direi che questa risposta dice tutto: First, the devices currently being built by Google, IBM, and others have 50-100 qubits and no error-correction. Running Shor’s algorithm to break the RSA cryptosystem would require several thousand logical qubits. With known error-correction methods, that could easily translate into millions of physical qubits, and those probably of a higher quality than any that exist today. I don’t think anyone is close to that, and we have no idea how long it will take. E con questo si può concludere che siamo ancora ben lontani da qualunque applicazione pratica. Ci sono diverse previsioni che però parlano di 10 anni, massimo 15, non 30 o chissà quanti. E pare che la crittografia basata sulle curve ellittiche sia particolarmente fragile grazie all'algoritmo di Shor (potrebbe essere proprio una delle prime a cadere): https://bitcointalk.org/index.php?topic=5225745.msg53859758#msg53859758For standard asymmetric cryptography, a QC running Shor's algorithm absolutely obliterates the difficulty. It takes 2^128 classical operations to break ECDSA and derive a bitcoin private key from the public key, but only 128^3 for a QC running Shor. For symmetric cryptography, Grover's algorithm is the best attack. But this only square-roots the difficulty, so for something that takes 2^128 classical operations, a QC running Grover still takes a huge 2^64.
Che gli output di bitcoin (anche quelli P2PKH) non siano sicuri contro i computer quantici lo dice anche Wuille: https://www.cryptoglobe.com/latest/2019/05/dr-pieter-wuille-current-bitcoin-protocol-is-not-quantum-secure/Direi che per una tecnologia (Bitcoin) che vorrebbe rappresentare la sicurezza e il mantenimento nel tempo del valore, questi computer quantici rappresentano una bella spada di Damocle. Di fatto si sa già che la sicurezza dei nostri btc sarà garantita solo per un numero di anni (10 - 15 - 20?) abbastanza limitato e poi bisognerà cambiare sistema di assicurazione dei bitcoin. E inoltre ci sarà la questione della gestione della massa di btc abbandonati che verrebbero reimmessi in circolazione una volta craccato il vecchio sistema. Non saranno tempi facili per il valore del bitcoin.
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Ma se mi incontro con un privato, e scambio 0,1 btc con 1k euro a mano? Non sarebbe legale?
Si, e in quel caso i btc in uscita non sarebbero provenienti né da depositi né da conti corrente. Però con tutti i rischi annessi e connessi di scambiare btc di persona con qualche sconosciuto. Quindi una soluzione sarebbe comprare e vendere btc solo tramite contanti di persona (pur con i rischi).
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Riporto un messaggio interessante dal canale Bitcoin Italia: Detto ciò occhio che le sanzioni per omessa dichiarazione quadro RW arrivano al 30% di QUANTO NON DICHIARATO. Tuttavia il legislatore è sempre indietro e se gli si getta fumo negli occhi gira in tondo credendo di risolvere cose che non può risolvere. Non solo perché tecnologicamente c’è modo di far sì che l’AdE non possa mai sapere se uno ha delle crypto ma anche perché esistono soluzioni perfettamente legali (che abbiamo studiato appositamente per hodlers) per non dover essere schiavi.
1) 30% ?? Non dell'eventuale plusvalenza ma dell'intera cifra? Tipo ho 3 btc e ne dò 1 allo Stato per omessa dichiarazione? 2) Quali sarebbero queste soluzioni perfettamente legali per gli hodlers?
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One question ... how did you discover the value of a and b?
