italiane mi pare, anche se non definitivamente, ha teso ad equipare le criptovalute a valuta estera, per cui la tassazione (in caso di trading speculativo) sarà come per il Forex, per semplice compravendita resta ancora da capire se si paga o meno, visti gli interpelli precedenti a favore della non tassabiltà. Ho letto qualche intervento di commercailisti a riguardo, ma ora non lo trovo (o meglio non ho voglia di cercarlo!  Cheesy )

@superza
Credo proprio di sì, così almeno hanno fatto gli utenti del forum che, in questa stesso post, hanno postato gli interpelli.
593  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 11, 2017, 07:22:14 PM

Anche in questo caso, poniamo ci sia la tassazione, come viene calcolata la plusvalenza? Somma algebrica entrate ed uscite, dunque fattibile, o dovrei calcolare ogni singola transazione di acquisto/vendita, spesso avvenuta su diversi exchange ed in giorni diversi, rendendo le cose praticamente impossibili?

Sto infatti pensando di fare anche un interpello, dopo aver letto questo thread. In ogni caso grazie ancora per le spiegazioni, se ho novità vi aggiorno!


Se ci aggiorni, credo che faresti un gran favore a tutta la community.

Perchè in effetti, poniamo che uno voglia agire a norma di legge e giustamente pagare tutte le tasse dovute... ma come si calcola la plusvalenza??? E per le minus, come si fa?

Mah, c'è veramente bisogno di chiarezza...
594  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 10, 2017, 11:31:40 PM

certo, hai ragione. Ma far transitare più di 51000 euro senza nemmeno aver chiesto un parare al commercialista mi sembra stupido. Se è tutto documentato c'è sicuramente meno da temere che farsi fare un bonifico (o una serie di bonifici) da exchange esteri senza nemmeno aver provato a pagare le tasse



Scusa, ma cosa cambia chiedere al commercialista prima di farsi fare bonifici? Tanto le tasse andranno comunque pagate l'anno dopo con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente. O il commercialista segnala qualcosa all'ADE per evitare problematiche su grosse movimentazioni di denaro?

Voglio dire, in caso di bonifici esteri consistenti (quindi per tutti gli Exchange aparte The rock trading), il problema è se la propria banca segnala l'operazione come sospetta, sempre per le leggi di riciclaggio del denaro... Più che altro vedo più utile avvertire preventivamente il direttore della propria banca, segnalando che si tratta di rientro di bonifici per attività di trading sul quale andremo a pagare le tasse eventualmente dovute...
595  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 09, 2017, 06:46:03 PM
il punto è cosa sia la operazione a pronti , e se scambiare btc in euro su siti come bitfinex con grafici , leve , short e tutti gli strumenti tipici del Forex sia ancora una operazione a pronti oppure sia speculazione.



ho intenzione di inviare una richiesta a  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/con+una+e-mail

gli scriverei:

Nel 2013 ho acquistato un elevato numero di Bitcoin su di un sito ora chiuso, come prova ho solo il bonifico dalla mia banca verso il sito,
 ora il Bitcoin è salito notevolmente di valore , nel 2016 ne ho venduti una piccola parte ed ho fatto interpello n. 904-4/2017 per
conoscere come vada tassata tale operazione, la risposta cita la risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 ,
 e si sostiene che le plusvalenze derivanti dalla compravendita di bitcoin non è soggetta a tassazione mancando la finalità speculativa.
Tuttavia secondo alcuni operatori finanziari e commercialisti tale risoluzione è dubbia, il mio commercialista sostiene che io debba pagare
la tassa sulla plusvalenza solo se supero la giacenza media su conto corrente o deposito di 51.645,69 eur per una settimana, altri sostengono che
bisogna pagare sempre la plusvalenza in quanto i siti dove si vendono bitcoin come bitstamp.com sono assimilabili a Forex.
Vorrei quindi sapere:
1- come devo dichiarare le mie vendite di bitcoin se supero tale giacenza media ?
2- è vero che se passa un determinato periodo di tempo fra l'acquisto di una valuta estera e la sua vendita manca
la finalità speculativa anche per importi elevati? e se si quale è il periodo di tempo richiesto?
3- se io compro oro oggi ,pagandolo direttamente in bitcoin, comprati nel 2013 a 5 euro l'uno,  e poi dopo qualche mese lo rivendo allo
stesso controvalore in eur , non realizzando una plusvalenza diretta sull'oro ma sicuramente realizzando una plusvalenza rispetto al costo
di acquisto dei bitcoin ,come devo dichiarare tale operazione?
4- è possibile fissare un incontro per discutere della questione ?




se avete qualcosa da aggiungere scrivetelo qui



E' un'iniziativa fantastica e se lo fai, daresti un'aiuto formidabile a tutta la comunità Bitcoin italiana postando qui le risposte (senza dati personali) che ti darebbero.

