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Author Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin  (Read 251669 times)
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October 28, 2015, 03:48:58 PM
 #901

Domanda: se ho inviato 3000€ in totale a Bitstamp tra il 2014 e il 2015 per convertirli in $ e comprare BTC, e poi (per es. nei primi mesi del 2016) Bitstamp mi invierà un bonifico di 5000€ frutto della vendita dei BTC e del cambio da $ a €, quanto dovrò pagare di tasse sui 2000€ che avrò guadagnato?

Dovrò dichiarare questi 2000€ per es. sotto la voce "redditi diversi" dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi 2016 (quindi quella che presenterò nella primavera 2017) e applicare l'aliquota del 26% in quanto plusvalenza?
Oppure l'intermediazione di Bitstamp corrisponde a qualche altro regime tributario?
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October 28, 2015, 07:02:37 PM
 #902

Domanda: se ho inviato 3000€ in totale a Bitstamp tra il 2014 e il 2015 per convertirli in $ e comprare BTC, e poi (per es. nei primi mesi del 2016) Bitstamp mi invierà un bonifico di 5000€ frutto della vendita dei BTC e del cambio da $ a €, quanto dovrò pagare di tasse sui 2000€ che avrò guadagnato?

Dovrò dichiarare questi 2000€ per es. sotto la voce "redditi diversi" dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi 2016 (quindi quella che presenterò nella primavera 2017) e applicare l'aliquota del 26% in quanto plusvalenza?
Oppure l'intermediazione di Bitstamp corrisponde a qualche altro regime tributario?

Sotto €8.000,00 come lavoratore autonomo non occorre dichiarare nulla.

Se ha altri redditi ed il totale supera €8.000,00 deve dichiarare i guadagni da trading e similari nel quadro RW del modello unico.
http://www.fiscomania.com/2015/04/il-nuovo-quadro-rw-in-unico-2015/


Cordiali saluti.


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October 28, 2015, 11:17:19 PM
 #903

Domanda: se ho inviato 3000€ in totale a Bitstamp tra il 2014 e il 2015 per convertirli in $ e comprare BTC, e poi (per es. nei primi mesi del 2016) Bitstamp mi invierà un bonifico di 5000€ frutto della vendita dei BTC e del cambio da $ a €, quanto dovrò pagare di tasse sui 2000€ che avrò guadagnato?

Dovrò dichiarare questi 2000€ per es. sotto la voce "redditi diversi" dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi 2016 (quindi quella che presenterò nella primavera 2017) e applicare l'aliquota del 26% in quanto plusvalenza?
Oppure l'intermediazione di Bitstamp corrisponde a qualche altro regime tributario?

Sotto €8.000,00 come lavoratore autonomo non occorre dichiarare nulla.

Se ha altri redditi ed il totale supera €8.000,00 deve dichiarare i guadagni da trading e similari nel quadro RW del modello unico.
http://www.fiscomania.com/2015/04/il-nuovo-quadro-rw-in-unico-2015/


Cordiali saluti.

Grazie per la risposta. Ho altri redditi come lavoratore autonomo che mi portano oltre gli 8000€, quindi devo dichiarare.
L'unico dubbio che mi resta è se dichiarare nel quadro RW o RT, infatti in questo articolo per le plusvalenze da compravendita di bitcoin suggerisce RT:
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/09/01/vuoi-usare-i-bitcoin-ecco-cosa-ne-pensa-il-fisco-in-italia-e-in-europa/?refresh_ce=1

"Imposte dirette – persone fisiche – IRPEF
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede la categoria dei redditi diversi da capitale all’art. 67 se c’è una differenza tra prezzo di acquisto e vendita di beni o titoli. In particolare, per i bitcoin, il differenziale sarà costituito dalla differenza tra il costo di acquisto (somma in euro pagata per ottenere criptovaluta) e il ricavato (somma ricevuta per la cessione di criptovaluta). Tali differenze dovranno essere dichiarate solo in UNICO persone fisiche nel quadro RT.

L’eventuale eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi simili dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto anno. Le minusvalenze sono deducibili da redditi della stessa natura. Il differenziale positivo delle plusvalenze e minusvalenze sarà tassato in dichiarazione annuale nella misura del 26 per cento. Il contribuente ha l’onere di predisporre idonea documentazione e comunque seguendo la regola di “cassa”, vale a dire che i differenziali sono realizzati al momento della cessione."