Simply you posted that values and I have seen them before you obfuscated. If you mean: retrieve 'a' and 'b' you used from 'w1' and 'w2' is not possible, because given w1 and w2 there is no only a couple (a,b) but many many couples with a/b = w1 and b/a = w2 mod p For example, for each value of a: b = w2 * a mod p because b = (b/a) * a mod p a = 1 b = 94599322545067982882578206403521588574602656593708975301033069273870448067861 a = 2 b = 73406555852819770341585427798355269296367748908343046219460975406222734641385 a = 10 b = 19656511552150265437214183965712622923326051704490517949489387606559188723914 a = 50 b = 98282557760751327186070919828563114616630258522452589747446938032795943619570 a = 99999999999999 b = 56876268607704945280095310365193269978753984617363817957513687854617877809261 a = 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 b = 10939142339967927822460418038112020591422658251099346849357313458001062196732
For all these couples (a,b) you have that a/b = w1 mod p and b/a = w2 mod p. Besides if you provide w1, you don't need to provide w2 too, because w2 is (w1)^-1 mod p --> w2 = 1/w1 w1 = 41689968412277401815192940146121615515073176981576112778517871276338175969527 w2 = pow(w1, p-2, p) w2 94599322545067982882578206403521588574602656593708975301033069273870448067861 You have to provide w1 and a or b , but from w1 and w2 you cannot get a specific 'a' and 'b'. In other terms you are providing only a single information (w1) and you want to know 2 values, it is like to resolve a single equation with 2 variables, like y = 2 * x (in your case b = w2 * a mod p) there is no a single solution, but infinite couples (1,2), (2,4), (3,6) ..... there is no way to guess the couple you used!
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I'm not good at math ... But I don't think it's that easy! Can you create a tool that I can test? If you really did it ... I'll send you 3 BTC
If you use python: copy this file "test.py" #!/usr/bin/env python
p = 115792089237316195423570985008687907852837564279074904382605163141518161494337 a = 76470300715912249562689990107401687364194232406198996658976353330269918489458 b = 64658408237276871767689061520961436408509493287485285377611016482361694763299
b_inv = pow(b, p-2, p) w1 = a*b_inv % p print (w1)
a_inv = pow(a, p-2, p) w2 = b*a_inv % p print (w2)
and then in the terminal: python test.py $ python test.py 12447032699845648078645791161909514142990644957498005805208944683777961822095 66620152837833785920928131416087065201280002472666144035333386572317622196480
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So, w has to values? or maybe is it w1 and w2? That is very confusing. It got better? p = 115792089237316195423570985008687907852837564279074904382605163141518161494337 a = 76470300715912249562689990107401687364194232406198996658976353330269918489458 b = 64658408237276871767689061520961436408509493287485285377611016482361694763299
b_inv = pow(b, p-2, p) w1 = a*b_inv % p w1 12447032699845648078645791161909514142990644957498005805208944683777961822095
a_inv = pow(a, p-2, p) w2 = b*a_inv % p w2 66620152837833785920928131416087065201280002472666144035333386572317622196480
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E' anche vero che per vendere (e quindi ottenere la plusvalenza) devo passare da un exchange.
Ma se mi incontro con un privato, e scambio 0,1 btc con 1k euro a mano? Non sarebbe legale?
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Riuppo questo vecchio thread. - in breve, lo stato dell'arte dei computer quantici ufficiale è 54 qbit ( https://www.ilsole24ore.com/art/il-computer-quantistico-e-reale-supremazia-google-ma-ibm-non-ci-sta-ACqLDIu ) ma il dato vero potrebbe essere superiore, in un altro articolo si parla di 72 qubit per una macchina di Google ( https://www.wired.it/scienza/lab/2019/09/27/computer-quantistico-google-mondo/ ) che però sarebbe instabile - è noto che il collegamento chiave pubblica -> chiave privata può essere risolto dall'algoritmo di Schor che utilizza appunto computer quantici - alcune previsioni su quando sarà possibile realizzare https://medium.com/@nopara73/stealing-satoshis-bitcoins-cc4d57919a2bsi parla di 5 - max 15 anniWe conclude that elliptic curve discrete logarithms on an elliptic curve defined over an n-bit prime field can be computed on a quantum computer with at most 9n + 2 [log2 (n)] + 10 qubits using a quantum circuit of at most 448n^3 log2 (n) + 4090n^3 Toffoli gates.