Ma messa giù così non può funzionare: lo strumento dell'interpello nasce per dare aiuto ad UN CASO CONCRETO  e REALE in merito a dubbi di natura fiscale. E' vincolante per l'ADE nei confronti di chi fa l'interpello (quindi per lui credo sia come applicare la legge), ma, in mancanza di legislazione in materia, è utilissimo anche a tutti per rifarsi ad esso per semplice buon senso... come stiamo facendo noi per la Risoluzione 72/E del 2016.

Ma non credo proprio che possa essere usato per chiedere all'ADE di legiferare in materia, e con le tue domande è come se gli stessi chiedendo questo. Serve per chiedere cosa fare su un proprio caso CANCRETO e REALE,  quindi non ipotesi (cosa devo fare nel caso in cui....).

Per cui dovresti scrivergli, come hai detto, tu:

"Nel 2013 ho acquistato un elevato numero di Bitcoin su di un sito ora chiuso, come prova ho solo il bonifico dalla mia banca verso il sito,
 ora il Bitcoin è salito notevolmente di valore , nel 2016 ne ho venduti una piccola parte ed ho fatto interpello n. 904-4/2017 per
conoscere come vada tassata tale operazione, la risposta cita la risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 ,
 e si sostiene che le plusvalenze derivanti dalla compravendita di bitcoin non è soggetta a tassazione mancando la finalità speculativa.
Tuttavia secondo alcuni operatori finanziari e commercialisti tale risoluzione è dubbia, il mio commercialista sostiene che io debba pagare
la tassa sulla plusvalenza solo se supero la giacenza media su conto corrente o deposito di 51.645,69 eur per una settimana, altri sostengono che
bisogna pagare sempre la plusvalenza in quanto i siti dove si vendono bitcoin come bitstamp.com sono assimilabili a Forex.
Vorrei quindi sapere:"

e aggiungo io, dovresti mettere anche qualcosa del tipo per fare un caso reale:

"cosa devo fare per la dichiarazione delle tasse per questi 10 bitcoin (numero che ho messo a caso perchè superiore a € 51.000) che prima di averli in bitcoin li avevo cambiato in ether e in pinco pallino in data xxxxx e xxxxxx, per poi riportarli in bitcoin in data xxxxxx? (Così si potrebbe sapere anche se più operazioni a pronti, e non solo una, quindi diverse compravendite, l'ADE li considera sempre prive di finalità speculative)"

Bisognerà anche mettere la propria ipotesi interpretativa come in un precedente interpello postato qui nel forum:

"In base a quanto affermato nella risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 emessa
dall'Agenzia delle entrate, l'istante ritiene che l'operazione effettuata, mancando la
finalità speculativa, non sia soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte sul
reddito; qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. L. 212/2000 l'istante
si atterrà all'interpretazione sopra esposta."

Magari aggiungendo che anche se operazione superiore ai € 51.600 la Banca Centrale Europea ha escluso con la risoluzione  xxxxxxx  l'equiparazione delle criptovalute a operazioni relative a valute straniere.

Mi sa che con un interpello del genere, l'ADE entrerebbe in crisi totale e non saprebbe cosa rispondere! Potrebbe spingerla a fare chiarezza definitiva in materia... cosa che sarebbe finalmente positiva per tutti  Cheesy  Alla fine, se non sono in errore, mi pare che altre nazioni come Svizzera, Germania, Giappone abbiano già legiferato...
596  Local / Alt-Currencies (Italiano) / NAGA - Cosa ne pensate? Vale la pena? on: December 08, 2017, 06:33:16 PM
Cosa ne pensate della ICO del Naga Group? Ne avete sentito parlare?
597  Local / Italiano (Italian) / Re: Banca privata acquista bitcoin on: December 07, 2017, 08:34:14 PM
La cosa puzza enormemente...