Però si riferisce allo scambio diretto di bitcon, non con un'intermediazione come nel mio caso (tramite Bitstamp), quindi forse io dovrei usare il quadro RW.
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October 28, 2015, 11:53:14 PM
 #904


Grazie per la risposta. Ho altri redditi come lavoratore autonomo che mi portano oltre gli 8000€, quindi devo dichiarare.
L'unico dubbio che mi resta è se dichiarare nel quadro RW o RT, infatti in questo articolo per le plusvalenze da compravendita di bitcoin suggerisce RT:
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/09/01/vuoi-usare-i-bitcoin-ecco-cosa-ne-pensa-il-fisco-in-italia-e-in-europa/?refresh_ce=1

"Imposte dirette – persone fisiche – IRPEF
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede la categoria dei redditi diversi da capitale all’art. 67 se c’è una differenza tra prezzo di acquisto e vendita di beni o titoli. In particolare, per i bitcoin, il differenziale sarà costituito dalla differenza tra il costo di acquisto (somma in euro pagata per ottenere criptovaluta) e il ricavato (somma ricevuta per la cessione di criptovaluta). Tali differenze dovranno essere dichiarate solo in UNICO persone fisiche nel quadro RT.

L’eventuale eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi simili dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto anno. Le minusvalenze sono deducibili da redditi della stessa natura. Il differenziale positivo delle plusvalenze e minusvalenze sarà tassato in dichiarazione annuale nella misura del 26 per cento. Il contribuente ha l’onere di predisporre idonea documentazione e comunque seguendo la regola di “cassa”, vale a dire che i differenziali sono realizzati al momento della cessione."

Però si riferisce allo scambio diretto di bitcon, non con un'intermediazione come nel mio caso (tramite Bitstamp), quindi forse io dovrei usare il quadro RW.

Ci vuole un commercialista per valutare il suo caso specifico.

I guadagni dal trading o da redditi esteri si dichiarano nel quadro RW.

Essendo io sotto la soglia imponibile non dichiaro nulla al momento.

Consiglio di rivolgersi ad un commercialista per valutare il suo caso specifico.


Cordiali saluti.


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November 01, 2015, 01:36:28 PM
 #905

io avendo prelevato da bitstamp nel 2015, nel 2016 dichiarerò il mio account bitstamp al fisco.
Non ho capito come devo calcolare la tassazione, cioè se io sul conto bitstamp ho zero ma ci ho venduto 10k eur di btc e li ho preleveati, quando devo dichiarare ?
Non sto parlando della tassazione capital gain.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-09-03/conti-esteri-limiti-variabili--094658.shtml?uuid=AB6ZlvpB
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November 17, 2015, 12:34:46 PM
 #906

Vuoi usare i bitcoin? Ecco cosa ne pensa il Fisco in Italia e in Europa
scritto da Massimo Chiriatti il 01 Settembre 2015

La natura dirompente delle criptovalute, tra le quali il bitcoin, innesca una serie di interrogativi sul versante tributario per l’imprenditore che intende usarle nella propria impresa. Alcuni Paesi, tra i quali Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito e Australia, hanno realizzato studi e riflessioni multidisciplinari sottolineandone l’utilità e la portata innovativa e le rispettive Autorità Tributarie hanno già dato indicazioni operative.

Il Governo e il Parlamento italiano finora non si sono espressi, lasciando le imprese nell’incertezza, dato che non ci sono né studi ufficiali né chiarimenti interpretativi, se non un’audizione a Montecitorio. Bankitalia ha chiarito come “in Italia l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale”, ma è stato l’unico ente italiano a pronunciarsi.

Al momento, quindi, è il consulente tributario che si incarica di qualificare giuridicamente la criptovaluta in ogni normativa fiscale. A tal fine, sulla base di quanto indicato, affrontiamo le normative applicabili su IVA e Imposte Dirette.

IVA
I Paesi membri hanno preso posizioni difformi per le transazioni con i bitcoin: alcune propendono per l’esenzione IVA (Spagna, Regno Unito, Belgio, Finlandia), altri per l’imponibilità (Estonia, Polonia); gli altri non hanno espresso alcuna posizione. La Svezia ha sollevato una questione pregiudiziale (caso C-264/14) se il cambio tra valuta a corso legale e bitcoin costituisca prestazione di servizi e se sia imponibile a IVA.