Nel caso di Bitcoin e della sua curva ellittica secp256k1, n = 256 quindi il numero di qubit necessari sarebbe: 9*256 + 2*8 + 10 = 2330 - il thread che ne parla in sezione internazionale: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5225745.0EDIT: da qui https://www.discovermagazine.com/the-sciences/quantum-computers-finally-beat-supercomputers-in-2019 si legge che il tasso di crescita del numero di qubit potrebbe essere x4 ogni anno We’re in the [prototype] era. The number of qubits is doubling every six months, but the qubits are not perfect. They fail a lot and have imperfections and so forth. But Intel and Google and IBM aren’t going to wait for perfect qubits. The people who made the [first computers] didn’t say, “We’re going to stop making bigger computers until we figure out how to make perfect vacuum tubes.”
quindi in soli 3 anni si potrebbe arrivare a 50 qubit (valore attuale) * 4^ 3 = 3200 qubit! Se anche il tasso di crescita fosse solo un x2 all'anno, basterebbero comunque 6 anni, molto meno di quanto pensassi. L'aspetto che più colpisce è da un lato la mancanza di informazioni sullo stato attuale di sviluppo della tecnologia (almeno io non ho trovato molte informazioni) ma anche la comparsa di previsioni riguardanti date molto più prossime di quanto pensassi. Per esempio il milione circa di bitcoin (al valore attuale circa 10 miliardi di dollari) attribuiti a Satoshi e vincolati a semplici chiavi pubbliche (output P2PK) rappresentano già da soli un bell'incentivo a migliorare queste tecnologie. EDIT: sul concetto di "quantum supremacy" : https://www.scottaaronson.com/blog/?p=4317
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Interessato, se non l'hai già venduta contattami.
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Non facciamo il passo piu' lungo della gamba .. l'interpretazione del TAR e dell'ade ha un "piccolo" problema, presuppone che le valute virtuali siano soggette ad imponibilità ( l'amministrazione finanziaria non puo' sottoporre a controllo investimenti all'estero che non producono reddito imponibile). Quindi è un casino ... se disponi di controvalore monetario ingente in valute virtuali ti consiglio (a te generico che leggi ) di consultarti con un commercialista, se invece disponi di un controvalore monetario in valute virtuali esiguo (consiglio personalissimo) puoi anche lasciare correre fino a novità sostanziali (un inquadramento giuridico ad hoc) Edit aggiungo la legge di riferimento a supporto di quello che ho scritto Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Ma al di là dell'imponibilità, non c'è comunque in ogni caso la questione dell'antiriciclaggio? Non si potrebbe domani convertire 1 btc in euro tramite bonifico sul proprio conto corrente se non si è prima dichiarato quel btc (ed eventualmente la sua provenienza, cioè come lo si era acquistato), giusto?
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E cosa si intende per "non modifica il negozio giuridico della dichiarazione dei redditi" ? Tutti termini tecnici per non addetti ai lavori Ciao, Significa che secondo il TAR del lazio, l'inclusione delle valute virtuali nel quadro RW non è "imposto" dal modello della dichiarazione dei redditi 2019, bensi' l'impositività proviene dagli obblighi dichiarativi previsti dagli artt. 1 e 4 del DL 167/1990 e successive modificazioni (a cui si riconduce l'interpretazione dell'agenzia delle entrate) Questo di cui sopra è il "motivo" per cui il TAR respinge il ricorso di Assob.It e Associazione Blockchainedu secondo i quali non esiste una norma che abilita l'agenzia delle antrate ad assoggettare a dichiarazione le valute virtuali. Cosa significa cio' ? significa che bisogna dichiarare il controvalore monetario delle valute virtuali (il valore in euro) nel riquadro rw ricordandosi di spuntare la casella 20 nel modulo (solo monitoraggio) E le tasse? per me non esiste una norma di copertura che giustifica l'assoggettazione a nessun tipo di imposta il TAR qui se ne lava le mani con "Non possono essere dedotte in sede di giurisdizione generale di legittimità censure attinenti i concreti presupposti e limiti della tassazione dell’utilizzo delle criptovalute ex art. 67 TUIR e della indicazione della moneta elettronica nel quadro RW del Modello Unico 2019, in quanto tali doglianze attengono alla attuazione del rapporto di imposta e vanno dedotte nel relativo ambito." Perfetto, così è più chiaro. Quindi se non si è compilato il quadro RW nel 2019 (per l'anno 2018) queste sanzioni dovrebbero essere dal 3% al 15% (secondo https://fiscomania.com/mancata-compilazione-del-quadro-rw-ravvedimento-operoso/). Le percentuali si riferiscono immagino al valore non dichiarato al 31/12/2018, giusto? All'epoca 1 bitcoin valeva circa 3300 dollari. Se uno omette la dichiarazione per più anni, dovrà pagare per ogni anno non dichiarato?