Di certo una banca non ha esigenza di acquistare bitcoin da privati se volesse farlo ma si mette d'accodo direttamente con coinbase o Bitstamp, per esempio, e fa l'acquisto che vuole e in qualsiasi quantitiativo... altro che difficoltà  Cheesy
598  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 07, 2017, 08:15:50 PM



 
secondo un commercialista se si supera la giacenza di 51k euro su conti vari si rientra in categoria cosiddetta di
 speculazione anche se si vende bitcoin e si dovrebbe pagare il 26%.


non è proprio così, si tratta della famosa Risoluzione 72/E del 2016
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={16E02095-584D-4CB3-A59B-62657D7B9BFF}

quella dei 51k è una specie di leggenda metropolitana che gira sui siti web dedicati all'argomento, è un po' come con i vaccini che fanno malissimo...
quel limite si riferisce all'attività di cambiavalute oppure ad un'azienda che ha a disposizione valute estere sui propri conti correnti per effettuare pagamenti

http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/09/10/bitcoin-e-tasse-domanda-il-privato-cittadino-deve-dichiarare-le-plusvalenze-o-no/

http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/09/01/vuoi-usare-i-bitcoin-ecco-cosa-ne-pensa-il-fisco-in-italia-e-in-europa/

una persona fisica che detiene Bitcoin a titolo di investimento o di speculazione , i relativi proventi dovrebbero essere dichiarati in UNICO persone
 fisiche nel quadro RT.

2. IL CAMBIO DI BITCOIN IN VALUTA PUÒ GENERARE UNA PLUSVALENZA TASSABILE?

Un ulteriore chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria riguarda il tema se il cambio di bitcoin in euro possa generare una plusvalenza soggetta a
 imposta sostitutiva del 26% in capo al cliente persona fisica che detiene bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa. Si pensi al caso in cui un individuo abbia acquistato bitcoin al prezzo x e decida di venderli al prezzo x + 1.

Il differenziale positivo realizzato con la vendita costituisce una plusvalenza tassabile?

La Risoluzione nota come: “le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa“. L’art. 67,
comma 1, lett. c-ter), del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir), assoggetta a tassazione le sole operazioni di cessione di valute estere “a termine”, quindi realizzate nel contesto di contratti aventi un’indiscutibile natura speculativa, assente nelle cessioni a pronti. Anche a voler assimilare le operazioni in bitcoin a quelle in valuta estera ai fini della tassazione delle plusvalenze, lo scambio di bitcoin in euro non sarebbe tassato in capo al cliente persona fisica.

L’indicazione di prassi sembrerebbe, tuttavia, alla luce di precedenti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzioni n. 67/E del 2010, 102/E del 2011 e 71/E del 2016), soggetta ad eccezione con riferimento alle operazioni di compravendita di valute sul mercato FOREX. Pur trattandosi di vendite a pronti, l’Agenzia ha chiarito che in tali casi l’intento speculativo non può essere disconosciuto e, pertanto, le eventuali plusvalenze realizzate sulla differenza di cambio sono soggette a tassazione in quanto proventi da contatti derivati (art. 67, comma 1, lett. c-quater), Tuir).

Pur nel silenzio della Risoluzione, si potrebbe quindi dedurre che le operazioni di compravendita di bitcoinrealizzate sul mercato FOREX potrebbero essere suscettibili di generare plusvalenze tassabili in capo alle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, sebbene sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto.
La fiscalità al di fuori dal reddito di impresa

Interpretazione, quella della Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E, che mostra alcune rilevanti criticità quando la stessa risoluzione si esprime in merito alle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta, poste in essere da persone fisiche non in regime di attività di impresa, sostenendo che non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Siffatta affermazione, se fosse considerata una frase tronca della ragionevole chiosa “entro i limiti di cui dell’art. 67, comma 1-ter”, almeno che non pretendesse introdurre una nuova fattispecie reddituale, vuole ricalcare la ratio della normativa in materia di imposte dirette sul reddito delle persone fisiche per le operazioni in valuta estera che non abbiano un fine meramente speculativo, previsto dall’art. 67, comma 1-ter) del TUIR. In questo caso, al fine della tassazione della plusvalenza realizzata al momento della cessione (occorre evidenziare come anche il prelievo dal deposito o dal conto corrente venga equiparato alla cessione), particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio dei saldi, in quanto l’obbligo dell’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26% si applica nel caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente (valute virtuali e valute estere) intrattenuti dal contribuente superi l’equivalente di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter).