Nel merito la Commissione Europea sta sostenendo l’esenzione IVA e lo ha descritto nel documento del Comitato IVA “VAT treatment of Bitcoin”. Anche l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia Europea, il 16 Luglio 2015, ha concluso per l’esenzione lVA assimilandola (ai soli fini IVA) a valute estere.

A livello italiano, invece, giace un interpello che propone l’esenzione IVA presso l’Agenzia delle Entrate in attesa di risposta.

Quindi, l’uso di Bitcoin in Unione Europea è – al momento – presumibilmente esente da IVA. L’imprenditore potrà accettarli e ricederli in esenzione IVA, fermo restando le ordinarie regole per le cessioni dei beni e servizi.

Per esemplificare, nella vendita di un bene con pagamento in bitcoin, il commerciante emetterà scontrino / fattura normalmente (esempio: euro 200 + 22% IVA) e accetterà in pagamento 1 bitcoin. Il commerciante potrà scambiare i bitcoin contro euro in esenzione IVA per il loro valore di mercato.

Imposte dirette – persone fisiche – IRPEF
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede la categoria dei redditi diversi da capitale all’art. 67 se c’è una differenza tra prezzo di acquisto e vendita di beni o titoli. In particolare, per i bitcoin, il differenziale sarà costituito dalla differenza tra il costo di acquisto (somma in euro pagata per ottenere criptovaluta) e il ricavato (somma ricevuta per la cessione di criptovaluta). Tali differenze dovranno essere dichiarate solo in UNICO persone fisiche nel quadro RT.

L’eventuale eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi simili dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto anno. Le minusvalenze sono deducibili da redditi della stessa natura. Il differenziale positivo delle plusvalenze e minusvalenze sarà tassato in dichiarazione annuale nella misura del 26 per cento. Il contribuente ha l’onere di predisporre idonea documentazione e comunque seguendo la regola di “cassa”, vale a dire che i differenziali sono realizzati al momento della cessione.

Per esemplificazione, nell’anno 2015 si acquista 1 bitcoin a 200 euro, si cede a 300, si riacquistano 2 bitcoin a 250, e se ne cede uno solo a 200 euro. In questo caso il reddito sarà di 100 (prima transazione) – 50 (seconda transazione) = 50 di reddito imponibile (da dichiarare e tassare al 26%), con 1 bitcoin residuo, con valore di carico a 250 euro.

Imprese – Imposte dirette
L’imprenditore deve inserire le operazioni in criptovalute nella propria contabilità e rappresentarle in bilancio. Anche in questo caso, con l’eccezione di Spagna e Finlandia, nessuno Stato ha indicato principi contabili. Occorre valutare caso per caso per individuare le soluzioni idonee al rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Ogni azienda dovrà quindi rappresentare nella propria contabilità gli acquisti e le vendite di criptovaluta: chi le accetta in pagamento dovrà contabilizzare (similmente a valute estere) il differenziale da far confluire nel risultato di esercizio. Nel caso in cui il commerciante detenga criptovalute a fine anno, dovrà dare adeguata informazione nel bilancio, tenendo conto del fair value o valore corrente.

Per esemplificazione: nell’anno 2015 si acquistano 2 bitcoin a 250 euro, se ne vende uno solo a 300 euro e a fine anno la valutazione è di 220 euro. Il risultato economico del 2015 sarà: 50 (cessione) – 30 (svalutazione di fine anno non deducibile fiscalmente) = 20 euro. Invece, il reddito imponibile sarà di 50 euro, dato che i differenziali valgono solo quando realizzati. Il bitcoin avrà quindi valore fiscale di 250 euro (costo di acquisto) indipendentemente dalle valutazioni di fine anno.

Articolo realizzato in collaborazione con Stefano Capaccioli, autore di una monografia e di saggi in materia, dottore commercialista in Arezzo e co-fondatore di assob.it

Disclaimer
Come si evince, la materia è ancora soggetta a libera interpretazione. Riteniamo che siano necessari studi di approfondimento con emanazione di norme interpretative per dare un quadro giuridico stabile agli operatori.http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/09/01/vuoi-usare-i-bitcoin-ecco-cosa-ne-pensa-il-fisco-in-italia-e-in-europa/
acquafredda
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November 17, 2015, 06:51:13 PM
 #907

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Per esemplificare, nella vendita di un bene con pagamento in bitcoin, il commerciante emetterà scontrino / fattura normalmente (esempio: euro 200 + 22% IVA) e accetterà in pagamento 1 bitcoin. Il commerciante potrà scambiare i bitcoin contro euro in esenzione IVA per il loro valore di mercato.