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vedi la mia visione quanto si spinge oltre? in questa visione l'oro per me ha senso quanto il bitcoin, per me sono interscambiabili perche il loro valore e la loro utilita e' zero (per me)
Sento spesso questo discorso riguardo l'"utilità". Nessun bene / oggetto fisico / servizio immateriale è intrinsecamente "utile", ogni oggetto ha una sua utilità solo per alcune persone in particolari circostanze: la canna da pesca nell'isola è utile, nel deserto senza acqua no. Allo stesso modo una moneta è utile se ti trovi all'interno di una vasta comunità di persone che si scambiano il lavoro reciprocamente, su un'isola deserta non serve semplicemente perchè lì non c'è un gruppo di persone che può scambiarsi lavoro/energia. Non è quindi questione di utilità intrinseca vs valore convenzionale, niente ha valore intrinseco; neanche l'energia (dal momento che l'utilità dipende dal contesto) è sempre utile: un bel fuoco in pieno inverno è utile, a mezzogiorno nel deserto non ti ci avvicini nemmeno, magari potresti usarlo per qualcosa ma molto più probabilmente non ti serve a nulla in quel contesto. Diventa utile allora solo se riesci a stoccare quella energia per poterla usare più tardi in un altro posto (in un altro contesto). E questa è proprio l'utilità di una moneta, quella di stoccare il frutto di un lavoro/energia per poterne beneficiare quando realmente ci serve. La moneta ti consente di agevolare lo scambio di beni e servizi attraverso la fiducia che in cambio di un bene dato adesso ne otterrai un altro più avanti nel tempo. Perché ciò avvenga la moneta deve avere certe caratteristiche che mettano d'accordo più persone possibili. L'utilità di Bitcoin è che esso rappresenta meglio di ogni altra cosa il valore dell'energia (il bene primario che dovrebbe avere valore in sè secondo il tuo discorso). Il valore di Bitcoin è come una sorta di "energia potenziale", nel senso che se sei inserito in una comunità di persone puoi scambiare quella moneta con energia reale, lavoro; serve a far circolare energia e lavoro tra i membri della comunità. L'economia si basa sullo scambio e consumo di energia e lavoro; la moneta, che dovrebbe rappresentare il lavoro fatto per creare beni e servizi, può essere vista come energia stoccata; Bitcoin (tramite il PoW) fa questo in senso letterale, non figurato. https://medium.com/@danhedl/pow-is-efficient-aa3d442754d3The idea of “work” being energy started when the French Mathematician Gaspard-Gustave de Coriolis introduced the idea of energy being “work done.” A long time ago, the work done in the economy was entirely human. That work was powered by food.
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In the last few hundred years, we built great machines. Those mechanized machines produced work, first from sources like water & wind, and then the cheaper sources like coal and gas, and now from nuclear sources (fission/fusion). Both machines and nature produce work through the utilization of energy. We have an economy based not on money, but on work and energy.
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In the early 20th century, industry leaders like Henry Ford and Thomas Edison were interested in replacing gold or the dollar with “the energy dollar” or “units of energy” (commodity/energy currency). The concept was popular due to its sound money characteristics, including: a well-defined unit of account, easy measurement/not easily counterfeited, divisibility into smaller units, and fungibility (that these units would be equivalent to any other unit). However, energy money was flawed — it could not be transmitted or stored easily.
