Mi permetto di evidenziare alcuni aspetti importanti perchè (come riferito anche nella relativa chat telegram) ora questo è un nuovo punto di partenza:
Plusvalenza e come calcolarlaConseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine
a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito
diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici
(wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69
per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del
medesimo articolo. Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo
scambio immediato di una valuta contro una valuta differente.
Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato
secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1°
gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24
giugno 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione
precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze
eventualmente realizzate.
Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento
per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di
imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato
sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul
sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti
dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware,
desktop, mobile, web).
Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque,
verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute
virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la
giacenza media del wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per
almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale
plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta
giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della
determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime
le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR).
AirdropInoltre, in caso di bitcoin ricevuti “a titolo gratuito”, il costo iniziale da
considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell’articolo 68
del TUIR.
Trading (ho evidenziato il "si ritiene" in quanto a fronte di una legge ad hoc questo paragrafo può essere "smentito", così come quello del quadro RW)
Per quanto riguarda, i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul
mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute
virtuali, si ritiene che gli stessi costituiscano redditi diversi ai sensi dell’articolo
67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR.
Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma
dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cfr. risoluzione
n. 102/E del 25 ottobre 2011).
Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono
costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali
positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in
relazione a ciascuno dei rapporti.
I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel
quadro RT della Modello Redditi - Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta
sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
Dichiarazione e quadro RWIn particolare, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale,
ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, altresì ai soggetti
(c.d. “operatori non finanziari”) che intervengono, anche attraverso
movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di
pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a
15.000 euro.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto
l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi - Persone
Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel
periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura
finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute
estere.
Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.)
sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in
Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che
regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le
disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali
devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW,
indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre
attività estere di natura finanziaria”.
Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del
periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul
sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il
contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o
alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono seggette all'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti
all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE,
istituita dall'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti
esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).
Ciò posto, tenuto conto che il contribuente, nelle precedenti istanze si era
limitato a chiedere se le operazioni a pronti erano soggette a tassazione
omettendo di indicare quale fosse la reale giacenza media dell’insieme dei propri
wallet, ad integrazione di quanto precisato dall’Agenzia nelle risposte alle
precedenti istanze di interpello, si chiarisce che qualora nell’anno d’imposta 2016
tale giacenza avesse superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno
sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, anche le operazioni di
cambio effettuate in tale periodo d’imposta erano soggette a tassazione per
effetto del combinato disposto dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e comma
1-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.