QUESITO
L'istante, xxx nata a xxx e
residente in xxx, C.F.
xxx tel. xxx, pec xxx espone il
seguente caso concreto e personale: il giorno x ho acquistato x Bitcoin
presso il sito bitstamp.net per corrispettivi x Dollari Americani, successivamente,
il giorno x, ne ho rivenduti x presso lo stesso intermediario per
corrispettivi x Euro, richiedendone il pagamento tramite bonifico bancario,
accreditato, al netto di 0,90 EUR di commissioni, il giorno x sul conto
corrente intestato a me medesima presso banca x, IBAN
x. Tanto premesso, l'istante chiede se l'operazione effettuata sia oggetto di tassazione e dichiarazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In base a quanto affermato nella risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 emessa
dall'Agenzia delle entrate, l'istante ritiene che l'operazione effettuata, mancando la
finalità speculativa, non sia soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte sul
reddito; qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. L. 212/2000 l'istante
si atterrà all'interpretazione sopra esposta.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione ritiene che l'istanza di interpello in esame si presti ad essere
considerata tout court inammissibile poiché da un lato non presenta una circostanziata
descrizione della fattispecie esaminata mentre, per altri versi, non rappresenta, per
quanto è possibile comprendere dal tenore del quesito posto, specifiche incertezze di
natura tributaria. In base a quanto previsto dall'art. 11, comma primo, della legge n.
212 del 2000, infatti, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere
una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione
delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie
alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza. Il comma quarto della medesima disposizione
prevede, inoltre, che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti
a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5,
comma 2 della medesima legge n. 212 del 2000.
Sotto il primo profilo si rileva che nell'istanza in esame non risulta
adeguatamente rappresentata la natura ed il tipo di operazioni effettuate in via
telematica relative alla negoziazione dei bitcoin, e che, in particolare,
non risulta
specificato se il contribuente abbia effettuato operazioni a pronti o a termine ovvero se
abbia stipulato contratti per differenza. Sotto il secondo profilo questa Direzione
evidenzia che,
una volta accertata la concreta natura dell'operazione realizzata è
possibile fare affidamento sui chiarimenti resi con la risoluzione n. 72 del 2 settembre
2016 (richiamata dallo stesso contribuente istante), con la quale l'Agenzia delle entrate
ha reso precisazioni in merito alla tassazione, ai fini delle imposte sul reddito, delle
operazioni in esame poste in essere da persone fisiche che detengono i bitcoin al di
fuori dell'attività d'impresa,
precisando che le operazioni a pronti (acquisti e vendite)
di tale valuta virtuale non generano redditi imponibili, mancando la finalità
speculativa. Pertanto, nel presupposto che lo scambio in valuta dei Bitcoin detenuti dal
contribuente sia stato posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione
effettuata, consistente nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito
della somma scambiata sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle
imposte dirette. Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non
sussiste in capo all'istante alcun obbligo dichiarativo. L'Amministrazione finanziaria
ha tuttavia facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle
società di intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune
verifiche anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. I documenti
citati sono consultabili sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it.
Si evidenzia, infine, per completezza, che il trattamento fiscale dei redditi diversi
di natura finanziaria è disciplinato dall'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies)
del Tuir. La lettera c-ter) dell'articolo 67 annovera tra i redditi diversi le plusvalenze
realizzate mediante le cessioni a titolo oneroso di valute estere, a cui sono equiparati i
prelevamenti delle valute estere dal deposito o dal conto corrente (di seguito c/c). Ai
sensi del comma 1-ter della stessa norma, le plusvalenze derivanti da tali cessioni (e
quindi anche dai prelevamenti) concorrono alla formazione del reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente
intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a Euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi
continuativi. Ai fini della tassazione dei suddetti redditi devono essere sottratte
eventuali minusvalenze realizzate. Con l'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato disposto che i
redditi diversi di natura finanziaria di cui alle citate lettere da c-bis) a c-quinquies),
realizzati a partire dal 1° luglio 2014, sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura
del 26 per cento.
Perché’ all’AdE interessa sapere se l’operazione è a PRONTI o a TERMINE? Semplicemente perché’ se è pronti non si applica nessuna tassazione (indipendentemente dall'entità della transazione). Se è a termine invece la plusvalenza è tassabile (solo per gli importi superiori a 51.645,69 euro depositati per almeno 7 giorni). Nel quesito di questo interpello si fa riferimento anche a somme in USD (bitcoin cambiati in USD), quindi se poi cambiamo USD in EUR, vale lo stesso discorso, vedere l’art. 67 c. 1-ter.