In a free market, the cost of any good largely reflects the energy used in producing that good. Because free markets encourage the lowest priced goods, the energy used in producing any good is minimized. Money, which is the representation of the work required to generate goods and services, can also be viewed as stored energy.
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PoW is about physics, not code. Bitcoin is a super commodity, minted from energy, the fundamental commodity of the universe. PoW transmutes electricity into digital gold.
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La "chiccha" la metto subito in risalto : " Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti. "
Tradotto in italiano corrente? Che vuol dire "non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria" ? Ciao, Significa che il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (il modello della dichiarazione dei redditi 2019 con le relative istruzioni) non modifica il negozio giuridico (non ha efficacia costitutiva) della dichiarazione dei redditi (intesa come strumento attraverso il quale il contribuente rende noto all'agenzia delle entrate la propria situazione reddituale, non come modello), ma si limita ad interpretare ( in modo opinabile quindi ) gli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017). E cosa si intende per "non modifica il negozio giuridico della dichiarazione dei redditi" ? Tutti termini tecnici per non addetti ai lavori
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Riguardo al quadro RW io sono d'accordo con Capaccioli: l'art. 4 del d.l 167/1990 da te riportato riguarda esclusivamente e palesemente investimenti esteri . Per cui l'AdE può, con un grosso sforzo interpretativo, equiparare le criptovalute ad attività estere se le relative chiavi private hanno sede all'estero,ossia se sono depositate su exchange esteri. Ma se le cripto sono depositate su un exchange italiano o si trovano in Italia (perchè "risiedono" su un hard-disk che si trova nei confini nazionali), questa equiparazione, ai fini della dichiarazione RW (non della rilevanza fiscale della plusvalenza), non può sussistere perchè è palesemente esclusa dalla legge. Per cui io continuo a ritenere corretto dichiarare nel quadro RW solo le cripto posseduta all'estero.
Un commercialista e un avvocato che ho sentito a riguardo mi hanno confermato questa tesi.
Questo dipende da che cosa intendi per bitcoin (ne abbiamo parlato anche in un altro thread): se lo identifichi con le chiavi private, allora hai ragione tu. Se i bitcoin li vedi solo nella blockchain, essi hanno invece un carattere intrinsecamente sovranazionale (non estero ma sovranazionale sì). Se tu mi dai 1 bitcoin non mi cedi la tua chiave privata, quindi mi sembra difficile sostenere l'associazione bitcoin-chiave privata. Un bitcoin è "italiano" finchè la chiave privata che ne controlla il possesso sta in Italia? Se sta nella blockchain sta un po' dappertutto. 2) se compro direttamente qualcosa con bitcoin (non cambio in euro), devo lo stesso calcolare le eventuali plusvalenze?
... 2)Si. Qualsiasi plusvalenza genera reddito imponibile. Ovviamente resta il limite dei 51k€. Ad esempio anche una transazione bitcoin-altcoin o altcoin-altcoin genera reddito imponibile, nonostante quella transazione non sia stata convertita in euro. Il commercialista a me ha fatto questo esempio: supponiamo che uno (uno a caso eh ) abbia fatto molte operazioni di scambio bitcoin-dollaro e che queste operazioni abbiano generato un reddito in dollari. E che questo reddito sia stato usato per acquistare bitcoin. In questo caso le plusvalenze fanno reddito imponibile nel momento in cui sono state generate e non nel momento in cui quei bitcoin saranno mai riconvertiti in euro. Sui cambi bitcoin/altcoin o altcoin/altcoin vale la stessa regola. Tutto questo è una logica conseguenza dell'equiparazione delle cripto alle valute estere. Se un trader su Forex fa operazioni sul cambio dollaro/sterlina, le eventuali plusvalenze generano reddito imponibile anche se a fine anno il trader nel portafoglio non converte quel guadagno in euro. Io intendevo: se uso bitcoin per comprare direttamente un bene/servizio (tipo la pizza), non un'altra moneta, mi sembra strano che si parli di reddito imponibile anche in quel caso, no? Nel momento in cui pago direttamente un bene pago già l'IVA, come si fa a mettersi a fare anche i calcoli su eventuali plusvalenze ogni volta che si acquista un bene?