Noi è da sempre che abbiamo trattato il btc in questa maniera: dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea finalmente il parere di un altro commercialista.
pompatore
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December 19, 2015, 11:57:35 AM
 #908

La questione contabile/fiscale è a mio avviso cruciale, se si vuole diffondere l'uso del Bitcoin. Ne stavamo discutendo proprio ora sul canale IRC, e purtroppo continua ad essere aperto un grosso punto interrogativo.

Secondo me, l'analogia su cui potrebbe basarsi un ragionamento solido è quella col baratto. Qualcuno sa come viene gestito dal punto di vista contabile e fiscale il baratto a livello commerciale (e quindi non tra semplici privati)? C'è qualche commercialista in ascolto, o qualcuno che ne conosca almeno uno?

Grazie!

Uno dei primi ostacoli con cui si confronta un’Azienda nel momento in cui decide di avvalersi del Baratto Commerciale, solitamente e` la perplessita` che la compravendita fatta tramite cambio merci non abbia riscontro nelle norme fiscali e che il Contabile/Commercialista avra` difficolta` a inquadrare fiscalmente questo tipo di operazione.
Cosa dice la legge e il fisco al riguardo?
Aspetti fiscali e normativi delle società di scambio o Barter Company:
Le operazioni di scambio o barter trading fra imprese sono regolate in Italia da una
normativa, che prevede una regolare emissione di fattura da parte dell’azienda che
consegna i beni o i servizi all’azienda che li riceve. La fattura dovrà riportare un’apposita
dicitura, che identifica, a fronte della transazione, il mancato flusso finanziario del
corrispettivo economico e la contestuale acquisizione del credito che sarà successivamente
compensato con altre fatture di fornitura a debito. Crediti e debiti così maturati verranno
normalmente iscritti a bilancio.
Obblighi fiscali nei processi di scambio:
Nel nostro paese un impresa può liberamente scambiare o barattare i suoi beni o i suoi
servizi poiché il baratto è perfettamente legale, sia quando avviene fra privati, sia quando
avviene fra aziende e sia quando avviene tra aziende e privati.
Tali operazioni di scambio non presentano, secondo la nostra normativa fiscale, diversità
sostanziali rispetto alle operazioni saldate attraverso l’utilizzo del denaro, in quanto i beni
o i servizi consegnati o effettuati in cambio di altri beni o servizi vengono considerati mezzi
di pagamento alternativi alla moneta di conto.
Pertanto quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio
di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni
imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72).
Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3
DPR 633/1972).
Ai fini IVA la legge dice che “Le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o
prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono
soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle
quali sono effettuate.”
L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un
contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11
e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972.
Ai fini IVA è considerato un’operazione di permuta anche lo scambio di beni contro servizi
o servizi contro servizi.
“Un’operazione di permuta è composta da più operazioni di scambio che, ai fini IVA, vanno
valutate in maniera pienamente autonoma. La conseguenza è che ognuna delle operazioni
rilevanti per la permuta soggiace autonomamente a tutti gli obblighi imposti e deve essere
valutata separatamente mantenendo evidenti le eventuali differenze tra i valori imponibili.
Le operazioni vanno dunque viste isolatamente come se si fosse di fronte a singole
operazioni.”
Quindi niente paura! E` tutto gia` regolamentato dalla legge fiscale e, “giustamente” soggetto alle identiche imposte applicate sulle normali compravendite.
Comunque, vorrei fare una considerazione personale:
Tenendo conto che il Baratto Commerciale non constituira` il 100% degli affari commerciali di un’Azienda, ma solo una percentuale che nei migliori casi potrebbe arrivare al 20%, se le transazioni in Baratto saranno gestite in modo tale che entro l’anno fiscale vendite e acquisti si compensino, allora anche gli oneri fiscali e le imposte si compenseranno e quindi sulle transazioni in Baratto si potranno azzerare le imposte.
Ovviamente per ottenere questo risultato, consiglio alle Aziende e ai Professionisti di affidarsi ad una Societa` che operi nel Settore del Baratto Commerciale in modo serio e professionale, cosi`, mentre voi vi occuperete dei vostri affari, tale Societa` specializzata vi aiutera` a raggiungere i migliori risultati economici e fiscali.
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December 19, 2015, 03:49:05 PM
 #909

In realtà ormai (almeno nell'UE) è stato chiarito che i bitcoin non sono soggetti a IVA, e quindi vanno banalmente trattati come una qualsiasi moneta estera: il baratto non è più la strada da seguire.

