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Author Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin  (Read 258710 times)
Maicol792
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December 27, 2017, 04:28:26 PM
 #1761

io credo ne ne potremmo scrivere anche mille di pagine ... ma purtroppo in mancanza di una normativa apposita sulla questione ... e basandoci solo sulla documentazione ad oggi esistente... possiamo fare solo delle interpretazioni ... e cautelativamente la peggiore o meglio più gravosa situazione è quella che tutela di più chi ha necessità di fare queste operazioni, naturalmente è quella che tutela di più ma danneggia anche di più il soggetto coinvolto ... onestamente per una persona che ha dei bitcoin e non ha di fatto mai mostrato un intento speculativo vedersi defalcare in tassazione un 26% è un po troppo sinceramente dal mio punto di vista.
Pinty87
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December 27, 2017, 04:59:15 PM
 #1762

Jack0m, oltre che già' soffocati da una pressione fiscale oltre i limiti dell'immaginabile, quando lo stato ti toglie tutto e ti tartassa di buste verdi lo fa senza pieta'. Non pagare le tasse e' solo una forma di difesa verso un'aguzzino spietato e disumano.

Ad ogni modo, la vendita a mano ovviamente ha dei limiti. Ma se veramente ne devi vendere tanti, ci sono soluzioni valide in altri lidi. (legali, ma sicuramente costose ed ovviamente offshore). Poi ognuno fa come vuole. Non tutti possono servirsi di certe soluzioni, non tutti ne hanno il carattere.
jack0m
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December 27, 2017, 06:54:37 PM
 #1763

Jack0m, oltre che già' soffocati da una pressione fiscale oltre i limiti dell'immaginabile, quando lo stato ti toglie tutto e ti tartassa di buste verdi lo fa senza pieta'. Non pagare le tasse e' solo una forma di difesa verso un'aguzzino spietato e disumano.

Ad ogni modo, la vendita a mano ovviamente ha dei limiti. Ma se veramente ne devi vendere tanti, ci sono soluzioni valide in altri lidi. (legali, ma sicuramente costose ed ovviamente offshore). Poi ognuno fa come vuole. Non tutti possono servirsi di certe soluzioni, non tutti ne hanno il carattere.

guarda che sulla questione della vessazione dei contribuenti da parte di questo fisco parassita, per alimentare sprechi statali, clientele e ruberie varie, ci sono in giro alcuni miei post che risalgono a tempo addietro, per cui non è questo ad essere in discussione. Voglio come tutti qui pagare il meno possibile di tasse, e senz'altro non intendo regalare ai suddetti parassiti più di quanto non sia tenuto a fare, ma voglio trovare il modo che mi faccia sentire il più possibile con le spalle coperte. Per questo ritengo utile il parere di una figura come un Difensore Tributario, specialmente di uno che si è occupato a lungo degli aspetti fiscali delle criptovalute, e spero che questi esperti proseguano nella discussione aiutandoci a fare chiarezza.

Money is a hoax. Debt is slavery. Consumerism is toxic.
Nuark
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December 27, 2017, 09:05:25 PM
 #1764


ma quindi la soglia di controvalore di 51.645,69 euro si applicherebbe solo su bitcoin depositati su exchange, e non su quelli tenuti in un wallet personale, ho capito bene?
Ma allora anche se si avesse un milione in bitcoin, basterebbe trasferirli su exchange in tranche da 50k alla volta (edit: anzi neanche, perché sotto i 7 giorni non sia applica alcuna soglia!) e ogni volta prelevarli subito dopo la vendita, per non incorrere in tassazione? Possibile una scappatoia così facile? Huh

Esatto, però non vediamola come una scappatoia. E’ così per legge. Leggetevi le norme o almeno questo articolo del Sole 24 Ore con cui mi trovo abbastanza d’accordo: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-09-06/le-operazioni-bitcoin-non-tassabili-come--banconote--215301.shtml?uuid=ADjn9vFB