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Per chi volesse apporfondire lascio il link della sentenza (ragazzi dai professiamo disintermediazione e poi ci affidiamo a siti terzi ) https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201907581&nomeFile=202001077_01.html&subDir=ProvvedimentiLa "chiccha" la metto subito in risalto : " Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti. " Tradotto in italiano corrente? Che vuol dire "non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria" ? Riporto alcuni altri passi che mi sembrano particolarmente significativi: Si rivela dunque infondata l’argomentazione della parte ricorrente secondo la quale le valute virtuali non dovrebbero essere dichiarate nel quadro RW perché non espressamente elencate nell’art. 4: la nozione di investimenti esteri, valevole ai fini del monitoraggio, è definita all’art. 1 del medesimo d.l., che concorre a definire la nozione degli “investimenti all’estero” e di “attività estere di natura finanziaria”, includendo in esse anche investimenti ed attività mediante impiego di valute virtuali; infondata è anche l’argomentazione secondo la quale i prestatori di servizi attinenti la moneta virtuale non sono operatori finanziari, posto che l’art. 1 cit. assoggetta agli obblighi di monitoraggio sia gli operatori finanziari che quelli non finanziari; irrilevante è la tesi secondo cui le monete virtuali sarebbero “mezzi di pagamento” (e non valute), perché la disposizione di cui all’art. 1 cit. è relativa alle operazioni compiute sia con valute virtuali sia con mezzi di pagamento in quanto tali.
La compilazione del quadro RW dipenderà pertanto dalla sussistenza degli obblighi di monitoraggio in capo ai soggetti a tali obblighi vincolati per effetto della normativa primaria e nei relativi limiti.
Si tratta di interventi normativi espliciti che sono rivolti a conferire un inquadramento formale alle categorie applicabili alle operazioni con le monete virtuali e come tali – differentemente da quanto sostenuto a sostegno del ricorso - si collocano in coerenza ed in continuità con l’elaborazione dogmatica dell’istituto, concorrendo a definirne il regime specie ai fini del monitoraggio e della prevenzione del riciclaggio, ma con evidenti ricadute anche in termini di trattamento fiscale.
Infatti, la nozione di cui alla lett. “qq” sopra riportata, non si limita a qualificare la moneta elettronica quale “mezzo di scambio”, ma contempla espressamente la possibilità che tramite il suo impiego si compiano operazioni di “acquisto beni e servizi” oppure “finalità di investimento”, recependo quella caratteristica duttile delle “rappresentazioni digitali di valori” già avvertita in dottrina - come si è visto dapprima - che consente a queste ultime di veicolare più tipologie di operazioni e scambi (aspetto, del resto, che le stesse parti ricorrenti evidenziano nella loro esposizione preliminare ai motivi di ricorso).
Ne deriva una qualificazione fondata su una definizione “funzionale” dell’oggetto (ovvero teleologica e non meramente tipologica), che impone di ricondurre alle pertinenti forme (esistenti) di tassazione non già il mero possesso di valute virtuali in quanto tali, bensì il loro impiego e la loro utilizzazione entro il novero delle diverse operazioni possibili, coerentemente con la loro natura effettiva, che è – per l’appunto - “rappresentativa di valori” (sia pure scaturente da un riconoscimento pattizio e volontario dei soggetti che le utilizzano), che, a loro volta, sono costituiti da utilità economiche e giuridiche come tali valutabili e pertinenti al patrimonio del soggetto titolare, quindi espressivi di capacità contributiva.