Tutto quanto detto qui è l'opinione di un non professionista del settore; consiglio in ogni caso di avvalersi di un bravo commercialista.

Ciao!

“…virtual currencies, could have a substitution effect on central bank money if they become widely accepted.”
ECB Report, October 2012
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December 19, 2015, 04:02:20 PM
 #910

In realtà ormai (almeno nell'UE) è stato chiarito che i bitcoin non sono soggetti a IVA, e quindi vanno banalmente trattati come una qualsiasi moneta estera: il baratto non è più la strada da seguire.

Tutto quanto detto qui è l'opinione di un non professionista del settore; consiglio in ogni caso di avvalersi di un bravo commercialista.

Ciao!

Sottoscrivo.

I bitcoin sono moneta (digital currency, valuta virtuale)
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf

I bitcoin sono esenti IVA.
http://www.coindesk.com/european-exchanges-react-to-bitcoin-vat-exemption/

Cordiali saluti.


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December 19, 2015, 05:29:54 PM
 #911

In realtà ormai (almeno nell'UE) è stato chiarito che i bitcoin non sono soggetti a IVA, e quindi vanno banalmente trattati come una qualsiasi moneta estera: il baratto non è più la strada da seguire.

Tutto quanto detto qui è l'opinione di un non professionista del settore; consiglio in ogni caso di avvalersi di un bravo commercialista.

Ciao!

Sottoscrivo.

I bitcoin sono moneta (digital currency, valuta virtuale)
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf

I bitcoin sono esenti IVA.
http://www.coindesk.com/european-exchanges-react-to-bitcoin-vat-exemption/

Cordiali saluti.

Non avevo letto quel documento della Banca d'Italia e devo dire che mi piace. Praticamente dice in modo chiaro che le valute virtuali possono essere accettate dagli esercenti e che ciò è perfettamente legale. Inoltre, gran parte del documento funge da avviso agli sprovveduti che si vogliono avventurare in un mondo di cui capiscono poco o nulla: "il giocattolino è bello, ma dovete stare attenti perché se vi fate male, nessuno vi tutela e sono cacchi vostri".

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December 19, 2015, 07:01:52 PM
 #912


Non avevo letto quel documento della Banca d'Italia e devo dire che mi piace. Praticamente dice in modo chiaro che le valute virtuali possono essere accettate dagli esercenti e che ciò è perfettamente legale. Inoltre, gran parte del documento funge da avviso agli sprovveduti che si vogliono avventurare in un mondo di cui capiscono poco o nulla: "il giocattolino è bello, ma dovete stare attenti perché se vi fate male, nessuno vi tutela e sono cacchi vostri".

Italia
http://cointelegraph.it/news/115113/intesa-sanpaolo-presenta-allesma-il-suo-parere-su-bitcoin-e-blockchain
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-01/20150130_II15.pdf
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf

Europa
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_IT_TRA.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

Internazionale
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf


Cordiali saluti.


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IdiDiMarzo84
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December 20, 2015, 11:45:31 AM
 #913

La sostanza dunque è che in Italia siamo ancora in presenza di un grande BOH.Volete la mia?Io non mi fiderei,mi terrei sotto la soglia di 8000€ annui (basta far arrivare il ricavato della vendita di btc sul conto di una persona senza redditi,i btc non sono mica nominali...) e pace.Autodenunciandosi secondo me c'è il rischio che tra qualche anno vantino altre pretese...poi starebbe a te dimostrare che non è così visto che parliamo di interpretazioni,e sappiamo tutti come funzionano queste cose in Italia:la parola dell'AdE vale più di quella del contribuente
pompatore
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February 07, 2016, 05:20:02 PM
 #914