Diversamente, se l’intento fosse meramente speculativo (ad esempio, cessioni a termine), la normativa in materia di imposte dirette sul reddito delle persone fisiche – in particolare la lettera c-ter) dell’art. 67 comma 1 del TUIR – prevede che in tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto “valute estere”, finalizzati a conseguire plusvalenze in dipendenza di un intento speculativo su cambi, i predetti risultati assumano rilevanza reddituale. Tali redditi percepiti da parte di persone fisiche devono essere quantificati come la somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze realizzate in relazione a ciascuno dei rapporti detenuti e devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%. Il criterio temporale è quello del LIFO.

La BCE esclude le valute virtuali dalla definizione di moneta e di valuta estera

L’interpretazione appena analizzata e desumibile dal documento dell’AdE, però, si scontra profondamente con le definizioni fino ad oggi espresse dalle Banche Centrali ed in primis dalla BCE fin dal 2015: Virtual currencies do not fit the economic or legal definition of money or currency. Even if the terms “virtual currency” and “virtual currency schemes” are used in this report, Eurosystem central banks do not recognise that these concepts would belong to the world of money or currency as used in economic literature, nor is virtual currency money, currency or a currency from a legal perspective. Le valute virtuali non sono moneta o valuta estera.

Stante, quindi, l’impossibilità di riconoscere la natura monetaria delle operazioni in valute virtuali, la fattispecie reddituale che residua alle persone fisiche al fine di allocare i differenziali ottenuti dalle operazioni di acquisto e vendita, è quella prevista per le operazioni di carattere finanziario dall’art. 67 dalle lettere c-ter) del TUIR, nel caso si considerasse maggiormente aderente la definizione di titolo non rappresentativo di merci, oppure verso l’applicazione delle previsioni della lettera c-quinquies) del comma 1, nel caso in cui la dizione «strumento finanziario da cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto» fosse ritenuta meglio rappresentativa della realtà. A differenza delle operazioni in valuta estera che non abbiano carattere meramente speculativo, in questa interpretazione, l’aliquota del 26% trova applicazione indifferentemente dai saldi detenuti dal contribuente.

Risulta di primaria importanza considerare che le eventuali minusvalenze prodotte da operazioni in valute virtuali, realizzate operando investimenti di natura finanziaria per effetto dell’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR, non risultano deducibili ai sensi dell'art. 68, comma 9 del TUIR.

Per quanto attiene al reddito di impresa, dal solo punto di vista tributario ed escludendo le iscrizioni a bilancio, l’unica differenza considerevole sarebbe da rinvenirsi nell’irrilevanza fiscale delle valutazioni effettuate al termine dell’esercizio, ai sensi dell’art. 110 comma 3 del TUIR.

Circolari e risoluzioni hanno carattere meramente interpretativo ed indicativo

Terza ed ultima ipotesi, per le persone fisiche non in regime di attività di impresa, resta l’interpretazione letterale della citata Ris. 2 settembre 2016 n. 72/E: non imponibilità delle operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta virutale.

Decisione assai temeraria per le sorti del contribuente che decidesse di aderirvi pedissequamente, soprattutto in considerazione del valore giuridico della risoluzione in esame e, in generale, del valore giuridico delle risoluzioni emanate dall’AdE in risposta ad interpelli posti ai sensi dell’art 11 comma 1a) della L. 27 luglio 2000 n. 212, nei confronti della totalità dei contribuenti. Infatti, è noto che le stesse abbiano potere obbligatorio unicamente per l’amministrazione finanziaria e soltanto nei confronti del soggetto che abbia presentato l’istanza di interpello. Giurisprudenza consolidata conferma come circolari e risoluzioni abbiano carattere interpretativo ed indicativo senza obbligare alcuna parte ad un determinato comportamento (Sent. 2 novembre 2007 n. 23031, Sent. 09 gennaio 2009 n. 237e Sent. 05 marzo 2014 n. 5137).


Grazie per il contributo. Ma non mi è chiaro quello che vuoi dire: la seconda parte è un articolo che avevo letto anch'io di un commercialista con varie posizioni interpretative, di cui nell'ultimo paragrafo del tuo intervento riporta che aderire pedissequamente alla risoluzione dell'ADE 2 settembre 2016 n. 72/E sarebbe temerario.