In definitiva una chiave di lettura importante (mi ripeto nuovamente) la da la circolare 165/E del 1998, paragrafo 2.2.3 ci dice che: “Considerato tuttavia che sarebbe stato alquanto problematico accertare di volta  in volta quando la disponibilità della valuta sia stata acquisita è mantenuta per finalità d'investimento finanziario, il legislatore ha stabilito che tale finalità deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge in due diverse ipotesi e cioè nelle ipotesi in cui la valuta sia stata CEDUTA A TERMINE ovvero immessa su DEPOSITI o conti correnti”.
Nuark
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December 27, 2017, 09:38:32 PM
 #1765

ho scritto presunta evasione fiscale, visto che dopo quasi 90 pagine di discussione ancora non si è arrivati a una risposta certa sulla tassabilità o meno delle plusvalenze da vendita di bitcoin. Riporto un dibattito interessante con la partecipazione di Stefano Capaccioli, considerato un esperto piuttosto autorevole in materia, in cui si sollevano dubbi interpretativi e si sottolineano incoerenze nella posizione dell'AdE espressa con la più volte citata risoluzione 72/E del 02.09.2016: https://www.facebook.com/lucaferrini.dt/videos/1991178827797969/
Poi se ti senti così tranquillo a commettere un reato perché sei sicuro di non essere scoperto, fai come vuoi, la decisione è tua.

Le risoluzioni dell'AdE hanno valenza, in caso di contenzioso, esclusivamente nei confronti di chi ha posto il quesito: "La risposta deve essere scritta e motivata, e vincola “ogni organo della amministrazione”, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza, e limitatamente al richiedente".

Consultate un professionista, inquadrate per bene il vostro caso e fate interpello. Sarei curioso di sapere quale quesito porrebbe e quale condotta proporrebbe di adottare il Dr. Capaccioli.

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12230-nuova-disciplina-degli-interpelli-il-vademecum-delle-entrate.html

https://www.tuttocamere.it/files/camcom/Interpello_Istanza.pdf
Maicol792
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December 27, 2017, 10:19:45 PM
 #1766

che ne dite se sulla base di queste 89 pagine di discussione proviamo a scrivere in modo lineare una guida "passo passo" for dummies di come comportarsi in caso di incasso di cryptovalute sul proprio conto corrente italiano? (cosi almeno cerchiamo di fare il punto della situazione) che ne dite?
jack0m
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December 27, 2017, 11:00:54 PM
Last edit: December 27, 2017, 11:35:44 PM by jack0m
 #1767

ho scritto presunta evasione fiscale, visto che dopo quasi 90 pagine di discussione ancora non si è arrivati a una risposta certa sulla tassabilità o meno delle plusvalenze da vendita di bitcoin. Riporto un dibattito interessante con la partecipazione di Stefano Capaccioli, considerato un esperto piuttosto autorevole in materia, in cui si sollevano dubbi interpretativi e si sottolineano incoerenze nella posizione dell'AdE espressa con la più volte citata risoluzione 72/E del 02.09.2016: https://www.facebook.com/lucaferrini.dt/videos/1991178827797969/
Poi se ti senti così tranquillo a commettere un reato perché sei sicuro di non essere scoperto, fai come vuoi, la decisione è tua.

Le risoluzioni dell'AdE hanno valenza, in caso di contenzioso, esclusivamente nei confronti di chi ha posto il quesito: "La risposta deve essere scritta e motivata, e vincola “ogni organo della amministrazione”, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza, e limitatamente al richiedente".

Consultate un professionista, inquadrate per bene il vostro caso e fate interpello. Sarei curioso di sapere quale quesito porrebbe e quale condotta proporrebbe di adottare il Dr. Capaccioli.

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12230-nuova-disciplina-degli-interpelli-il-vademecum-delle-entrate.html

https://www.tuttocamere.it/files/camcom/Interpello_Istanza.pdf

il problema è che mi pare lo stesso Capaccioli, nell'intervista che ho riportato sopra, ha detto che l'AdE, mentre inizialmente rispondeva all'interpello entrando nel merito del singolo caso, adesso o risponde che è inammissibile o si limita a rimandare alla stessa risoluzione e alle normative di riferimento: in pratica di fatto non ti risponde...