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l’accoglimento di una nozione “funzionale” della moneta virtuale, nei sensi che si sono indicati, comporta che è soggetta a tassazione non la moneta virtuale come mezzo finanziario in sé, ma l’utilizzo della moneta virtuale ai diversi fini che essa rende possibili
Tradotto: non importa cosa è la moneta virtuale, ma il come si utilizza questa “rappresentativa di valori”. I fini della dichiarazione sono: monitoraggio (per eventuale imposizione fiscale) e prevenzione del riciclaggio. in Italia il trattamento fiscale dell’uso della moneta elettronica ricade – per quanto concerne l’odierna controversia, inerente la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – entro il novero dell’art. 67 del DPR 22/12/1986 n. 917, come variamente indicato nelle Risoluzioni dall’Agenzia delle Entrate sopra indicate (per l’effetto, non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti, in quanto manca la finalità speculativa, salvo plusvalenze o minusvalenze allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici o “wallet” – conti digitali, per i quali la giacenza media superi i limiti meglio indicati all’art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter e comma 1 ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti da cessioni a termine, ex art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e CFD ex art. 67, comma 1, lett. c – quater) del TUIR; se tali redditi sono percepiti da persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, sono soggetti ad imposta con aliquota sostitutiva del 26 per cento, a norma dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono da indicarsi nel quadro RT del relativo Modello).
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A norma dell’art. 4 del d.l. 167/1990, conv. in l. 227/1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, residenti in Italia, che, nel periodo di imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi; è a questo fine che è stato inserito nel modello Unico il quadro RW (in ordine alle attività detenute all’estero, ordinariamente il contribuente assolve l’Imposta sul Valore degli immobili all’estero - IVIE - e l’imposta sul Valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero – IVAFE-; nel caso delle valute virtuali, come chiarito nelle Risoluzioni dell’Agenzia, l’IVAFE non è dovuta, dal momento che non si tratta di investimenti in depositi bancari ed a tale scopo si richiede la barratura della casella 20, posta in corrispondenza dei righi da RW1 a RW5).
Con l’Interpello nr. 956-39 del 2018 (anteriore alle istruzioni oggetto dell’odierno gravame), l’Agenzia aveva (già) espresso l’orientamento secondo il quale le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW (indicando di inserire nella colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 (“altre attività estere di natura finanziaria”).
Il quadro RW va compilato. Rimangono aperte diverse questioni: 1) nel momento in cui si comunica di possedere una certa cifra in euro di bitcoin, si solleva immediatamente la questione di dover essere in grado di dimostrare la provenienza di quei soldi (antiriciclaggio): qualunque furfante potrebbe dichiarare di avere 100k euro in bitcoin che non provengono da attività illecite, bisognerebbe quindi essere in grado di documentare come si sono acquistati quei bitcoin. Ma se sono passati anni (e anni fa non c'era alcuna norma a riguardo) uno potrebbe non avere materialmente le prove di tali acquisti legali. 2) se compro direttamente qualcosa con bitcoin (non cambio in euro), devo lo stesso calcolare le eventuali plusvalenze? 3) se invece di dichiarare nel 2019 uno dichiara nel 2020 o 2021 cambia qualcosa? Ovviamente sempre nel caso non si sia venduto nulla nel frattempo.
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Mi ero perso nel 2018 questo thread, molto interessante fra le altre cose. Visualizzare le immagini (meglio se animate) fa capire meglio certe cose.
Ad esempio, l'animazione di come funziona seno e coseno, fa capire in 2 secondi quello che invece capiresti in piu tempo. Quando ho fatto lezioni private di matematica, con un semplice disegno ho spiegato il teorema di pitagora in 10 sec.
Grazie, torna utilissimo tutto questo. Meritato.
Per la matematica (e non solo) ti consiglio il famoso canale youtube 3Blue1Brown: https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAwAd esempio, se uno vuole "vedere" il determinante di una matrice: https://www.youtube.com/watch?v=Ip3X9LOh2dkNota la citazione ad inizio video: "The purpose of computation is insight, not numbers" (Richard Hamming)
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Ah, non avevo visto che avevi riportato già la notizia. Meglio due volte che nessuna
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