Il discorso dei 51k euro era saltato fuori appunto nel caso gli investimenti a pronti in bitcoin venissero equiparati a valuta estera, cosa che in effetti una risoluzione europea avrebbe escluso, ma non so se al momento ha escluso questa cosa anche l'ADE italiana.

Ora tu riporti che:

"una persona fisica che detiene Bitcoin a titolo di investimento o di speculazione , i relativi proventi dovrebbero essere dichiarati in UNICO persone
fisiche nel quadro RT".

E quindi i proventi dalla compravendita di bitcoin andrebbero dichiarati e pagata la tassa sulla plusvalenza del 26% indipendetemente dalla cifra di cui si parla? Personalmente, non mi è chiaro questo punto...

Eppure almeno altre 2 persone (oltre all'interpello del 2016) in questo forum hanno fatto interpelli all'ADE che gli ha risposto, in entrambi gli interpelli alla stessa maniera, rifacendosi alla risoluzione del 2016 (se non sbaglio vedendo il tuo nickname uno dei due dovresti essere tu):

"La risoluzione n. 72 del 2
settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle
imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che
detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa. Nello specifico, il documento di
prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale
non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa.
Pertanto, nel
presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa
, l'operazione effettuata, consistente
nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata
sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo
all'istante alcun obbligo dichiarativo
".

Quindi in modo chiaro L'ade ha affermato che l'operazione a pronti in bitcoin non è soggetta a redditi imponibili e, pertanto, non va neanche dichiarata.

Non mi è chiaro cosa vuoi dire con il tuo intervento e quale è il comportamento corretto da tenere.

Qua il link alle pagine degli interpelli fatti (basta scorrere nelle precedenti discussioni):


https://bitcointalk.org/index.php?topic=25061.1080


https://bitcointalk.org/index.php?topic=25061.1260
599  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 06, 2017, 11:48:02 PM
Che poi... se uno li cambia con altra crypto senza passare per un exchange?  Huh Huh
...e poi li ripassa ad altro wallet?  Huh Huh

...e le nuove monete ottenute tramite fork?  Huh Huh

che disastro  Grin


Gran casino senza dubbio!

Vabbè per le monete ottenute tramite fork, sono un guadagno al 100%, quindi su quello andrà pagato il capital gain suppongo... sempre che non valga anche qui la famosa soglia dei 51.600 euro...
600  Local / Italiano (Italian) / Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin on: December 06, 2017, 10:49:33 PM
Come funziona la tassa sul capital gain quando non si è in grado di dimostrare il prezzo di acquisto?
Immagino ci sia una sorta di "media" o comunque qualcosa a sfavore di chi deve pagare.
Ma attenzione, a SFAVORE nel mondo BTC potrebbe essere a favore  Wink


Se non si è in grado di dimostrare il prezzo di acquisto, fino a quando non esce un decreto di legge apposito, come è per esempio per gli investimenti in oro fisico per cui non si può dimostrare il prezzo di acquisto (magari lo si è ereditato dalle generazioni precedenti), dove si paga un forfettario - ora non ricordo bene, mi pare che in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione, quindi il 75% non viene tassato - ma per le criptovalute non c'è nessuna indicazione, quindi la tassa sul capital gain andrà pagata sul totale della vendita, quindi sul 100% (come fanno a sapere quanto le hai pagate, se non puoi dimostralo?).

Ma qualcuno si chiedeva poi anche, aparte quando dovuto all'ADE, e se la finanza sospetta qualcosa di losco? Se non si può dimostrare la provenienza dei soldi inizialmente, loro possono pensare (alla peggio) che siano soldi riciclati, magari soprattutto nel caso si abbia una partita iva, è facile pensare per loro che potrebbero essere soldi in nero che si è cercato di far sparire nel mercato delle criptovalute... e, in Italia, l'onere della prova spetta sempre al contribuente...

Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha avuto esperienze in merito e ha fatto uscire dei soldi da cripto a fiat, magari presi tempo fa da privati, per cui non ha la ricevuta a dimostrarne l'acquisto o ha fatto mining, come si è dovuto comportare... chiaramente non 100 euro, ma cifre un pò più sostanziose  Smiley
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