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Talkin Loud
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December 28, 2017, 03:32:18 PM
 #1768

Quote
o si limita a rimandare alla stessa risoluzione e alle normative di riferimento:

Rispondendo in questo modo, forse estende la validità di quella risoluzione anche per chi chiede i successivi interpelli?




che ne dite se sulla base di queste 89 pagine di discussione proviamo a scrivere in modo lineare una guida "passo passo" for dummies di come comportarsi in caso di incasso di cryptovalute sul proprio conto corrente italiano? (cosi almeno cerchiamo di fare il punto della situazione) che ne dite?
Sarebbe una buona idea se solo si fosse giunti ad una conclusione Smiley
redsn0w
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#Free market


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December 28, 2017, 06:03:26 PM
 #1769

che ne dite se sulla base di queste 89 pagine di discussione proviamo a scrivere in modo lineare una guida "passo passo" for dummies di come comportarsi in caso di incasso di cryptovalute sul proprio conto corrente italiano? (cosi almeno cerchiamo di fare il punto della situazione) che ne dite?

Queste 89 pagine di thread sono solo una infarinatura, prima di arrivare ad una conclusione ne dovranno essere fatte altre centinaia.... e soprattutto finche lo stato non legifera, si può solo attendere.
Maicol792
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December 28, 2017, 06:11:57 PM
 #1770

che ne dite se sulla base di queste 89 pagine di discussione proviamo a scrivere in modo lineare una guida "passo passo" for dummies di come comportarsi in caso di incasso di cryptovalute sul proprio conto corrente italiano? (cosi almeno cerchiamo di fare il punto della situazione) che ne dite?

Queste 89 pagine di thread sono solo una infarinatura, prima di arrivare ad una conclusione ne dovranno essere fatte altre centinaia.... e soprattutto finche lo stato non legifera, si può solo attendere.

Infatti pienamente d'accordo .. sopratutto dopo aver ascoltato l'incontro a 3 degli esperti tra cui Capaccioli ... la cosa è alquanto sempre più confusionaria o meglio si presta a mille interpretazioni e diversi punti di vista ... quindi fino a quando la cosa non sarà "normata" a dovere e spero in modo chiaro ... alquanto improbabile visto il modus di leggiferare in italia ... che dio ce la mandi buona  Smiley
Federchico
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December 29, 2017, 10:39:16 AM
 #1771

Ciao a tutti, sono nuovo e mi sono letto quasi tutto il thread per capire la vostra opinione.

Mi sembra che nel caso la plusvalenza sia inferiore ai famosi 51000 euro sia chiaro che non c’è tassazione, ma che succede per cifre superiori.

La risoluzione 72 non ne parla, dice solo che la cripto non è speculazione.
Alcuni siti ed alcuni autorevoli commercialisti scrivono che sopra ai 51000 si paga il 26%, ma anche qui sono solo loro supposizioni e deduzioni.

Alcuni hanno mandato degli interpelli all’ADE e hanno risposto che non c’è tassazione, mi pare che la richiesta di “Pompatore” e la successiva risposta siano molto chiare.... MA CHE CIFRE HA DICHIARATO POMPATORE???
Mi sembra evidente che se ha ipotizzato una plus di 100000 euro siamo a posto, ma se la risposta si riferisce a meno di 51000 euro, mi sembra evidente che ancora non è chiaro nulla?

Perdonatemi se la mia analisi è già stat fatta, ma non ne ho trovato risposta.....

Grazie a tutti e Auguri!!
Nuark
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December 29, 2017, 02:18:52 PM
 #1772


Mi sembra che nel caso la plusvalenza sia inferiore ai famosi 51000 euro sia chiaro che non c’è tassazione, ma che succede per cifre superiori.

C’è tassazione solo sulle operazioni a TERMINE.

La risoluzione 72 non ne parla, dice solo che la cripto non è speculazione.