La sostanza dunque è che in Italia siamo ancora in presenza di un grande BOH.Volete la mia?Io non mi fiderei,mi terrei sotto la soglia di 8000€ annui (basta far arrivare il ricavato della vendita di btc sul conto di una persona senza redditi,i btc non sono mica nominali...) e pace.Autodenunciandosi secondo me c'è il rischio che tra qualche anno vantino altre pretese...poi starebbe a te dimostrare che non è così visto che parliamo di interpretazioni,e sappiamo tutti come funzionano queste cose in Italia:la parola dell'AdE vale più di quella del contribuente

e qui entriamo nel riciclaggio...

in ogni caso se io nel 2015 ho venduto btc su bistamp per 30k e li ho incassati su conto corrente italiano
ora dovo fare la denuncia dei redditi, dichiaro di avere avuto 30k su bistamp e di avere un capital gain di tot, sono apposto? devo allegare documentazione?

cmq a proposito di antiriciclaggio, l'altro giorno mi chiama la banca per un aggiornamento periodico dei dati del profilo cliente per l'antiriciclaggio appunto, poi mentre ero li parlando del piu e del meno gli ho parlato dei bitcoin , il tizio manco sapeva cosa fossero.

pompatore
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February 29, 2016, 08:15:53 PM
 #915

ho preso appuntameno al caaf per fare il 730
devo dichiarare 4000 eur di capital gain per compravendita btc e poi devo dichiarare il mio account bitstamp.
che documenti devo portare?
dave00
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March 07, 2016, 09:25:48 AM
 #916

Quindi alla fine visto che sono considerati come valuta estera, se io vendo tot btc li segno sotto redditi diversi?  Huh

To the moon!!! ┗(°0°)┛
Melupira89
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April 08, 2016, 01:58:43 PM
 #917

Quindi alla fine visto che sono considerati come valuta estera, se io vendo tot btc li segno sotto redditi diversi?  Huh

Ciao, si deve fare il calcolo sul "gain" fatto tra acquisto dei btc e la vendita il profitto deve essere dichiarato nei redditi diversi, quadro rw del modello unico, la percentuale da versare è del 26% per adesso

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April 08, 2016, 02:00:16 PM
 #918

Quindi alla fine visto che sono considerati come valuta estera, se io vendo tot btc li segno sotto redditi diversi?  Huh

Ciao, si deve fare il calcolo sul "gain" fatto tra acquisto dei btc e la vendita il profitto deve essere dichiarato nei redditi diversi, quadro rw del modello unico, la percentuale da versare è del 26% per adesso

sotto gli 8000euro non va dichiarato nulla?

In summary, the Intel Management Engine and its applications are a backdoor with total access to and control over the rest of the PC. The ME is a threat to freedom, security, and privacy, and the libreboot project strongly recommends avoiding it entirely. Since recent versions of it can’t be removed, this means avoiding all recent generations of Intel hardware. details https://libreboot.org/faq.html#intelme --- https://tehnoetic.com/laptops --- https://store.vikings.net/x200-ryf-certfied
Melupira89
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April 08, 2016, 02:10:40 PM
 #919

Quindi alla fine visto che sono considerati come valuta estera, se io vendo tot btc li segno sotto redditi diversi?  Huh

Ciao, si deve fare il calcolo sul "gain" fatto tra acquisto dei btc e la vendita il profitto deve essere dichiarato nei redditi diversi, quadro rw del modello unico, la percentuale da versare è del 26% per adesso

sotto gli 8000euro non va dichiarato nulla?

se il reddito complessivo non supera gli 8000 euro no, consiglio di dichiarare se si hanno altri redditi da lavoratore dipendente e si superano gli 8000, anche 1000 euro di gain, nel caso di p.iva meglio sentire un commercialista

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Melupira89
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April 08, 2016, 02:13:08 PM
 #920

Quindi alla fine visto che sono considerati come valuta estera, se io vendo tot btc li segno sotto redditi diversi?  Huh

Ciao, si deve fare il calcolo sul "gain" fatto tra acquisto dei btc e la vendita il profitto deve essere dichiarato nei redditi diversi, quadro rw del modello unico, la percentuale da versare è del 26% per adesso

sotto gli 8000euro non va dichiarato nulla?

se il reddito complessivo non supera gli 8000 euro no, consiglio di dichiarare se si hanno altri redditi da lavoratore dipendente e si superano gli 8000, anche 1000 euro di gain, nel caso di p.iva meglio sentire un commercialista

ricordiamoci che l'ADE fa i controlli incrociati con i conti correnti aperti in Italia, l'unica maniera per non dover dichiarare è usare i btc e non venderli

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