E’ speculativa se si compiono operazioni a TERMINE.

Alcuni siti ed alcuni autorevoli commercialisti scrivono che sopra ai 51000 si paga il 26%, ma anche qui sono solo loro supposizioni e deduzioni.

Giustamente, supposizioni e interpretazioni soggettive.

Alcuni hanno mandato degli interpelli all’ADE e hanno risposto che non c’è tassazione, mi pare che la richiesta di “Pompatore” e la successiva risposta siano molto chiare.... MA CHE CIFRE HA DICHIARATO POMPATORE???
Mi sembra evidente che se ha ipotizzato una plus di 100000 euro siamo a posto, ma se la risposta si riferisce a meno di 51000 euro, mi sembra evidente che ancora non è chiaro nulla?

Perdonatemi se la mia analisi è già stat fatta, ma non ne ho trovato risposta.....

La risposta la trovate leggendo le norme, di cui ho dato ampio risalto nei miei post precedenti.
Nuark
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December 29, 2017, 02:31:33 PM
 #1773


Quote
QUESITO
L'istante, xxx nata a xxx e
residente in xxx, C.F.
xxx tel. xxx, pec xxx espone il
seguente caso concreto e personale: il giorno x ho acquistato x Bitcoin
presso il sito bitstamp.net per corrispettivi x Dollari Americani, successivamente,
il giorno x, ne ho rivenduti x presso lo stesso intermediario per
corrispettivi x Euro, richiedendone il pagamento tramite bonifico bancario,
accreditato, al netto di 0,90 EUR di commissioni, il giorno x sul conto
corrente intestato a me medesima presso banca x, IBAN
x. Tanto premesso, l'istante chiede se l'operazione effettuata sia oggetto di tassazione e dichiarazione.

 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In base a quanto affermato nella risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 emessa
dall'Agenzia delle entrate, l'istante ritiene che l'operazione effettuata, mancando la
finalità speculativa, non sia soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte sul
reddito; qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. L. 212/2000 l'istante
si atterrà all'interpretazione sopra esposta.

 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione ritiene che l'istanza di interpello in esame si presti ad essere
considerata tout court inammissibile poiché da un lato non presenta una circostanziata
descrizione della fattispecie esaminata mentre, per altri versi, non rappresenta, per
quanto è possibile comprendere dal tenore del quesito posto, specifiche incertezze di
natura tributaria. In base a quanto previsto dall'art. 11, comma primo, della legge n.
212 del 2000, infatti, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere
una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione
delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie
alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza. Il comma quarto della medesima disposizione
prevede, inoltre, che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti
a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5,
comma 2 della medesima legge n. 212 del 2000.
Sotto il primo profilo si rileva che nell'istanza in esame non risulta
adeguatamente rappresentata la natura ed il tipo di operazioni effettuate in via
telematica relative alla negoziazione dei bitcoin, e che, in particolare, non risulta
specificato se il contribuente abbia effettuato operazioni a pronti o a termine ovvero se
abbia stipulato contratti per differenza
. Sotto il secondo profilo questa Direzione
evidenzia che, una volta accertata la concreta natura dell'operazione realizzata è
possibile fare affidamento sui chiarimenti resi con la risoluzione n. 72 del 2 settembre
2016
(richiamata dallo stesso contribuente istante), con la quale l'Agenzia delle entrate
ha reso precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle imposte sul reddito, delle
operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che detengono i bitcoin al di
fuori dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni a pronti (acquisti e vendite)
di tale valuta virtuale non generano redditi imponibili
, mancando la finalità
speculativa.
Pertanto, nel presupposto che lo scambio in valuta dei Bitcoin detenuti dal
contribuente sia stato posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione
effettuata, consistente nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito
della somma scambiata sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle
imposte dirette
. Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non
sussiste in capo all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria
ha tuttavia facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle
società di intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune
verifiche anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. I documenti
citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Si evidenzia, infine, per completezza, che il trattamento fiscale dei redditi diversi
di natura finanziaria è disciplinato dall'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies)
del Tuir. La lettera c-ter) dell'articolo 67 annovera tra i redditi diversi le plusvalenze
realizzate mediante le cessioni a titolo oneroso di valute estere, a cui sono equiparati i
prelevamenti delle valute estere dal deposito o dal conto corrente (di seguito c/c). Ai
sensi del comma 1-ter della stessa norma, le plusvalenze derivanti da tali cessioni (e
quindi anche dai prelevamenti) concorrono alla formazione del reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente
intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a Euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi
continuativi. Ai fini della tassazione dei suddetti redditi devono essere sottratte
eventuali minusvalenze realizzate. Con l'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato disposto che i
redditi diversi di natura finanziaria di cui alle citate lettere da c-bis) a c-quinquies),
realizzati a partire dal 1° luglio 2014, sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura
del 26 per cento.

Perché’ all’AdE interessa sapere se l’operazione è a PRONTI o a TERMINE? Semplicemente perché’ se è pronti non si applica nessuna tassazione (indipendentemente dall'entità della transazione). Se è a termine invece la plusvalenza è tassabile (solo per gli importi superiori a 51.645,69 euro depositati per almeno 7 giorni). Nel quesito di questo interpello si fa riferimento anche a somme in USD (bitcoin cambiati in USD), quindi se poi cambiamo USD in EUR, vale lo stesso discorso, vedere l’art. 67 c. 1-ter.
Nuark
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December 29, 2017, 02:50:43 PM
 #1774


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I bitcoin sono una tipologia di moneta "virtuale", o meglio "criptovaluta",
utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa
da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si
fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base
della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi,
riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di
legge. Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una
rete di soggetti paritari (peer-to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare
specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le
criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo,
non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su
supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali
vengono conservate in "portafogli elettronici" (cd. wallet) e sono pertanto liberamente
accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in
qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin
vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli
algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi
matematici, tramite un processo di mining (letteralmente "estrazione") e i soggetti che
creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici
criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di
una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in
possesso:
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
Pagina 2 di 3
Interpello : 904 - 4/2017
 - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali
principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma
anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di
bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è
possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). La risoluzione n. 72 del 2
settembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle
imposte sul reddito, delle operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che
detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa. Nello specifico, il documento di
prassi ha precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale
non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel
presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato
posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione effettuata, consistente
nello scambio
tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata
sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo
all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia
facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di
intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche
anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE

(firmato digitalmente

Uno scambio attuato in tempi brevi (uno o due giorni secondo la prassi o comunque non oltre 6 gg. secondo l'art. 67 c. 1-ter del TUIR) e' sempre un'operazione a PRONTI, quindi non tassabile.
Federchico
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December 29, 2017, 03:43:28 PM
 #1775

Grazie per la risposta, ma non essendo un commercialista ( e non capendo la differenza tra operazione a pronti ed operazione a termine, anche se mi sembra che comprare bitcoin su eToro e lasciarli lì a vedere se crescono sia una operazione a pronti) ti faccio un esempio pratico:

Compro 10k di bitcoin, li tengo un bel pò, qualche mese, li rivendo e ci faccio 100k. Che succede?
Devo pagare il 26% o no?

I 7 giorni di permanenza sopra ai 51k a cosa si riferiscono? Sono i giorni in cui ho posseduto i bitcoin su eToro (con valore superiore a 51k) oppure sono i giorni in cui tengo i 100k in euro su eToro prima di trasferirli su un normale conto?
jack0m
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December 29, 2017, 08:01:50 PM
 #1776

Ma infatti vorrei anch'io che si chiarisse una volta per tutte la definizione di operazioni a pronti vs a termine, nel contesto cripto. Se le tengo nel wallet per mesi/anni, e le trasferisco su exchange giusto per il tempo di venderle, e poi prelevo Euro verso il mio conto in banca, tutto entro pochi giorni, è un'operazione a pronti, quindi non tassabile indipendentemente dall'importo? Huh
Una volta che li ho convertiti in Euro depositati in banca, non mi devo preoccupare più di niente (a parte della banca stessa)?
Un esempio di operazione a termine quale sarebbe?

Money is a hoax. Debt is slavery. Consumerism is toxic.
Nuark
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December 29, 2017, 10:44:44 PM
 #1777

Ma infatti vorrei anch'io che si chiarisse una volta per tutte la definizione di operazioni a pronti vs a termine, nel contesto cripto. Se le tengo nel wallet per mesi/anni, e le trasferisco su exchange giusto per il tempo di venderle, e poi prelevo Euro verso il mio conto in banca, tutto entro pochi giorni, è un'operazione a pronti, quindi non tassabile indipendentemente dall'importo? Huh
Una volta che li ho convertiti in Euro depositati in banca, non mi devo preoccupare più di niente (a parte della banca stessa)?
Un esempio di operazione a termine quale sarebbe?

Si esatto. Un'operazione a termine ad esempio sono i FUTURES.
Nuark
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December 29, 2017, 10:52:56 PM
 #1778

Grazie per la risposta, ma non essendo un commercialista ( e non capendo la differenza tra operazione a pronti ed operazione a termine, anche se mi sembra che comprare bitcoin su eToro e lasciarli lì a vedere se crescono sia una operazione a pronti) ti faccio un esempio pratico:

Compro 10k di bitcoin, li tengo un bel pò, qualche mese, li rivendo e ci faccio 100k. Che succede?
Devo pagare il 26% o no?

I 7 giorni di permanenza sopra ai 51k a cosa si riferiscono? Sono i giorni in cui ho posseduto i bitcoin su eToro (con valore superiore a 51k) oppure sono i giorni in cui tengo i 100k in euro su eToro prima di trasferirli su un normale conto?

Se fai trading su una piattaforma FOREX, sei soggetto a tassazione del 26% sulle plusvalenze, art. 67 c-quater TUIR: http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fiscalita-finanziaria/il-regime-fiscale-delle-operazioni-valuta-e-delle-differenze-di-cambio (vedi punto 3.)

Non ho mai usato eToro, ma se non erro, su eToro non compri fisicamente criptovalute, cioè' non puoi prelevare e depositare su wallet privato.
Nuark
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December 29, 2017, 11:02:29 PM
 #1779

Provo un po’ a semplificare per i non addetti:

/// DEFINIZIONI ///

VALUTA A CORSO LEGALE in ITALIA = EUR
VALUTA = valuta estera FIAT (banconote, monete es. USD, GBP, CHF) o valuta virtuale (BTC e CRIPTOVALUTE) detenuta privatamente
CAMBIO A PRONTI (o SPOT FX) = quando la transazione è immediata o quando avviene in un lasso di tempo breve, di norma uno o due giorni. L’Art. 67 c. 1-ter del TUIR ci concede qualcosa in più, cioè entro 6 giorni.
CAMBIO A TERMINE (o FORWARD FX) = quando le parti concordano subito la quantità di valuta ed il prezzo di negoziazione ma ne differiscono l'esecuzione ad una determinata epoca futura (es. FUTURES)
PORTAFOGLIO = portafoglio fisico, cassetta di sicurezza, wallet privato
CONTO = conto corrente, deposito presso terzi, wallet presso un exchange
BANCA = banca, cambiavalute, cambiavalute che opera online (exchange)
Valore “X” = valore inferiore a EUR 51.645,69
Valore “Y” = valore superiore a EUR 51.645,69

/// ESEMPI REALI ///

1 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA, la banca mi accredita in CONTO “X” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

2 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA, la banca mi accredita in CONTO “Y” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

3 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA1, la banca bonifica un mio CONTO presso un'altra BANCA2 “X” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

4 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA1, la banca bonifica un mio CONTO presso un'altra BANCA2 “Y” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

5 ) Prelevo “X” VALUTA dal PORTAFOGLIO e la immetto su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 30 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o accredito su un CONTO in EUR
(operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, ma sotto la soglia minima, non tassabile, non va dichiarata)
 
6 ) Prelevo “Y” VALUTA dal PORTAFOGLIO e la immetto su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 30 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o bonifico su un CONTO in EUR
(operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, sopra la soglia minima, plusvalenza tassabile al 26%, va dichiarata)

7 ) Prelevo “X” VALUTA dal PORTAFOGLIO e la immetto su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 1-6 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o bonifico su un CONTO in EUR
(operazione a PRONTI o operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, ma sotto la soglia minima, non tassabile, non va dichiarata)

8 ) Prelevo “Y” VALUTA dal PORTAFOGLIO e la immetto su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 1-6 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o bonifico su un CONTO in EUR
(operazione a PRONTI o operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, ma sotto la soglia minima, non tassabile, non va dichiarata)

9 ) Bonifico “Y” da un CONTO in EUR su un CONTO in VALUTA presso la BANCA, dopo 30 giorni cambio da VALUTA in EUR e prelevo EUR in contanti o bonifico su un CONTO in EUR
(operazione che rientra nel campo dell’art. 67 TUIR, sopra la soglia minima, plusvalenza tassabile al 26%, va dichiarata)

Sampey
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December 29, 2017, 11:20:52 PM
 #1780

Abbiamo però un problema di cui si discute molto su vari gruppi dedicati all'argomento :

Prendiamo anche i 2 semplici casi 1 e 2 (che però penso siano quelli in cui molti utenti si identificano)

1 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA, la banca mi accredita in CONTO “X” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

2 ) Cambio VALUTA che ho in PORTAFOGLIO, presso la BANCA, la banca mi accredita in CONTO “Y” EUR
  (operazione a PRONTI, non tassabile, non va dichiarata)

Immagino che in entrambi i casi (facciamo che nel caso 1 incassiamo 10K, e nel caso 2 ne incassiamo 200K) la banca, se ci fa passare un bonifico di tale entità proveniente da un exchange senza fare domande già siamo fortunati. Indipendentemente da questo potrebbe poi partire un accertamento da parte della GDF. Giusto?

Nessuno ha ancora determinato come un controllo AML (Antiriciclaggio) andrebbe ad operare in tal senso.
Per quanto una persona possa salvarsi delle prove più o meno discutibili essere rimangono prove difficili da dimostrare. Potrei avere delle TX, degli screenshot, delle pagine html salvate.
Ma tu alla GDF come glielo spieghi che ti sei fatto 2000 ETH con 1 BTC (600 euro) nel 2014 partecipando alla ico e hai tutto il diritto di instascarti il tuo ammontare di ben 1'500'000 Euro (Ad oggi, chissà a domani).
Ma soprattutto, la GDF avrebbe ad oggi gli strumenti tecnici per poter valutare tali prove?
E se poi uno si trova nella merda e senza soldi? Dalla padella alla brace.......

E' questo il tema "caldo", l'AML.
Poi magari la spiegazione è semplicemente che tu ti becchi il controllo, inevitabile, ma in termini di AML è la GDF che deve dimostrare che ci sono dei reati.
In tal caso, anche fossero 100 milioni e tu non avessi prove solide il tutto finirebbe in un nulla di fatto in quanto l'indagine AML NON porterebbe al nulla più assoluto nei tuoi confronti.
Fortunatamente non mi intendo di questo tema e il dubbio è lecito, però davvero, tutti hanno paura di quello, non tanto delle tasse......

Prendiamo 2 notizie :

https://ilmattino.it/economia/vende_bitcoin_migliaia_di_dollari_viene_arrestato_29_ottobre_2017-3332869.html
e
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/denaro-riciclaggio-bitcoin-1.3462193

Cioè queste casistiche non solo evidenziano un'attività di intelligence eseguita sul sospettato, ma anche un effettivo evento che ha dovuto coglierli sul fatto.
Ora, se l'AML funziona così, allora dovremmo stare tutti tranquilli.......

Opinioni?
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